Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 12/02/1965 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. L'ammontare dei contributi previsti dal primo comma dell'art. 1 della L. 13 marzo 1964, n. 3, è stabilita in misura pari alla differenza tra la rata annuale di ammortamento dei prestiti [...] |
Art. 2. I limiti d'impegno stabiliti al primo ed al terzo comma dell'art. 3 della L. 13 marzo 1964, n. 3, sono elevati, rispettivamente, di lire 1 milione e di lire 1 milione e 500 mila. |
Art. 3. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 4.2.52 - L.R. 12 febbraio 1965, n. 2.
Integrazione della L. 13 marzo 1964, n. 3, concernente provvedimenti relativi alla costruzione e ricostruzione di edifici di enti di culto.
(G.U.R. 13 febbraio 1965, n. 7).
L'ammontare dei contributi previsti dal primo comma dell'art. 1 della
I limiti d'impegno stabiliti al primo ed al terzo comma dell'art. 3 della
Alla spesa ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando la disponibilità di cui al cap. 607 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.