Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 29/12/1996 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni all'entrata del bilancio della Regione. |
Art. 2. Variazioni alla spesa del bilancio della Regione. |
Art. 3. Mutuo a pareggio di bilancio. |
Art. 4. Variazioni di spese prefissate. |
Art. 5. Consulta regionale prevenzione tossicodipendenze. |
Art. 6. Contributi alle aziende agricole per danni subiti a seguito di gelate. |
Art. 7. Completamento opere - Beni culturali. |
Art. 8. Liquidazione prestazioni ospedaliere. |
Art. 9. Revisione prezzi in materia di opere di competenza dell'Assessorato sanità. |
Art. 10. Provvedimenti per i trasporti. |
Art. 11. Contributo straordinario ai familiari delle vittime dell'alluvione del 13 marzo 1995. |
Art. 12. |
Art. 13. Termini per l'assunzione di impegni. |
Art. 14. 1. Per il personale indicato nell'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 1979, n. 256 continua ad applicarsi quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo. |
Art. 15. 1. Per il completamento dei lavori di ristrutturazione della casa demaniale sita nel Parco archeologico di Selinunte è autorizzata nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996 la [...] |
Art. 16. |
Art. 17. 1. In applicazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 35 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in Sicilia il termine per la esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma [...] |
Art. 18. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 5.3.298 - L.R. 29 dicembre 1996, n. 52.
Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1996.
(G.U.R. 30 dicembre 1996, n. 65).
Titolo I
Art. 1. Variazioni all'entrata del bilancio della Regione.
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Art. 2. Variazioni alla spesa del bilancio della Regione.
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Art. 3. Mutuo a pareggio di bilancio. [1]
Art. 4. Variazioni di spese prefissate.
1. Per l'esercizio finanziario 1996 gli stanziamenti dei capitoli di spesa appresso elencati, autorizzati dalle leggi regionali indicate a fianco di ciascuno di essi, sono ridotti degli importi di cui alla annessa tabella "B" e differiti all'esercizio finanziario 1998. Il relativo onere di lire 238.833 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - cod. 2001.
(Omissis).
2. La spesa derivante dall'attuazione del progetto per lo sviluppo delle zone interne riguardante il capitolo 69929 (reti idriche interne) rimodulata con
1996 9.195 milioni |
1997 6.805 milioni |
1998 9.000 milioni. |
3. Per l'esercizio finanziario 1996 è autorizzata l'integrazione degli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa per l'importo indicato a fianco di ciascuno di essi:
(Omissis).
4. Per le finalità dell'articolo 9 della
5. Per le finalità di cui all'articolo 4 della
6. Alla maggiore spesa per l'esercizio finanziario 1996 di lire 42.363 milioni derivante dall'applicazione dei commi 2, 3, 4 e 5 si provvede con la riduzione delle disponibilità dei seguenti capitoli di cui alla annessa tabella B:
milioni di lire |
10684 4.400 |
10749 10.000 |
65122 7.000 |
25008 9.000 |
35510 1.000 |
58904 10.000 |
75615 63 |
75617 200 |
75831 600 |
75832 100. |
Art. 5. Consulta regionale prevenzione tossicodipendenze.
1. Per la Consulta regionale per la prevenzione delle
tossicodipendenze è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 1996
(capitolo 41221).
2. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 41205 del bilancio della Regione per l'esercizio 1996.
Art. 6. Contributi alle aziende agricole per danni subiti a seguito di gelate.
1. Per la concessione dei contributi in conto capitale finalizzati al ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate dalle gelate di cui all'articolo 1 della
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con la riduzione delle disponibilità dei capitoli 38366 e 10639 per gli importi rispettivamente di lire 1.000 milioni e 500 milioni.
Art. 7. Completamento opere - Beni culturali.
1. Per il completamento delle misure del P.I.M. della Sicilia di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, le cui obbligazioni sono state assunte anteriormente alla chiusura del programma stesso ed i cui pagamenti venivano in scadenza dopo il 31 ottobre 1995, è autorizzata per l'esercizio 1996 la complessiva spesa di lire 492 milioni (capitolo 78137).
Art. 8. Liquidazione prestazioni ospedaliere.
1. Per la liquidazione delle prestazioni ospedaliere all'estero o presso luoghi di cura non convenzionati altamente specializzati esistenti nel territorio nazionale, di cui alla
Art. 9. Revisione prezzi in materia di opere di competenza dell'Assessorato sanità.
1. Per provvedere al saldo della revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere di competenza dell'Assessorato regionale della sanità è autorizzata per l'anno finanziario 1996 la spesa di lire 103 milioni (capitolo 81002).
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con la riduzione delle disponibilità dei capitoli 14236 e 74602 per gli importi rispettivamente di lire 3 milioni e lire 100 milioni.
Art. 10. Provvedimenti per i trasporti.
1. Per le finalità degli articoli 4 e seguenti della
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede con la riduzione delle disponibilità dei seguenti capitoli di cui all'annessa Tabella B per gli importi riportati a fianco di ciascuno di essi:
milioni di lire |
cap. 37976 - 1.000 |
64909 - 3.650 |
65114 - 6.000 |
65117 - 31.100 |
65123 - 6.650 |
75812 - 3.500 |
75828 - 2.600 |
75830 - 5.500 |
Art. 11. Contributo straordinario ai familiari delle vittime dell'alluvione del 13 marzo 1995.
1. Per consentire l'erogazione in favore di tutti i familiari delle vittime dell'alluvione del 13 marzo 1995 del contributo straordinario autorizzato dall'articolo 1 della
2. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 58904.
Art. 13. Termini per l'assunzione di impegni.
1. Sugli stanziamenti autorizzati con la presente legge le Amministrazioni competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa entro e non oltre il 15 gennaio 1997.
Titolo II
DISPOSIZIONI VARIE
1. Per il personale indicato nell'articolo 10 della
1. Per il completamento dei lavori di ristrutturazione della casa demaniale sita nel Parco archeologico di Selinunte è autorizzata nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 420 mila (capitolo 87398).
1. In applicazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 35 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Tabelle - (Omissis)
[1] Sostituisce l'art. 3 della
[2] Sostituisce l'art. 6 della
[3] Reca la seguente disposizione: