§ 3.9.72 - L.R. 10 ottobre 1994, n. 35.
Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa. Interventi in favore della cooperazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:10/10/1994
Numero:35


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 54 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è sostituito dal seguente
Art. 2.      (Si omette l'art. 2, in quanto la relativa delibera legislativa, del 10 maggio 1994, è stata abrogata dallo art. 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1994 e [...]
Art. 3.  [1]
Art. 4.      1. L'articolo 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994, recante: «Proroga del termine per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di [...]
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana


§ 3.9.72 - L.R. 10 ottobre 1994, n. 35.

Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa. Interventi in favore della cooperazione.

(G.U.R. 13 ottobre 1994, n. 50).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 54 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     (Si omette l'art. 2, in quanto la relativa delibera legislativa, del 10 maggio 1994, è stata abrogata dallo art. 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1994 e promulgata come legge regionale 29 settembre 1994, n. 34).

 

     Art. 3. [1]

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994, recante: «Proroga del termine per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione ed abrogazione di norme. Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. Disposizioni in materia di personale» è abrogato [1].

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 28 novembre 2002, n. 21.

[1] Vedi L.R. 10 gennaio 1995, n. 6.