§ 2.10.126 - L.R. 27 dicembre 1969, n. 51.
Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:27/12/1969
Numero:51


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di sopperire alle particolari condizioni di depressione sociale ed economica della Sicilia, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a finanziare, ad [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione viene determinato annualmente il numero delle sezioni di scuola materna da finanziarsi dalla Regione e la loro ripartizione [...]
Art. 5.      Le scuole materne possono essere ordinate in tre sezioni in relazione alla età dei fanciulli frequentanti; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.
Art. 6.      L'assistenza, compresa quella sanitaria ed assicurativa, degli alunni della scuola materna è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni delle scuole elementari.
Art. 7.      I locali da destinare a sezioni di scuola materna finanziate dalla Regione sono forniti dai comuni. La Regione dà agli stessi un contributo pari all'ammontare dell'affitto, qualora non [...]
Art. 8.      Le insegnanti delle scuole materne finanziate dalla Regione devono essere fornite del diploma rilasciato dalle scuole od istituti magistrali. E' valida l'abilitazione all'insegnamento nei [...]
Art. 9.      Le insegnanti delle scuole materne finanziate dalla Regione hanno la responsabilità educativa della sezione ad esse affidata, secondo gli orientamenti e le direttive emanate dall'Assessorato [...]
Art. 10.      Le insegnanti e le bambinaie delle sezioni di scuola materna finanziate dalla Regione sono nominate, mediante conferimento di incarico a tempo indeterminato, dai Provveditori agli studi in base [...]
Art. 11.      Prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione, in conformità ai criteri adottati dallo Stato annualmente in materia di incarichi e supplenze [...]
Art. 12.      Il personale insegnante e di collaborazione, sia incaricato che supplente, delle scuole materne finanziate dalla Regione, prima dell'ammissione in servizio, deve presentare gli stessi documenti [...]
Art. 13.      Alle insegnanti delle sezioni di scuola materna finanziate dalla Regione è assegnata la retribuzione spettante alle insegnanti non di ruolo delle scuole materne dello Stato.
Art. 14.      L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con il Ministero della pubblica istruzione affinché il personale delle scuole materne finanziate dalla [...]
Art. 15.      La scuola materna finanziata dalla Regione è sottoposta alla vigilanza ed al controllo dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, dei Provveditorati agli studi competenti per [...]
Art. 16.      Alle spese per il funzionamento delle scuole materne previste dalla presente legge si provvede mediante aperture di credito in favore dei consorzi provinciali dei patronati scolastici, i quali [...]
Art. 17.      Nella prima applicazione della presente legge, presso i Provveditorati agli studi saranno formate, nell'ordine, separate graduatorie provinciali speciali permanenti ad esaurimento. In ciascuna [...]
Art. 18.      Alle 585 sezioni di cui al primo comma dell'art. 1 sono assegnate le insegnanti e le bambinaie della graduatoria prevista al n. 1 del 1° comma dell'art. 17. I posti eventualmente disponibili [...]
Art. 19.      L'Assessore regionale per la pubblica istruzione dispone la distribuzione territoriale delle sezioni di scuola materna previste nel secondo comma del precedente articolo 18, tenendo conto delle [...]
Art. 22.      Alle graduatorie previste nel precedente art. 17 si applicano le norme indicate nell'art. 11 della presente legge, anche per quanto si riferisce alle commissioni provinciali che provvedono a [...]
Art. 23.      L'onere a carico della Regione per l'affitto dei locali previsto dagli artt. 1, 7 e 21 della presente legge, decorre dall'anno scolastico 1970-71. I Comuni sono autorizzati ad affittare i locali [...]
Art. 24.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, decorrente dal 1° gennaio 1970, previsto in lire 2.930.000.000 si fa fronte:
Art. 25.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1970.


§ 2.10.126 - L.R. 27 dicembre 1969, n. 51.

Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia.

(G.U.R. 27 dicembre 1969, n. 63).

 

Art. 1.

     Allo scopo di sopperire alle particolari condizioni di depressione sociale ed economica della Sicilia, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a finanziare, ad integrazione dell'intervento statale disposto con la L. 18 marzo 1968, n. 444, ed ai sensi dell'art. 3, lettera d), della L.R. 1° aprile 1955, n. 21, modificata con la L.R. 9 luglio 1962, n. 19, la istituzione, da parte dei Patronati scolastici dei Comuni siciliani, di sezioni di scuola materna, per un numero massimo di cinquecentottantacinque.

     Sono a carico dell'Amministrazione regionale tutte le spese di funzionamento delle predette sezioni, compreso l'affitto dei locali.

     L'iscrizione nelle scuole materne finanziate dalla Regione è facoltativa; la frequenza è gratuita, e ad essa sono ammessi i bambini nella età prescolastica da 3 a 6 anni.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3. [1]

 

     Art. 4.

     Con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione viene determinato annualmente il numero delle sezioni di scuola materna da finanziarsi dalla Regione e la loro ripartizione territoriale, tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, avuto riguardo alle altre scuole materne gratuite funzionanti nei vari comuni, e con particolare riferimento alle zone depresse e di accelerata urbanizzazione ed industrializzazione.

 

     Art. 5.

     Le scuole materne possono essere ordinate in tre sezioni in relazione alla età dei fanciulli frequentanti; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.

     Gli iscritti di ogni sezione non possono essere meno di quindici né più di trenta.

     Le iscrizioni degli alunni si effettuano presso le direzioni didattiche.

     Nell'impossibilità di poter ammettere nelle scuole tutti coloro per i quali sia stata fatta domanda, il direttore didattico sceglie i bambini da ammettere, fino alla concorrenza del numero contenibile nelle sezioni istituite, tenendo conto delle condizioni economiche e sociali delle rispettive famiglie e dando la preferenza ai meno abbienti.

     L'orario giornaliero delle scuole materne regionali non può essere inferiore a sette ore, salvo motivate eccezionali esigenze didattiche. La riduzione dell'orario è disposta dal direttore didattico competente [1]a.

     Sono consentiti orari speciali in relazione ad accertate esigenze locali e, in particolare, in relazione agli orari di lavoro connessi all'attività economica della zona.

     A ciascuna sezione sono adibite una insegnante ed una bambinaia.

     Nel caso di scuole materne costituite da tre o più sezioni, ad ogni gruppo di tre sezioni è, inoltre, assegnata, anche per la supplenza, una insegnante aggiunta.

     Le scuole materne restano aperte per un periodo non inferiore a dieci mesi all'anno. Per facilitarne la frequenza possono essere istituiti servizi di trasporto gratuito, a cura dei Patronati scolastici.

 

     Art. 6.

     L'assistenza, compresa quella sanitaria ed assicurativa, degli alunni della scuola materna è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni delle scuole elementari.

 

     Art. 7.

     I locali da destinare a sezioni di scuola materna finanziate dalla Regione sono forniti dai comuni. La Regione dà agli stessi un contributo pari all'ammontare dell'affitto, qualora non dispongano di locali propri.

     Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento ed il materiale di gioco sono a carico della Regione.

 

     Art. 8.

     Le insegnanti delle scuole materne finanziate dalla Regione devono essere fornite del diploma rilasciato dalle scuole od istituti magistrali. E' valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini di infanzia istituiti con R.D. 6 maggio 1923, n. 1054.

     L'eventuale possesso del diploma rilasciata dagli Istituti magistrali costituisce titolo valutabile ai fini della graduatoria per gli incarichi e supplenze.

     Le bambinaie delle predette scuole materne devono essere fornite del titolo di studio conseguito al termine di una scuola secondaria di primo grado o di titolo equipollente. Il possesso di eventuale titolo di studio superiore costituisce titolo valutabile ai fini della graduatoria per incarichi e supplenze.

 

     Art. 9.

     Le insegnanti delle scuole materne finanziate dalla Regione hanno la responsabilità educativa della sezione ad esse affidata, secondo gli orientamenti e le direttive emanate dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione e dalle autorità scolastiche alla cui vigilanza è sottoposta la scuola. L'insegnante aggiunta collabora e sostituisce, nelle sezioni cui è stata assegnata, l'insegnante di cui al settimo comma del precedente art. 5.

     Le bambinaie delle scuole predette coadiuvano le insegnanti nella vigilanza e nella assistenza ai bambini.

 

     Art. 10.

     Le insegnanti e le bambinaie delle sezioni di scuola materna finanziate dalla Regione sono nominate, mediante conferimento di incarico a tempo indeterminato, dai Provveditori agli studi in base alle graduatorie di cui all'articolo seguente. Le stesse graduatorie sono valide per la eventuale nomina delle supplenti.

 

     Art. 11.

     Prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione, in conformità ai criteri adottati dallo Stato annualmente in materia di incarichi e supplenze nelle scuole materne, con sua ordinanza detta norme per la formazione di separate graduatorie provinciali presso i Provveditorati agli studi, delle aspiranti agli incarichi e supplenze nelle scuole materne gestite dai Patronati scolastici delle provincie, con finanziamento regionale.

     Dette graduatorie sono compilate da apposite commissioni nominate dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione e approvate dai competenti Provveditori.

     Le commissioni di cui al comma precedente sono costituite da un funzionario dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, da un funzionario del Provveditorato agli studi competente, da un Direttore didattico, dal presidente del consorzio provinciale dei Patronati scolastici o da un suo delegato, da tre insegnanti designati dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato del Provveditorato agli studi.

     Le graduatorie sono pubblicate all'albo del Provveditorato agli studi, all'albo del Consorzio provinciale dei Patronati scolastici ed all'albo dei Patronati scolastici ai quali, in sede di ripartizione territoriale, sia stata assegnata una o più sezioni di scuola materna.

     Dopo l'approvazione, le graduatorie sono trasmesse dai Provveditorati agli studi all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, al quale sono parimenti trasmesse copie dei provvedimenti di nomina.

     Avverso le graduatorie e le nomine è ammesso ricorso in opposizione al Provveditore agli studi e ricorso gerarchico all'Assessore regionale per la pubblica istruzione.

 

     Art. 12.

     Il personale insegnante e di collaborazione, sia incaricato che supplente, delle scuole materne finanziate dalla Regione, prima dell'ammissione in servizio, deve presentare gli stessi documenti sanitari prescritti per l'ammissione nelle scuole materne statali, ed è obbligato a sottoporsi ad eventuali controlli medico-legali per prevenire la diffusione di malattie contagiose.

 

     Art. 13.

     Alle insegnanti delle sezioni di scuola materna finanziate dalla Regione è assegnata la retribuzione spettante alle insegnanti non di ruolo delle scuole materne dello Stato.

     Alle bambinaie è assegnata la retribuzione prevista per le assistenti delle scuole materne statali, ridotta del dieci per cento.

     Al predetto personale è riconosciuto il trattamento previdenziale, assicurativo ed assistenziale spettante in base alle vigenti norme di legge.

 

     Art. 14.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con il Ministero della pubblica istruzione affinché il personale delle scuole materne finanziate dalla Regione venga ammesso a frequentare i corsi periodici di aggiornamento istituiti e gestiti dal Ministero stesso e previsti dal secondo comma dell'art. 18 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

 

     Art. 15.

     La scuola materna finanziata dalla Regione è sottoposta alla vigilanza ed al controllo dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, dei Provveditorati agli studi competenti per territorio e delle altre autorità scolastiche periferiche, nei limiti delle rispettive competenze.

     Sui ricorsi avverso provvedimenti concernenti il funzionamento e la gestione delle scuole materne finanziate dalla Regione, decide, in via definitiva, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione annulla in qualunque momento, d'ufficio o su ricorso, atti illegittimi relativi alla gestione e al funzionamento delle sezioni di scuola materna finanziate dalla Regione.

 

     Art. 16.

     Alle spese per il funzionamento delle scuole materne previste dalla presente legge si provvede mediante aperture di credito in favore dei consorzi provinciali dei patronati scolastici, i quali provvedono direttamente alle retribuzioni delle insegnanti e delle bambinaie mentre per le altre spese di gestione concedono ai patronati scolastici interessati anticipazioni di fondi [2].

     Ai fini del precedente comma gli intestatari degli ordini di accreditamento sono funzionari delegati, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 2 agosto 1954, n. 33 [3].

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 17.

     Nella prima applicazione della presente legge, presso i Provveditorati agli studi saranno formate, nell'ordine, separate graduatorie provinciali speciali permanenti ad esaurimento. In ciascuna di esse verranno, rispettivamente, collocate:

     1) le insegnanti e le bambinaie in servizio, con incarico annuale, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano prestato servizio, anche per supplenza temporanea, nell'anno scolastico 1968-1969, presso le sezioni di scuola materna gestite dai Patronati scolastici dei comuni della provincia con contributo a totale carico del bilancio regionale.

     2) le insegnanti e le bambinaie in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno un triennio, presso le sezioni di scuola materna gestite dai Patronati scolastici e a loro totale carico;

     3) le insegnanti di scuole sussidiarie di cui al successivo art. 21.

     Il personale incluso nelle graduatorie speciali viene nominato con incarico a tempo indeterminato dai Provveditori agli studi, con precedenza rispetto al personale facente parte delle graduatorie normali di cui all'art. 11..

     Ai fini del collocamento nelle graduatorie di cui al primo comma del presente articolo, per le bambinaie si prescinde dal titolo di studio previsto dal precedente art. 8, ed è ritenuto sufficiente il possesso della licenza elementare. E' fatto obbligo alle stesse di provvedere alla pulizia dei locali.

 

     Art. 18.

     Alle 585 sezioni di cui al primo comma dell'art. 1 sono assegnate le insegnanti e le bambinaie della graduatoria prevista al n. 1 del 1° comma dell'art. 17. I posti eventualmente disponibili saranno assegnati a norma dell'art. 10.

     In aggiunta alle 585 sezioni di cui al citato art. 1, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a finanziare altre scuole materne istituite dai Patronati scolastici sino ad un numero massimo di 175 sezioni.

     Alle predette sezioni vengono assegnate le insegnanti e le bambinaie della graduatoria prevista al n. 2 del primo comma dell'art. 17.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 19.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione dispone la distribuzione territoriale delle sezioni di scuola materna previste nel secondo comma del precedente articolo 18, tenendo conto delle esigenze delle province in cui il numero delle sezioni di scuola materna finanziate dalla Regione è inferiore rispetto alla media regionale, determinate in rapporto alla popolazione.

 

     Artt. 20. - 21.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 22.

     Alle graduatorie previste nel precedente art. 17 si applicano le norme indicate nell'art. 11 della presente legge, anche per quanto si riferisce alle commissioni provinciali che provvedono a compilare le graduatorie stesse.

 

     Art. 23.

     L'onere a carico della Regione per l'affitto dei locali previsto dagli artt. 1, 7 e 21 della presente legge, decorre dall'anno scolastico 1970-71. I Comuni sono autorizzati ad affittare i locali necessari per il funzionamento delle sezioni di scuola materna gestite dai Patronati scolastici con finanziamento regionale a condizione che essi dichiarino, per iscritto, di essere nell'assoluta impossibilità di fornire locali propri.

     L'affitto dei suddetti locali è condizionato dal parere vincolante sulla igienicità, idoneità, congruità del canone, rilasciato dagli organismi provinciali competenti.

 

     Art. 24.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, decorrente dal 1° gennaio 1970, previsto in lire 2.930.000.000 si fa fronte:

     - quanto a lire 1.600.000.000 mediante cessazione degli oneri previsti al cap. 17301 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969;

     - quanto a lire 1.330.000.000 mediante utilizzazione di parte dell'incremento dell'imposta generale sull'entrata.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 25.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1970.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[1] Articolo abrogato dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[1]1a Comma così modificato dall'art. 4 L.R. 28 gennaio 1972, n. 2.

[2] Comma così sostituito con art. 39 L.R. 31 dicembre 1974, n. 60.

[3] Articolo sostituito con art. 1 L.R. 28 gennaio 1972, n. 2.

[4] Comma abrogato con art. 3 L.R. 28 gennaio 1972, n. 2.

[5] Articoli abrogati con art. 13 L.R. 3 giugno 1975, n. 38.