§ 5.3.298 - L.R. 29 dicembre 1996, n. 52.
Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1996.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:29/12/1996
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Variazioni all'entrata del bilancio della Regione.
Art. 2.  Variazioni alla spesa del bilancio della Regione.
Art. 3.  Mutuo a pareggio di bilancio.
Art. 4.  Variazioni di spese prefissate.
Art. 5.  Consulta regionale prevenzione tossicodipendenze.
Art. 6.  Contributi alle aziende agricole per danni subiti a seguito di gelate.
Art. 7.  Completamento opere - Beni culturali.
Art. 8.  Liquidazione prestazioni ospedaliere.
Art. 9.  Revisione prezzi in materia di opere di competenza dell'Assessorato sanità.
Art. 10.  Provvedimenti per i trasporti.
Art. 11.  Contributo straordinario ai familiari delle vittime dell'alluvione del 13 marzo 1995.
Art. 12. 
Art. 13.  Termini per l'assunzione di impegni.
Art. 14.      1. Per il personale indicato nell'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 1979, n. 256 continua ad applicarsi quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo.
Art. 15.      1. Per il completamento dei lavori di ristrutturazione della casa demaniale sita nel Parco archeologico di Selinunte è autorizzata nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996 la [...]
Art. 16. 
Art. 17.      1. In applicazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 35 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in Sicilia il termine per la esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma [...]
Art. 18.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 5.3.298 - L.R. 29 dicembre 1996, n. 52.

Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1996.

(G.U.R. 30 dicembre 1996, n. 65).

 

Titolo I

 

Art. 1. Variazioni all'entrata del bilancio della Regione.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

 

     Art. 2. Variazioni alla spesa del bilancio della Regione.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

 

     Art. 3. Mutuo a pareggio di bilancio. [1]

 

     Art. 4. Variazioni di spese prefissate.

     1. Per l'esercizio finanziario 1996 gli stanziamenti dei capitoli di spesa appresso elencati, autorizzati dalle leggi regionali indicate a fianco di ciascuno di essi, sono ridotti degli importi di cui alla annessa tabella "B" e differiti all'esercizio finanziario 1998. Il relativo onere di lire 238.833 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - cod. 2001.

     (Omissis).

     2. La spesa derivante dall'attuazione del progetto per lo sviluppo delle zone interne riguardante il capitolo 69929 (reti idriche interne) rimodulata con legge regionale 8 gennaio 1996, n. 5, articolo 15, in lire 5.000 milioni per l'anno 1996, in lire 11.000 milioni per l'anno 1997 ed in lire 9.000 milioni per l'anno 1998, è rideterminata come segue:

 

     1996                                    9.195 milioni

     1997                                    6.805 milioni

     1998                                    9.000 milioni.

 

     3. Per l'esercizio finanziario 1996 è autorizzata l'integrazione degli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa per l'importo indicato a fianco di ciascuno di essi:

     (Omissis).

     4. Per le finalità dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 30.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996 (capitolo 33708).

     5. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, per gli interventi di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, è autorizzato per l'anno finanziario 1996 il limite venticinquennale di impegno di lire 200 milioni (capitolo 68586).

     6. Alla maggiore spesa per l'esercizio finanziario 1996 di lire 42.363 milioni derivante dall'applicazione dei commi 2, 3, 4 e 5 si provvede con la riduzione delle disponibilità dei seguenti capitoli di cui alla annessa tabella B:

 

 

                                                   milioni di lire

10684                                                    4.400

10749                                                   10.000

65122                                                    7.000

25008                                                    9.000

35510                                                    1.000

58904                                                   10.000

75615                                                       63

75617                                                      200

75831                                                      600

75832                                                      100.

 

 

     Art. 5. Consulta regionale prevenzione tossicodipendenze.

     1. Per la Consulta regionale per la prevenzione delle

tossicodipendenze è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 1996

(capitolo 41221).

     2. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 41205 del bilancio della Regione per l'esercizio 1996.

 

     Art. 6. Contributi alle aziende agricole per danni subiti a seguito di gelate.

     1. Per la concessione dei contributi in conto capitale finalizzati al ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate dalle gelate di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e articolo 4 della legge 3 maggio 1985, n. 198, è autorizzata per l'anno finanziario 1996 la spesa di lire 1.500 milioni (capitolo 55759).

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con la riduzione delle disponibilità dei capitoli 38366 e 10639 per gli importi rispettivamente di lire 1.000 milioni e 500 milioni.

 

     Art. 7. Completamento opere - Beni culturali.

     1. Per il completamento delle misure del P.I.M. della Sicilia di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, le cui obbligazioni sono state assunte anteriormente alla chiusura del programma stesso ed i cui pagamenti venivano in scadenza dopo il 31 ottobre 1995, è autorizzata per l'esercizio 1996 la complessiva spesa di lire 492 milioni (capitolo 78137).

 

     Art. 8. Liquidazione prestazioni ospedaliere.

     1. Per la liquidazione delle prestazioni ospedaliere all'estero o presso luoghi di cura non convenzionati altamente specializzati esistenti nel territorio nazionale, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 e successive integrazioni, relative ad istanze pervenute anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3, è autorizzata per l'esercizio 1996 l'ulteriore spesa di lire 99 milioni (capitolo 42806).

 

     Art. 9. Revisione prezzi in materia di opere di competenza dell'Assessorato sanità.

     1. Per provvedere al saldo della revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere di competenza dell'Assessorato regionale della sanità è autorizzata per l'anno finanziario 1996 la spesa di lire 103 milioni (capitolo 81002).

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con la riduzione delle disponibilità dei capitoli 14236 e 74602 per gli importi rispettivamente di lire 3 milioni e lire 100 milioni.

 

     Art. 10. Provvedimenti per i trasporti.

     1. Per le finalità degli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, l'ulteriore spesa di lire 60.000 milioni (capitolo 48629).

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede con la riduzione delle disponibilità dei seguenti capitoli di cui all'annessa Tabella B per gli importi riportati a fianco di ciascuno di essi:

 

 

                                              milioni di lire

cap. 37976                                     -   1.000

     64909                                     -   3.650

     65114                                     -   6.000

     65117                                     -  31.100

     65123                                     -   6.650

     75812                                     -   3.500

     75828                                     -   2.600

     75830                                     -   5.500

 

 

     Art. 11. Contributo straordinario ai familiari delle vittime dell'alluvione del 13 marzo 1995.

     1. Per consentire l'erogazione in favore di tutti i familiari delle vittime dell'alluvione del 13 marzo 1995 del contributo straordinario autorizzato dall'articolo 1 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di lire 230 milioni che si iscrive al capitolo 19047.

     2. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 58904.

 

     Art. 12. [2]

 

     Art. 13. Termini per l'assunzione di impegni.

     1. Sugli stanziamenti autorizzati con la presente legge le Amministrazioni competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa entro e non oltre il 15 gennaio 1997.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 14.

     1. Per il personale indicato nell'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 1979, n. 256 continua ad applicarsi quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo.

 

     Art. 15.

     1. Per il completamento dei lavori di ristrutturazione della casa demaniale sita nel Parco archeologico di Selinunte è autorizzata nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 420 mila (capitolo 87398).

 

     Art. 16. [3]

 

     Art. 17.

     1. In applicazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 35 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in Sicilia il termine per la esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 30, della stessa legge, relativi ai primi tre trimestri del 1996, da parte del soggetto passivo ente pubblico territoriale, è fissato al 31 dicembre 1996.

 

     Art. 18.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

Tabelle - (Omissis)

 

 


[1] Sostituisce l'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 37.

[2] Sostituisce l'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 32.

[3] Reca la seguente disposizione: