§ 4.2.21 - L.R. 7 agosto 1953, n. 46.
Provvedimenti in favore dei comuni della Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:07/08/1953
Numero:46


Sommario
Art. 1.      La Regione siciliana è autorizzata a concorrere nelle spese ritenute necessarie per la esecuzione di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali, compresi nell'ambito della Regione [...]
Art. 2.      Per fruire dei contributi di cui all'articolo precedente, gli enti interessati devono dimostrare di essere stati ammessi dallo Stato ai contributi previsti dalla L. 3 agosto 1949, n. 589, e [...]
Art. 3.      I contributi regionali integrativi previsti dalla presente legge sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici di concerto con l'Assessore regionale per le finanze.
Art. 4.      E' abrogato l'art. 8 della L.R. 21 aprile 1953, n. 30.
Art. 5.      La Regione siciliana è autorizzata ad assumere a proprio carico fino alla misura massima di un terzo l'ammortamento dei mutui contratti o da contrarre dai comuni compresi nell'ambito del suo [...]
Art. 6.      Con la legge di approvazione del bilancio sarà fissato annualmente il limite degli impegni da assumere per l'applicazione della presente legge.
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.2.21 - L.R. 7 agosto 1953, n. 46.

Provvedimenti in favore dei comuni della Sicilia.

(G.U.R. 8 agosto 1953, n. 41).

 

Art. 1.

     La Regione siciliana è autorizzata a concorrere nelle spese ritenute necessarie per la esecuzione di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali, compresi nell'ambito della Regione siciliana, mediante la concessione di contributi integrativi di quelli concessi dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi delle LL. 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184, per la durata di 35 anni, fino alla misura massima indicata a fianco di ciascuna delle seguenti categorie di opere):

     Opere stradali:

     strade previste dagli artt. 2 e 3 della L. 15 febbraio 1953, n. 184 fino ad un massimo dell'1,90 %.

     Opere sanitarie:

     1) costruzione acquedotti, fognature e cimiteri, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della L. 3 agosto 1949, n. 589, fino ad un massimo dell'1,90 %;

     2) ampliamento e miglioramento di reti idriche, fognature e cimiteri nei comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti, fino ad un massimo del 3,90 %;

     3) costruzione e completamento ospedali in comuni che siano nelle condizioni di cui all'art. 4 della L. 3 agosto 1949, n. 589, fino ad un massimo:

     - dell'1,90 % se trattasi di comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti e nei limiti di spesa di L. 200 milioni;

     - del 2,90 % se trattasi di comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti abitanti e nei limiti di spesa di L. 350 milioni;

     - del 3,90 % se la costruzione o il completamento ha luogo in comuni con oltre 50.000 abitanti e nel limite di spesa di L. 450 milioni;

     4) ampliamento ospedali fino ad un massimo:

     - del 3,40 % nei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti e nei limiti di spesa di L. 80.000.000;

     - del 3,90 % nei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e nel limite di spesa di L. 150 milioni;

     - del 4,40 % nei comuni con oltre 50.000 abitanti e nei limiti di spesa di L. 200 milioni;

     5) le opere ospedaliere di riconosciuta necessità e comprese negli elenchi compilati a norma dell'art. 7 della L. 3 agosto 1949, n. 589 fino ad un massimo dell'1 ,90 %;

     6) costruzione e completamento edifici da adibire a preventori e tubercolosari, secondo gli ammortamenti di spesa di cui all'art. 6 - primo comma - della L. 3 agosto 1949, n. 589, fino ad un massimo rispettivamente dell'1,90 % e del 3,90 %.

     Opere igienico-sanitarie:

     esecuzione di opere igienico-sanitarie e particolarmente di mattatoi, lavatoi, bagni pubblici, ambulatori, impianti per la raccolta di materie solide, per la depurazione di acque luride, nonché per l'utilizzazione delle sostanze ricavabili da tali processi di raccolta e di depurazione fino ad un massimo del 3,40 %.

     Edilizia ed arredamento scolastico:

     1) costruzione edifici scolastici indicati ai nn. 1, 2, 3; costruzione e riattamento edifici scolastici indicati nell'ultimo comma dell'art. 8 della L. 3 agosto 1949, n. 589, fino ad un massimo rispettivamente dell'1,90 %, del 2,90 %, del 3,40 % e dell'1,40 %;

     2) arredamento degli edifici predetti limitatamente a banchi, cattedre e lavagne; gli stessi benefici di cui al precedente n 1

     3) nei casi di applicazione della L. 9 agosto 1954, n. 645, per le scuole materne e di obbligo (elementare e di avviamento) il contributo integrativo regionale è consentito fino ad un massimo dello 0,90 %.

     Per le scuole di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 8 della L. 3 agosto 1949, n. 589, la misura massima del suddetto contributo è del 2,90 %.

     Opere portuali:

     costruzione e opere di miglioramento dei porti e approdi di 4° classe di cui all art. 9 della L. 3 agosto 1949, n. 589, fino ad un massimo dell'1,90 %.

     Impianti elettrici:

     per la costruzione e il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni e le frazioni che ne siano sprovvisti, fino ad un massimo del 2,40 %.

     Edilizia comunale:

     1) per la costruzione di edifici da adibire a sedi comunali che ne siano sprovviste, sino ad un massimo del 3,90 %;

     2) per l'ampliamento di sedi municipali già esistenti, sino ad un massimo del 3,90 %.

     Riferibilmente alle opere sanitarie possono essere ammessi a contributo nei limiti rispettivamente indicati, oltre ai comuni e alle amministrazioni provinciali, anche i consorzi provinciali antitubercolari e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

     Sono ammesse ai contributi consentiti per le opere sanitarie anche le istituzioni di beneficenza non previste dalla L. 17 luglio 1890 e successive modificazioni per le opere ed alle condizioni e destinazioni stabilite dal comma quinto dell'art. 4 della L. 3 agosto 1949, n. 589 [1].

 

     Art. 2.

     Per fruire dei contributi di cui all'articolo precedente, gli enti interessati devono dimostrare di essere stati ammessi dallo Stato ai contributi previsti dalla L. 3 agosto 1949, n. 589, e dalla L. 15 febbraio 1953, n. 184.

     In nessun caso la somma dei valori attuali, al tasso effettivo praticato dalla Cassa depositi e prestiti, dei contributi, statale, e regionale, per una determinata opera, può superare l'importo dell'opera stessa.

 

     Art. 3.

     I contributi regionali integrativi previsti dalla presente legge sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici di concerto con l'Assessore regionale per le finanze.

     Nella ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 10 della L. 15 febbraio 1953, n. 184, si provvede con decreto suppletivo alla concessione del contributo regionale sulla somma eccedente e nella medesima percentuale del decreto principale [1].

 

     Art. 4.

     E' abrogato l'art. 8 della L.R. 21 aprile 1953, n. 30.

 

     Art. 5.

     La Regione siciliana è autorizzata ad assumere a proprio carico fino alla misura massima di un terzo l'ammortamento dei mutui contratti o da contrarre dai comuni compresi nell'ambito del suo territorio, per il pareggio dei bilanci degli esercizi 1951, 1952 e 1953.

     L'onere di ammortamento è assunto dalla Regione con decreto dell'Assessore per le finanze di concerto con l'Assessore per gli enti locali dopo che i provvedimenti dell'Amministrazione regionale in sede di approvazione dei bilanci dei Comuni interessati siano stati resi esecutivi al fine dei mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, giusta il combinato disposto degli artt. 1 della L. 11 gennaio 1945, n. 51 e 4 della L. 22 aprile 1951, n. 288.

     Per i mutui già contratti alla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto interassessoriale di cui al comma precedente è emesso su presentazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi l'ammortamento a carico della Regione ha inizio a partire dalla scadenza della prima rata successiva al decreto interassessoriale.

 

     Art. 6.

     Con la legge di approvazione del bilancio sarà fissato annualmente il limite degli impegni da assumere per l'applicazione della presente legge.

     Per l'anno finanziario 1953-1954 è autorizzato il limite di impegno di lire 600 milioni di cui lire 250 milioni per le finalità dell'art. 1 e lire 350 milioni per le finalità dell'art. 5 della presente legge.

     La spesa complessiva derivante dal limite di impegno di cui al comma precedente sarà stanziata in ragione di lire 250 milioni all'anno, nella rubrica dell'Assessorato dei lavori pubblici ed in ragione di lire 350 milioni in quella dell'Assessorato delle finanze, per gli anni finanziari dal 1953-54 al 1987-88.

     Alla spesa ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando le disponibilità di cui al capitolo n. 123 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 4 dicembre 1954. n. 44.

[1] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 4 dicembre 1954. n. 44.