Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 pesca |
Data: | 10/10/1994 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 54 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è sostituito dal seguente |
Art. 2. (Si omette l'art. 2, in quanto la relativa delibera legislativa, del 10 maggio 1994, è stata abrogata dallo art. 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1994 e [...] |
Art. 3. [1] |
Art. 4. 1. L'articolo 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994, recante: «Proroga del termine per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di [...] |
Art. 5. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana |
§ 3.9.72 - L.R. 10 ottobre 1994, n. 35.
Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa. Interventi in favore della cooperazione.
(G.U.R. 13 ottobre 1994, n. 50).
1. L'articolo 54 della
(Omissis).
(Si omette l'art. 2, in quanto la relativa delibera legislativa, del 10 maggio 1994, è stata abrogata dallo art. 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1994 e promulgata come
1. L'articolo 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994, recante: «Proroga del termine per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione ed abrogazione di norme. Modifiche alla
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articolo abrogato dall’art. 3 della