§ 5.3.202 - L.R. 29 dicembre 1975, n. 92.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1976.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:29/12/1975
Numero:92


Sommario
Art. 1.      Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al D.P.R. 26 [...]
Art. 2.      E' approvato in lire 695.175.975.000 il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1976.
Art. 3.      Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1976, in [...]
Art. 4.      Agli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle di cui ai [...]
Art. 5.      I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 41 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del [...]
Art. 6.      Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative sono iscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 nell'importo indicato nell'allegato n. 1 alla presente legge.
Art. 7.      Per l'anno finanziario 1976 le somme che si inscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo sono autorizzate [...]
Art. 8.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad iscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che lo Stato od altri enti verseranno con [...]
Art. 9.      In corrispondenza con gli accertamenti delle entrate di cui ai capitoli nn. 2913 e 2916, il Presidente della Regione è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, rispettivamente al capitolo [...]
Art. 10.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere, con propri decreti e su richiesta delle amministrazioni interessate, ai capitoli di spesa del bilancio della Regione e del bilancio del [...]
Art. 11.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 3.000 milioni per contributo a favore del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, in [...]
Art. 12.      Ai sensi dell'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 1.000 milioni a favore del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per [...]
Art. 13.      Per le finalità dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 100 milioni [...]
Art. 14.      Per le finalità dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 20 milioni che si iscrive al capitolo 11708 (Assessorato [...]
Art. 15.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 60 milioni per contributi ad associazioni di enti locali e loro amministratori che perseguono lo sviluppo delle autonomie locali, [...]
Art. 16.      Per le finalità dell'art. 12 e seguenti della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, l'ulteriore spesa di [...]
Art. 17.      Per le finalità di cui all'art. 1, nn. 1, 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore [...]
Art. 18.      Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1963, n. 18, è autorizzata per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 106 milioni che si inscrive al capitolo 16764 [...]
Art. 19.      Per le finalità dell'art. 18 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 63 milioni che si inscrive al capitolo 16771 [...]
Art. 20.      Per le finalità della legge regionale 11 febbraio 1972, n. 3 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 900 milioni che si [...]
Art. 21.      Per le finalità di cui all'art. 4, lett. b e c, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa [...]
Art. 22.      Per le finalità dell'art. 1, n. 3 e art. 9, lett. c della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive integrazioni e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, [...]
Art. 23.      Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, n. 9, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 8 milioni quale [...]
Art. 24.      E' autorizzata per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 5 milioni per affitto locali per deposito materiale bibliografico e suppellettili, materiale librario dei librobus e biblioteche [...]
Art. 25.      Per le finalità previste dalla legge 26 maggio 1973, numero 24, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 800 milioni che si [...]
Art. 26.      Per le finalità dell'art. 54 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 400 milioni in favore di enti ed associazioni che si [...]
Art. 27.      Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 23, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 20 milioni che si iscrive al capitolo 19105 [...]
Art. 28.      Per le finalità di cui all'art. 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 1.100 milioni che si iscrive al capitolo [...]
Art. 29.      Per le finalità dell'art. 44 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e dell'art. 10 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa [...]
Art. 30.      Per le finalità dell'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 296 milioni, che si iscrive al capitolo 19556 [...]
Art. 31.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 1.470 milioni per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende termali che si inscrive al capitolo 19605 (Assessorato regionale [...]
Art. 32.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 1.820 milioni per la concessione di contributi per il funzionamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli Enti [...]
Art. 33.      Per le finalità previste dall'art. 2 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 20 milioni che si iscrive al capitolo 21103 (Assessorato [...]
Art. 34.      Per le finalità previste dall'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 800 milioni che si iscrive al capitolo 21143 [...]
Art. 35.      Per le finalità previste dall'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 100 milioni che si inscrive al capitolo 21144 [...]
Art. 36.      Per le finalità dell'art. 2, quarto comma, n. 3, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 40, è autorizzato, per l'anno finanziario 1976, il limite trentennale d' impegno di lire 50 milioni che [...]
Art. 37.      Per le finalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 1.950 milioni che si inscrive al [...]
Art. 38.      Per le finalità dell'art. 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 1.000 milioni che si inscrive al capitolo 21418 (Assessorato [...]
Art. 39.      E' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per contributo a pareggio del bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, per l'anno finanziario 1976, che si inscrive [...]
Art. 40.      Per le finalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 23, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la ulteriore spesa di lire 300 milioni che si iscrive al [...]
Art. 41.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni per l'incremento del fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) di [...]
Art. 42.      Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1976, per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il [...]
Art. 43.      Per le finalità della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni che si [...]
Art. 44.      Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 64 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, iscritto al capitolo 26134, è ridotto, per l'anno finanziario 1976, di lire 904 milioni [...]
Art. 45.      Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato, per l'anno finanziario 1976, il limite [...]
Art. 46.      Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato, per l'anno finanziario 1976, il limite trentacinquennale di impegno di lire 500 milioni per le [...]
Art. 47.      Per le finalità di cui all'art. 4, lettera d della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa [...]
Art. 48.      Per il completamento delle costruzioni degli edifici da adibire a colonie finanziate con la legge regionale 20 settembre 1957, n. 54, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire [...]
Art. 49.      Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 45 e successive aggiunte e modifiche, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 300 [...]
Art. 50.      Per le finalità previste dagli artt. 24, 25, 26 e 27 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 2.150 milioni che si [...]
Art. 51.      Per le finalità degli artt. 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore limite ventennale di impegno annuo di lire 1.300 milioni che [...]
Art. 52.      E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, per l'anno finanziario 1976, allegato al presente bilancio sotto l'appendice numero 1.
Art. 53.      E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale, per l'anno finanziario 1976, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.
Art. 54.      E' approvato il bilancio del Fondo regionale per la assistenza ospedaliera per l'anno finanziario 1976, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.
Art. 55.      I residui risultanti al 1 gennaio 1976 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e delle relative appendici per l'anno finanziario 1976, soppressi in [...]
Art. 56.      I residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1975 su ciascuno dei capitoli nn. 10701, 10702 e 10704, soppressi dal 1 gennaio 1976, si intendono trasferiti al capitolo n. 10705.
Art. 57.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti che saranno emanati dallo Stato per il [...]
Art. 58.      Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di fondi dal capitolo n. 2157 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di [...]
Art. 59.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, [...]
Art. 60.      E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976. Alla copertura della differenza di lire 8.712.693.000 fra il totale complessivo delle spese e [...]
Art. 61.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1 gennaio 1976.


§ 5.3.202 - L.R. 29 dicembre 1975, n. 92.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1976.

(G.U.R. 31 dicembre 1975, n. 58, s.o.).

 

Art. 1.

     Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonché il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1976, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

     E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 2.

     E' approvato in lire 695.175.975.000 il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1976.

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1976, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 4.

     Agli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle di cui ai capitoli riportati nello elenco n. 1 annesso alla tabella B della presente legge.

 

     Art. 5.

     I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 41 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi nn. 2 e 3 annessi alla tabella B della presente legge.

 

     Art. 6.

     Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative sono iscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 nell'importo indicato nell'allegato n. 1 alla presente legge.

 

     Art. 7.

     Per l'anno finanziario 1976 le somme che si inscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'allegato n. 2 alla presente legge.

 

     Art. 8.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad iscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che lo Stato od altri enti verseranno con imputazione ai capitoli nn. 2911, 2915, 2951 e 2955 dello stato di previsione dell'entrata, per interventi da effettuare nel territorio della Regione.

     Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme versate.

     Le norme di cui all'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e quelle emanate dallo Stato in dipendenza della delega contenuta nell'art. 58 della predetta legge si applicano anche agli interventi previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di agricoltura e foreste.

 

     Art. 9.

     In corrispondenza con gli accertamenti delle entrate di cui ai capitoli nn. 2913 e 2916, il Presidente della Regione è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, rispettivamente al capitolo 20913 ed agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa, le somme che lo Stato assegnerà alla Regione per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Il Presidente della Regione è, altresì, autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa, in relazione alla specifica destinazione fissata con legge delle somme assegnate ed accertate con imputazione al capitolo 2916.

 

     Art. 10.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere, con propri decreti e su richiesta delle amministrazioni interessate, ai capitoli di spesa del bilancio della Regione e del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale sui quali sono state imputate le anticipazioni corrisposte alle imprese appaltatrici di lavoro o fornitrici di beni o servizi ai sensi dell'art. 12, commi sesto, settimo e ottavo, del R.D .18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal D.P.R. 30 giugno 1972, numero 627, le somme corrispondenti ai recuperi affluiti ai capitoli 3256 e 3104, rispettivamente dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione e del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.

 

     Art. 11.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 3.000 milioni per contributo a favore del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, in applicazione del disposto dell'articolo 30, lettera f, della legge regionale 23 marzo 1962, n. 2, che si inscrive al capitolo 10292 (Presidenza della Regione).

 

     Art. 12.

     Ai sensi dell'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 1.000 milioni a favore del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione per gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, che si inscrive al capitolo 10295 (Presidenza della Regione).

 

     Art. 13.

     Per le finalità dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 100 milioni che si inscrive al capitolo 11705 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

 

     Art. 14.

     Per le finalità dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 20 milioni che si iscrive al capitolo 11708 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

 

     Art. 15.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 60 milioni per contributi ad associazioni di enti locali e loro amministratori che perseguono lo sviluppo delle autonomie locali, che si iscrive al capitolo 13906 (Assessorato regionale degli enti locali).

 

     Art. 16.

     Per le finalità dell'art. 12 e seguenti della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni che si iscrive al capitolo 15851 (Assessorato regionale dell'industria e del commercio).

 

     Art. 17.

     Per le finalità di cui all'art. 1, nn. 1, 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni che si iscrive quanto a lire 183 milioni al capitolo 16761, quanto a lire 177 milioni al capitolo 16762, quanto a lire 130 milioni al capitolo 16763 e quanto a lire 10 milioni al capitolo 16901 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

 

     Art. 18.

     Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1963, n. 18, è autorizzata per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 106 milioni che si inscrive al capitolo 16764 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

 

     Art. 19.

     Per le finalità dell'art. 18 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 63 milioni che si inscrive al capitolo 16771 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

 

     Art. 20.

     Per le finalità della legge regionale 11 febbraio 1972, n. 3 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 900 milioni che si inscrive al capitolo 16772 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

 

     Art. 21.

     Per le finalità di cui all'art. 4, lett. b e c, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 204 milioni che si iscrive quanto a lire 48 milioni al capitolo 16812 e quanto a lire 156 milioni al capitolo 16813 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

 

     Art. 22.

     Per le finalità dell'art. 1, n. 3 e art. 9, lett. c della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive integrazioni e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 10 milioni che si iscrive al capitolo 16901 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

 

     Art. 23.

     Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, n. 9, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 8 milioni quale contributo nelle spese di funzionamento della scuola di perfezionamento di diritto regionale presso l'università di Palermo, che si inscrive al capitolo 17555 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).

 

     Art. 24.

     E' autorizzata per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 5 milioni per affitto locali per deposito materiale bibliografico e suppellettili, materiale librario dei librobus e biblioteche circolanti e per il trasporto ed il recupero del materiale suddetto, che si inscrive al capitolo 17654 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).

 

     Art. 25.

     Per le finalità previste dalla legge 26 maggio 1973, numero 24, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 800 milioni che si iscrive al cap. 17806 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).

 

     Art. 26.

     Per le finalità dell'art. 54 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 400 milioni in favore di enti ed associazioni che si iscrive al capitolo 18363 (Assessorato regionale della sanità).

 

     Art. 27.

     Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 23, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 20 milioni che si iscrive al capitolo 19105 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).

 

     Art. 28.

     Per le finalità di cui all'art. 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 1.100 milioni che si iscrive al capitolo 19554 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).

 

     Art. 29.

     Per le finalità dell'art. 44 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e dell'art. 10 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni che si iscrive al capitolo n. 19555 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).

 

     Art. 30.

     Per le finalità dell'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 296 milioni, che si iscrive al capitolo 19556 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).

 

     Art. 31.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 1.470 milioni per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende termali che si inscrive al capitolo 19605 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).

     I contributi a pareggio sono versati alle Aziende termali entro trenta giorni dalla presentazione dei relativi bilanci.

 

     Art. 32.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 1.820 milioni per la concessione di contributi per il funzionamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli Enti provinciali per il turismo che si inscrive al capitolo 19607 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).

 

     Art. 33.

     Per le finalità previste dall'art. 2 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 20 milioni che si iscrive al capitolo 21103 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

 

     Art. 34.

     Per le finalità previste dall'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 800 milioni che si iscrive al capitolo 21143 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

 

     Art. 35.

     Per le finalità previste dall'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 100 milioni che si inscrive al capitolo 21144 (Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste).

 

     Art. 36.

     Per le finalità dell'art. 2, quarto comma, n. 3, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 40, è autorizzato, per l'anno finanziario 1976, il limite trentennale d' impegno di lire 50 milioni che si inscrive al capitolo 21154 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

 

     Art. 37.

     Per le finalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 1.950 milioni che si inscrive al capitolo 21231 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

 

     Art. 38.

     Per le finalità dell'art. 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 1.000 milioni che si inscrive al capitolo 21418 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

 

     Art. 39.

     E' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per contributo a pareggio del bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, per l'anno finanziario 1976, che si inscrive al capitolo 21451 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

 

     Art. 40.

     Per le finalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 23, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la ulteriore spesa di lire 300 milioni che si iscrive al capitolo 25313 (Assessorato regionale dell'industria e del commercio).

 

     Art. 41.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni per l'incremento del fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34 e successive integrazioni, che si iscrive al capitolo 25604 (Assessorato regionale dell'industria e del commercio).

 

     Art. 42.

     Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1976, per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire 600 milioni che si inscrive al capitolo 26121 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

 

     Art. 43.

     Per le finalità della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni che si iscrive al capitolo 26133 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

 

     Art. 44.

     Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 64 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, iscritto al capitolo 26134, è ridotto, per l'anno finanziario 1976, di lire 904 milioni (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

 

     Art. 45.

     Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato, per l'anno finanziario 1976, il limite trentacinquennale di impegno di lire 9 milioni 500 mila per le finalità della predetta legge regionale n. 3, che si inscrive al capitolo 26221 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

 

     Art. 46.

     Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato, per l'anno finanziario 1976, il limite trentacinquennale di impegno di lire 500 milioni per le finalità dell'art. 1 della predetta legge n. 46, che si inscrive al capitolo 26272 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

 

     Art. 47.

     Per le finalità di cui all'art. 4, lettera d della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 2.330 milioni che si inscrive al capitolo 26801 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

 

     Art. 48.

     Per il completamento delle costruzioni degli edifici da adibire a colonie finanziate con la legge regionale 20 settembre 1957, n. 54, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 90 milioni, che si inscrive al capitolo 27204 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).

 

     Art. 49.

     Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 45 e successive aggiunte e modifiche, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni che si iscrive al capitolo 27301 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).

 

     Art. 50.

     Per le finalità previste dagli artt. 24, 25, 26 e 27 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 2.150 milioni che si inscrive al capitolo 29209 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).

 

     Art. 51.

     Per le finalità degli artt. 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore limite ventennale di impegno annuo di lire 1.300 milioni che si inscrive al capitolo 29210 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).

 

     Art. 52.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, per l'anno finanziario 1976, allegato al presente bilancio sotto l'appendice numero 1.

 

     Art. 53.

     E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale, per l'anno finanziario 1976, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

 

     Art. 54.

     E' approvato il bilancio del Fondo regionale per la assistenza ospedaliera per l'anno finanziario 1976, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.

     Fermo restando il disposto dell'art. 31 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di fondi dal capitolo n. 2051 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera agli altri capitoli di spesa del bilancio medesimo.

     Il Presidente della Regione è autorizzato altresì ad iscrivere al predetto capitolo n. 2051 le eventuali somme che affluiranno al capitolo n. 2401 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio stesso.

 

     Art. 55.

     I residui risultanti al 1 gennaio 1976 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e delle relative appendici per l'anno finanziario 1976, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi.

     I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

 

     Art. 56.

     I residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1975 su ciascuno dei capitoli nn. 10701, 10702 e 10704, soppressi dal 1 gennaio 1976, si intendono trasferiti al capitolo n. 10705.

     I residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1975 su ciascuno dei capitoli nn. 15401, 17563, 17564, 17891, 17892, 17894, 17895, 17896, 17897 e 27501, soppressi dal 1 gennaio 1976, si intendono trasferiti rispettivamente ai capitoli nn. 15309, 17662, 17663, 17656, 17657, 17658, 17659, 17660, 17661 e 27082.

 

     Art. 57.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti che saranno emanati dallo Stato per il trasferimento di funzioni, beni e personale in esecuzione dello Statuto della Regione siciliana.

     Il Presidente della Regione è autorizzato, altresì, ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione nel territorio della Regione di interventi statali disposti con provvedimenti legislativi.

 

     Art. 58.

     Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di fondi dal capitolo n. 2157 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale ad appositi capitoli da istituire nelle rubriche competenti per l'attuazione del progetto - obiettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.

 

     Art. 59.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte per la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e del bilancio della Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1976, con riferimento anche agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro- capite.

     Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle spese previste al capitolo n. 27401.

 

     Art. 60.

     E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976. Alla copertura della differenza di lire 8.712.693.000 fra il totale complessivo delle spese e il totale complessivo delle entrate, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno 1974.

     E' approvato altresì il quadro generale riepilogativo del bilancio della Regione e relative appendici per l'anno finanziario 1976.

 

 

             Quadro generale riassuntivo del bilancio

                   per l'anno finanziario 1976

 

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|                          ENTRATA                            |

|-------------------------------------------------------------|

|TITOLO I - Entrate tributarie              L. 438.398.300.000|

|TITOLO II - Entrate extratributarie        L.  90.209.982.000|

|Totale titolo I e II, Entrata              L. 528.608.282.000|

|SPESE CORRENTI                             L. 255.680.153.000|

|Differenza                                 L. 272.928.129.000|

|TITOLO III - Alienazione ed ammortamento                     |

|di   beni  patrimoniali  e  rimborso  di                     |

|crediti                                    L. 137.855.000.000|

|Totale titoli I, II e III                  L. 666.463.282.000|

|ACCENSIONE DI PRESTITI                     L.  20.000.000.000|

|Totale complessivo entrate                 L. 686.463.282.000|

|AVANZO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1974     L.   8.712.693.000|

|                                                             |

|    Totale a pareggio                      L. 695.175.975.000|

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|                           SPESA                             |

|-------------------------------------------------------------|

|TITOLO I - Spese correnti                                    |

|Presidenza della Regione                   L. 107.270.367.000|

|Agricoltura e Foreste                      L.  28.068.600.000|

|Enti Locali                                L.  21.900.010.000|

|Finanze                                    L.  10.266.800.000|

|Industria e Commercio                      L.   3.499.400.000|

|Lavori Pubblici                            L.   4.993.900.000|

|Lavoro e Cooperazione                      L.  31.760.150.000|

|Pubblica Istruzione                        L.  26.021.451.000|

|Sanità                                     L.   4.298.150.000|

|Sviluppo Economico                         L.   1.424.800.000|

|Turismo, Comunicazioni e Trasporti         L.  16.176.525.000|

|Totale titolo I, Spese correnti            L. 255.680.153.000|

|TITOLO II - Spese in conto capitale                          |

|Presidenza della Regione                   L. 178.222.500.000|

|Agricoltura e Foreste                      L.  84.651.782.000|

|Enti Locali                                L.      25.000.000|

|Finanze                                    L.   5.575.000.000|

|Industria e Commercio                      L.  47.200.500.000|

|Lavori Pubblici                            L.  50.908.000.000|

|Lavoro e Cooperazione                      L.  18.253.000.000|

|Pubblica Istruzione                        L    1.030.000.000|

|Sanità                                     L.   5.620.000.000|

|Sviluppo Economico                         L.   3.340.000.000|

|Turismo, Comunicazioni e Trasporti         L.  18.080.898.000|

|Totale titolo II, spese correnti           L. 412.906.680.000|

|Totale titoli  I e II,  spese  in  conto                     |

|capitale                                   L. 668.586.833.000|

|RIMBORSO DI PRESTITI                       L.  26.589.142.000|

|                                                             |

|    Totale complessivo spese               L. 695.175.975.000|

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     Quadro generale riepilogativo dei bilanci della Regione,

               del Fondo di solidarietà nazionale,

        dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione

        e del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera

                   per l'anno finanziario 1976

 

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|                           ENTRATA                           |

|-------------------------------------------------------------|

|Bilancio della Regione                   L.   695.175.975.000|

|                                                             |

|Bilancio   del   Fondo   di  solidarietà                     |

|nazionale                                L.   356.010.000.000|

|di cui  8.000.000.000  per trasferimenti                     |

|dal bilancio della Regione.                                  |

|Bilancio  dell'Azienda   delle   foreste                     |

|demaniali della Regione siciliana        L.     3.360.000.000|

|di cui 3.000.000.000  per  trasferimenti                     |

|dal bilancio della Regione.                                  |

|Bilancio   del   Fondo   regionale   per                     |

|l'assistenza ospedaliera                 L.                 0|

|                                                             |

|     Totale complessivo entrate          L. 1.054.545.975.000|

|     Totale   complessivo   entrate,  al                     |

|     netto dei trasferimenti             L. 1.043.545.975.000|

|-------------------------------------------------------------|

|                            SPESA                            |

|-------------------------------------------------------------|

|Bilancio della Regione                   L.   695.175.975.000|

|di cui 8.000.000.000  per  trasferimenti                     |

|al bilancio del FSN e 3.000.000.000  per                     |

|trasferimenti   al  bilancio  dell'AFFDD                     |

|della Regione.                                               |

|Bilancio  del   Fondo   di   solidarietà                     |

|nazionale                                L.   356.010.000.000|

|Bilancio   dell'Azienda   delle  foreste                     |

|demaniali della Regione siciliana        L.     3.360.000.000|

|Bilancio   del   Fondo   regionale   per                     |

|l'assistenza ospedaliera                 L.                 0|

|                                                             |

|     Totale complessivo spese            L. 1.054.545.975.000|

|     Totale complessivo  spese, al netto                     |

|     dei trasferimenti                   L. 1.043.545.975.000|

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     Art. 61.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1 gennaio 1976.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Allegati.

     (Omissis).