Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 6. Appalti |
Capitolo: | 6.3 appalto pubblico di lavori |
Data: | 25/09/2002 |
Numero: | 210 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383. |
Art. 1 bis. Ambito di applicazione delle disposizioni. |
Art. 2. Norme in materia di appalti pubblici |
Art. 3. Rapporti di lavoro a tempo parziale. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 6.3.65 – D.L. 25 settembre 2002, n. 210. [1]
Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale.
(G.U. 25 settembre 2002, n. 225).
Art. 1. Modifiche alla
1. All'articolo 1, comma 4 bis, della
2. [3].
2 bis. I piani di emersione individuale già presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti [4].
3. Al comma 5 dell'articolo 3 della
Art. 1 bis. Ambito di applicazione delle disposizioni. [5]
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle società ed associazioni sportive, artistiche e culturali nonché alle comunità terapeutiche convenzionate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 2. Norme in materia di appalti pubblici [6].
1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento [7].
1 bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa [8].
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva [9].
3. All'articolo 29, comma 5, del
Art. 3. Rapporti di lavoro a tempo parziale.
1. All'articolo 3, comma 15, del
Art. 4. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla
[3] Il presente comma, modificato dalla
[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 22 novembre 2002, n. 266.
[5] Articolo aggiunto dalla
[6] Rubrica così modificata dalla
[7] Comma così modificato dalla
[8] Comma aggiunto dalla
[9] Comma così modificato dalla
[10] Comma così sostituito dalla
[11] Comma così modificato dalla