Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.9 assistenza sociale |
Data: | 20/09/1957 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costruire nel territorio della Regione edifici per colonie permanenti marine e montane ed a provvedere alla loro completa attrezzatura. |
Art. 2. Il programma delle opere è predisposto dall'Assessore |
Art. 3. La progettazione e l'esecuzione delle opere è affidata all'Assessorato per i lavori pubblici di concerto con l'Assessorato per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale e con quello per [...] |
Art. 4. Alle attrezzature necessarie per le colonie provvede direttamente l'Assessore per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale. |
Art. 5. La gestione delle colonie costruite in applicazione della presente legge è affidata dall'Assessore per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale annualmente e, nell'ordine preferenziale, [...] |
Art. 6. All'onere derivante dall'art. 3 della presente legge si provvede con la spesa di lire 900 milioni, ripartita in eguale ammontare per gli esercizi finanziari 1957-1958, 1958-1959 e 1959-1960. |
§ 2.9.14 - L.R. 20 settembre 1957, n. 54.
Provvidenze per colonie permanenti marine e montane.
(G.U.R. 25 settembre 1957, n. 54).
L'Amministrazione regionale è autorizzata a costruire nel territorio della Regione edifici per colonie permanenti marine e montane ed a provvedere alla loro completa attrezzatura.
Il programma delle opere è predisposto dall'Assessore
all'amministrazione civile e solidarietà sociale, d'intesa con l'Assessore all'igiene e sanità ed è approvato dalla Giunta regionale.
La progettazione e l'esecuzione delle opere è affidata all'Assessorato per i lavori pubblici di concerto con l'Assessorato per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale e con quello per l'igiene e la sanità.
Le opere relative agli impianti di cui alla presente legge sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e seguenti della
Tutti gli atti relativi all'esecuzione di opere, forniture e prestazioni da effettuarsi in applicazione della presente legge sono registrati a tassa fissa.
Alle attrezzature necessarie per le colonie provvede direttamente l'Assessore per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale.
La gestione delle colonie costruite in applicazione della presente legge è affidata dall'Assessore per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale annualmente e, nell'ordine preferenziale, ai patronati scolastici, ai Comuni, ai consorzi di Comuni e ad enti pubblici, organizzazioni od enti legalmente costituiti aventi finalità assistenziali, con apposita convenzione da stipularsi fra l'Assessore medesimo e l'ente interessato, previa inclusione di clausole comminatorie, per il caso di inosservanza delle norme inerenti alle modalità di gestione, custodia e conservazione delle opere stabili e delle attrezzature.
All'onere derivante dall'art. 3 della presente legge si provvede con la spesa di lire 900 milioni, ripartita in eguale ammontare per gli esercizi finanziari 1957-1958, 1958-1959 e 1959-1960.
Per le finalità di cui all'art. 4 si provvede con la spesa di lire 150 milioni.