§ 5.3.319 - L.R. 18 maggio 1999, n. 11.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:18/05/1999
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione dell'entrata.
Art. 2.  Stato di previsione della spesa.
Art. 3.  Elenchi.
Art. 4.  Variazioni di bilancio.
Art. 5.  Fondi strutturali comunitari.
Art. 6.  Zone terremotate.
Art. 7.  Fondo contrattazione stato giuridico ed economico del personale regionale.
Art. 8.  Integrazione Fondo sanitario.
Art. 9.  Utilizzo delle somme previste dal comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 10.  Utilizzo del Fondo di riserva speciale del Fondo siciliano per l'assistenza dei lavoratori disoccupati.
Art. 11.  Limiti di impegno.
Art. 12.  Zone interne.
Art. 13.  Mutui e prestiti.
Art. 14.  Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.
Art. 15.  Totale generale del bilancio annuale.
Art. 16.  Bilancio pluriennale.
Art. 17.  Quadro generale riassuntivo.
Art. 18.  Quadro sintetico delle previsioni di cassa.
Art. 19.  Azienda delle foreste demaniali.
Art. 20.  Annessi.
Art. 21.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1999.


§ 5.3.319 - L.R. 18 maggio 1999, n. 11.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001.

(G.U.R. 18 maggio 1999, n. 23 - S.O. n. 19).

 

Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.

     1. La Regione è autorizzata ad accertare le entrate da essa direttamente deliberate.

     2. E' altresì autorizzata a riscuotere e versare nella propria cassa tutte le entrate ad essa comunque spettanti in base agli articoli 36 e seguenti dello Statuto e alle relative norme di attuazione, dovute per l'anno finanziario 1999 giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

 

     Art. 2. Stato di previsione della spesa.

     1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 3. Elenchi.

     1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

     2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

     3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.

     4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

     5. Sono considerate spese correnti di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 6 annesso allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 4. Variazioni di bilancio.

     1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative fra i capitoli 21252 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente) e 60759 (Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti), in relazione ad accertate inderogabili necessità.

     2. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del capitolo 21252 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente), qualora non sia possibile provvedere a norma del comma 1.

     3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi.

     4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio fra capitoli di spesa concernenti il fondo efficienza servizi destinato al personale dei ruoli della Regione, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna Amministrazione, tenuto conto delle unità di personale in servizio presso le medesime.

     5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato per l'anno finanziario 1999 ad iscrivere nei capitoli di spesa relativi ai limiti poliennali di impegno le somme occorrenti per il pagamento dei residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, e dell'articolo 30, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 dal conto consuntivo del bilancio e dal conto generale del patrimonio, mediante prelevamento dall'apposito fondo (capitolo 60783).

     6. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato altresì:

     a) ad istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa nell'ambito della rubrica "Fondo sanitario regionale" dell'Assessorato regionale della sanità, in relazione a nuove assegnazioni connesse con l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

     b) ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti alla determinazione della spesa sanitaria effettuata dal CIPE in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale;

     c) ad iscrivere nei capitoli di spesa, nell'ambito della rubrica "Fondo sanitario regionale" le somme che affluiscono ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata;

     d) ad iscrivere, su richiesta della competente Amministrazione, nel capitolo di spesa 37669 istituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le somme che affluiscono nel corrispondente capitolo 3553 (tassa regionale per il diritto allo studio universitario) dello stato di previsione dell'entrata;

     e) ad iscrivere, su richiesta delle competenti amministrazioni, nello stato di previsione della spesa, le somme occorrenti per il finanziamento delle perizie di variante e suppletive mediante prelevamento dall'apposito fondo (capitolo 60798). Il fondo è destinato anche al finanziamento delle perizie di variante e suppletive di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51 per le spese relative alle opere delle Universiadi 1997, il cui completamento era previsto entro il 30 giugno 1997 [1].

     f) ad iscrivere, su richiesta della competente amministrazione, nel capitolo 48702 dello stato di previsione della spesa, istituito ai sensi e per gli effetti della legge 18 ottobre 1978, n. 625, le somme che affluiranno sul corrispondente capitolo 4462 dello stato di previsione della entrata [2].

     7. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, inoltre, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ai capitoli 60663 della spesa e 5436 dell'entrata in dipendenza dei versamenti e prelevamenti riferiti ai conti correnti di tesoreria dello Stato intestati alla Regione siciliana, comunque disposti o effettuati dallo Stato o dalle aziende di credito che svolgono il servizio di cassa regionale.

     8. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

 

     Art. 5. Fondi strutturali comunitari.

     1. I contributi relativi al periodo 1994-1999, concessi dall'Unione Europea e dallo Stato per l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, così come modificato dall'articolo 1 del Regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993, vengono iscritti in bilancio con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su proposta del Presidente della Regione, in relazione alla necessità di realizzazione degli interventi previsti. Al relativo cofinanziamento regionale si provvede con le disponibilità iscritte al capitolo di spesa 60786.

     2. Con le disponibilità di cui al medesimo capitolo di spesa si provvede a cofinanziare le azioni e/o gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 16, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, nei limiti ed alle condizioni previste ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

 

     Art. 6. Zone terremotate.

     1. Le disponibilità del Fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui al capitolo 60784, sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

     2. Con le modalità di cui al comma 1 sono utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della medesima legge.

 

     Art. 7. Fondo contrattazione stato giuridico ed economico del personale regionale.

     1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, l'ammontare del fondo destinato alla contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale è stabilito per il triennio 1999-2001 in lire 116.000 milioni di cui lire 36.000 milioni per l'anno 1999, lire 40.000 milioni per l'anno 2000 e lire 40.000 milioni per l'anno 2001.

     2. La spesa prevista al comma 1, per l'anno 1999, è iscritta al capitolo 21262 ed è altresì destinata alle finalità previste dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46.

 

     Art. 8. Integrazione Fondo sanitario.

     1. La quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - a carico della Regione per l'anno finanziario 1999 è prevista in lire 3.686.556 milioni e si iscrive al capitolo 41724.

 

     Art. 9. Utilizzo delle somme previste dal comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

     1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le somme relative alle assegnazioni sotto elencate inerenti a leggi statali di settore, non impegnate alla data del 31 dicembre 1998, sono destinate, nell'esercizio 1999:

     a) quanto a lire 35.000 milioni per le finalità previste dagli articoli 39, 50 e 75 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dagli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dall'articolo 9 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, dagli articoli 28 e 40 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, e dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 (capitolo 16619), mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

     b) quanto a lire 1.500 milioni per le finalità previste dall'articolo 75 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e dall'articolo 2 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (capitolo 56854), mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

     c) quanto a lire 6.000 milioni per le finalità previste dal Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, dall'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, dall'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, e dall'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 (capitolo 56853), mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

     d) quanto a lire 500 milioni per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, dall'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1996, n. 52, dall'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, e dall'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 (capitolo 56855), mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

     e) quanto a lire 20.000 milioni per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, dall'articolo 17 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, dall'articolo 19 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36, dagli articoli 28 e 40 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11 e dall'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 (capitolo 56856), mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

     f) quanto a lire 1.950 milioni per le finalità previste dall'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, dall'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1996, n. 52, dall'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, dall'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 (capitolo 56857), mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

     g) quanto a lire 2.050 milioni per le finalità previste dall'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, dall'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1996, n. 52, dall'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, dall'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 (capitolo 56857), mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni;

     h) quanto a lire 5.000 milioni per le finalità previste dall'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, dall'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14 e dall'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 (capitolo 56858), mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni;

     i) quanto a lire 5.100 milioni per le finalità previste dal Regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, dalla legge regionale 16 aprile 1949, n. 10, dalla legge regionale 11 marzo 1950, n. 18 e dall'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88 (capitolo 56928), mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni;

     j) quanto a lire 7.398 milioni per le finalità previste dalla legge regionale 5 novembre 1965, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 75669), mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali relative all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     k) quanto a lire 500 milioni per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 48633), mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali relative all'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 

     Art. 10. Utilizzo del Fondo di riserva speciale del Fondo siciliano per l'assistenza dei lavoratori disoccupati.

     1. E' autorizzato il rientro al bilancio della Regione siciliana della somma di lire 9.000 milioni che risulta disponibile nel Fondo di riserva speciale per le nuove iniziative legislative, che è iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.

     2. L'entrata di cui al comma 1 è destinata agli interventi per l'occupazione affidati agli enti locali di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.

 

     Art. 11. Limiti di impegno.

     1. I limiti di impegno previsti per l'anno 1998 dalle seguenti leggi regionali e successive modifiche ed integrazioni sono differiti all'esercizio 1999 per l'importo indicato a fianco di ciascuna legge:

     - legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, art. 32 (capitolo 64989), lire 10.000 milioni;

     - legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, art. 34 (capitolo 64990), lire 5.000 milioni;

     - legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, art. 31 (capitolo 68603), lire 1.000 milioni.

     2. Il limite di impegno quindicennale previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è rideterminato in lire 1.000 milioni (capitolo 68604), per adeguarlo alle effettive necessità.

 

     Art. 12. Zone interne.

     1. Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti il "progetto zone interne", per l'anno 1999 sono stanziate le somme di lire 1.620 milioni sul capitolo 85215, di lire 1.450 milioni sul capitolo 86106, di lire 2.345 milioni sul capitolo 69929 e di lire 1.255 milioni sul capitolo 69931.

 

     Art. 13. Mutui e prestiti.

     1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a contrarre mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari per l'anno 1999 per l'importo complessivo di lire 2.200.000 milioni. Per gli esercizi finanziari 2000 e 2001 l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è, altresì, autorizzato a contrarre mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari per provvedere a spese di investimento e rimborso di prestiti per l'importo rispettivamente di lire 1.200.000 milioni e di lire 928.000 milioni.

     2. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.

     3. Gli oneri complessivi per l'ammortamento dei mutui e per il rimborso dei prestiti autorizzati con la presente legge, nonché gli oneri complessivi per l'ammortamento dei mutui autorizzati per l'anno 1992 con l'articolo 13 della legge regionale 16 marzo 1992, n. 4, per l'anno 1996 con l'articolo 16 della legge regionale 7 gennaio 1995, n. 1 e per l'anno 1998 con l'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7 e con l'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6, valutati in lire 583.000 milioni, in lire 969.572 milioni e in lire 1.100.210 milioni, rispettivamente per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.07.00 "Oneri finanziari e rimborso prestiti".

     4. L'autorizzazione alla contrazione dei mutui per gli anni 1999 e 2000, disposta dall'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, è annullata.

 

     Art. 14. Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 1999, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro-capite.

     2. Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

     3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per cantieri di lavoro per un importo pari al 50 per cento dello stanziamento previsto.

     4. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

 

     Art. 15. Totale generale del bilancio annuale.

     1. E' approvato in lire 25.929.100 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999.

 

     Art. 16. Bilancio pluriennale.

     1. E' approvato in lire 64.592.923 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1999-2001.

     2. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 1999-2001 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

 

     Art. 17. Quadro generale riassuntivo.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 con i relativi allegati.

 

     Art. 18. Quadro sintetico delle previsioni di cassa.

     1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, al bilancio della Regione siciliana per l'anno 1999 è allegato il quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno medesimo, articolato per titoli e categorie con riguardo alle entrate e per titoli e amministrazioni con riguardo alle spese.

 

     Art. 19. Azienda delle foreste demaniali.

     1. E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001, allegato al bilancio della Regione (appendice n. 1).

 

     Art. 20. Annessi.

     1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1999 (annesso n. 1).

     2. Alla presente legge sono allegati l'elenco dei capitoli relativi alle spese pluriennali di cui al comma 2, dell'articolo 2, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 (annesso n. 3), nonché l'indice cronologico degli atti (annesso n. 2).

 

     Art. 21.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1999.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 55 della L.R. 4 gennaio 2000, n. 4.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 19 agosto 1999, n. 15.