Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 18/05/1999 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Stato di previsione dell'entrata. |
Art. 2. Stato di previsione della spesa. |
Art. 3. Elenchi. |
Art. 4. Variazioni di bilancio. |
Art. 5. Fondi strutturali comunitari. |
Art. 6. Zone terremotate. |
Art. 7. Fondo contrattazione stato giuridico ed economico del personale regionale. |
Art. 8. Integrazione Fondo sanitario. |
Art. 9. Utilizzo delle somme previste dal comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. |
Art. 10. Utilizzo del Fondo di riserva speciale del Fondo siciliano per l'assistenza dei lavoratori disoccupati. |
Art. 11. Limiti di impegno. |
Art. 12. Zone interne. |
Art. 13. Mutui e prestiti. |
Art. 14. Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale. |
Art. 15. Totale generale del bilancio annuale. |
Art. 16. Bilancio pluriennale. |
Art. 17. Quadro generale riassuntivo. |
Art. 18. Quadro sintetico delle previsioni di cassa. |
Art. 19. Azienda delle foreste demaniali. |
Art. 20. Annessi. |
Art. 21. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1999. |
§ 5.3.319 - L.R. 18 maggio 1999, n. 11.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001.
(G.U.R. 18 maggio 1999, n. 23 - S.O. n. 19).
Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.
1. La Regione è autorizzata ad accertare le entrate da essa direttamente deliberate.
2. E' altresì autorizzata a riscuotere e versare nella propria cassa tutte le entrate ad essa comunque spettanti in base agli articoli 36 e seguenti dello Statuto e alle relative norme di attuazione, dovute per l'anno finanziario 1999 giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).
Art. 2. Stato di previsione della spesa.
1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).
Art. 3. Elenchi.
1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 7 della
2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della
3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della
4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della
5. Sono considerate spese correnti di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della
Art. 4. Variazioni di bilancio.
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative fra i capitoli 21252 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente) e 60759 (Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti), in relazione ad accertate inderogabili necessità.
2. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della
3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi.
4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio fra capitoli di spesa concernenti il fondo efficienza servizi destinato al personale dei ruoli della Regione, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna Amministrazione, tenuto conto delle unità di personale in servizio presso le medesime.
5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato per l'anno finanziario 1999 ad iscrivere nei capitoli di spesa relativi ai limiti poliennali di impegno le somme occorrenti per il pagamento dei residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
6. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato altresì:
a) ad istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa nell'ambito della rubrica "Fondo sanitario regionale" dell'Assessorato regionale della sanità, in relazione a nuove assegnazioni connesse con l'attuazione della
b) ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti alla determinazione della spesa sanitaria effettuata dal CIPE in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale;
c) ad iscrivere nei capitoli di spesa, nell'ambito della rubrica "Fondo sanitario regionale" le somme che affluiscono ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata;
d) ad iscrivere, su richiesta della competente Amministrazione, nel capitolo di spesa 37669 istituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 23, della
e) ad iscrivere, su richiesta delle competenti amministrazioni, nello stato di previsione della spesa, le somme occorrenti per il finanziamento delle perizie di variante e suppletive mediante prelevamento dall'apposito fondo (capitolo 60798). Il fondo è destinato anche al finanziamento delle perizie di variante e suppletive di cui al comma 1 dell'articolo 5 della
f) ad iscrivere, su richiesta della competente amministrazione, nel capitolo 48702 dello stato di previsione della spesa, istituito ai sensi e per gli effetti della
7. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, inoltre, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ai capitoli 60663 della spesa e 5436 dell'entrata in dipendenza dei versamenti e prelevamenti riferiti ai conti correnti di tesoreria dello Stato intestati alla Regione siciliana, comunque disposti o effettuati dallo Stato o dalle aziende di credito che svolgono il servizio di cassa regionale.
8. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 28, comma 8, della
Art. 5. Fondi strutturali comunitari.
1. I contributi relativi al periodo 1994-1999, concessi dall'Unione Europea e dallo Stato per l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1 del
2. Con le disponibilità di cui al medesimo capitolo di spesa si provvede a cofinanziare le azioni e/o gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 16, della
Art. 6. Zone terremotate.
1. Le disponibilità del Fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui al capitolo 60784, sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della
2. Con le modalità di cui al comma 1 sono utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della medesima legge.
Art. 7. Fondo contrattazione stato giuridico ed economico del personale regionale.
1. Ai sensi dell'articolo 9 della
2. La spesa prevista al comma 1, per l'anno 1999, è iscritta al capitolo 21262 ed è altresì destinata alle finalità previste dal comma 1 dell'articolo 20 della
Art. 8. Integrazione Fondo sanitario.
1. La quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - a carico della Regione per l'anno finanziario 1999 è prevista in lire 3.686.556 milioni e si iscrive al capitolo 41724.
Art. 9. Utilizzo delle somme previste dal comma 14 dell'articolo 45 della
1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della
a) quanto a lire 35.000 milioni per le finalità previste dagli articoli 39, 50 e 75 del Regio
b) quanto a lire 1.500 milioni per le finalità previste dall'articolo 75 del Regio
c) quanto a lire 6.000 milioni per le finalità previste dal Regio
d) quanto a lire 500 milioni per le finalità previste dall'articolo 14 della
e) quanto a lire 20.000 milioni per le finalità previste dall'articolo 6 della
f) quanto a lire 1.950 milioni per le finalità previste dall'articolo 26 della
g) quanto a lire 2.050 milioni per le finalità previste dall'articolo 26 della
h) quanto a lire 5.000 milioni per le finalità previste dall'articolo 29 della
i) quanto a lire 5.100 milioni per le finalità previste dal
j) quanto a lire 7.398 milioni per le finalità previste dalla
k) quanto a lire 500 milioni per le finalità previste dall'articolo 11 della
Art. 10. Utilizzo del Fondo di riserva speciale del Fondo siciliano per l'assistenza dei lavoratori disoccupati.
1. E' autorizzato il rientro al bilancio della Regione siciliana della somma di lire 9.000 milioni che risulta disponibile nel Fondo di riserva speciale per le nuove iniziative legislative, che è iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.
2. L'entrata di cui al comma 1 è destinata agli interventi per l'occupazione affidati agli enti locali di cui all'articolo 4 della
Art. 11. Limiti di impegno.
1. I limiti di impegno previsti per l'anno 1998 dalle seguenti leggi regionali e successive modifiche ed integrazioni sono differiti all'esercizio 1999 per l'importo indicato a fianco di ciascuna legge:
-
-
-
2. Il limite di impegno quindicennale previsto dall'articolo 7, comma 4, della
Art. 12. Zone interne.
1. Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui alla
Art. 13. Mutui e prestiti.
1. Ai sensi dell'articolo 18 della
2. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
3. Gli oneri complessivi per l'ammortamento dei mutui e per il rimborso dei prestiti autorizzati con la presente legge, nonché gli oneri complessivi per l'ammortamento dei mutui autorizzati per l'anno 1992 con l'articolo 13 della
4. L'autorizzazione alla contrazione dei mutui per gli anni 1999 e 2000, disposta dall'articolo 15 della
Art. 14. Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, n. 4, della
2. Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per cantieri di lavoro per un importo pari al 50 per cento dello stanziamento previsto.
4. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.
Art. 15. Totale generale del bilancio annuale.
1. E' approvato in lire 25.929.100 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999.
Art. 16. Bilancio pluriennale.
1. E' approvato in lire 64.592.923 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1999-2001.
2. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 1999-2001 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.
Art. 17. Quadro generale riassuntivo.
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 con i relativi allegati.
Art. 18. Quadro sintetico delle previsioni di cassa.
1. Ai sensi dell'articolo 32 della
Art. 19. Azienda delle foreste demaniali.
1. E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001, allegato al bilancio della Regione (appendice n. 1).
Art. 20. Annessi.
1. Ai sensi dell'articolo 17 della
2. Alla presente legge sono allegati l'elenco dei capitoli relativi alle spese pluriennali di cui al comma 2, dell'articolo 2, della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1999.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Lettera così modificata dall'art. 55 della
[2] Lettera aggiunta dall'art. 5 della