Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 21/03/2005 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. Partecipazione di personale militare a missioni internazionali |
Art. 2. Operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina |
Art. 3. Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena |
Art. 4. Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi |
Art. 5. Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali |
Art. 6. Trattamento assicurativo |
Art. 7. Indennità di missione |
Art. 8. Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali |
Art. 9. Disposizioni in materia penale |
Art. 10. Disposizioni in materia contabile |
Art. 11. Forze di completamento |
Art. 12. Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri |
Art. 13. Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria |
Art. 14. Rinvii normativi |
Art. 15. Modifiche all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27 |
Art. 16. Programmi d'interesse nazionale |
Art. 17. Disposizioni di convalida |
Art. 18. Copertura finanziaria |
Art. 19. Entrata in vigore |
§ 34.2.21 - L. 21 marzo 2005, n. 39. [1]
Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali.
(G.U. 22 marzo 2005, n. 67)
Art. 1. Partecipazione di personale militare a missioni internazionali
1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della
2. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, della
3. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della
a) Over the Horizon Force in Bosnia;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.134.732, comprensiva degli oneri relativi alla partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano.
5. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della
6. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, della
7. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 7, della
8. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 8, della
Art. 2. Operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina
1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 41.654.078.
Art. 3. Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena
1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del
Art. 4. Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi
1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
Art. 5. Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali
1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della
2. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della
3. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della
4. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 4, della
Art. 6. Trattamento assicurativo
1. Al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur nell'ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione Africana è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del
Art. 7. Indennità di missione
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, 2 e 5, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al
2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonchè per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, comma 5, e 5, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 5, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla
Art. 8. Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
Art. 9. Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del
2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.
4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 1, commi 3, 5, 6, 7 e 8, 2 e 5, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
Art. 10. Disposizioni in materia contabile
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del
Art. 11. Forze di completamento
1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità nonchè la loro alimentazione, nell'anno 2005 possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo appartenenti alle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente richiamati è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.
3. Ai militari delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.
4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti delle consistenze del personale determinate, per l'anno 2005, dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del
5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento entro il limite massimo di cui al comma 1, nonchè le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.
6. Per le esigenze di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della
Art. 12. Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri
1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, per l'anno 2005, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 3, comma 70, della
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 23.118.801 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2005, dall'articolo 3, comma 70, della
Art. 13. Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria
1. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del
Art. 14. Rinvii normativi
1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del
Art. 15. Modifiche all'articolo 4-ter del
1. Al comma 1 dell'articolo 4-ter del
a) dopo le parole: «30 dicembre 1997, n. 505,» sono aggiunte le seguenti: «e dal
b) dopo le parole: «dipendenza da causa di servizio.» è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.».
Art. 16. Programmi d'interesse nazionale
1. All'articolo 4, comma 177, della
a) al primo periodo, dopo le parole: «contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti» sono inserite le seguenti: «, di forniture di interesse nazionale»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'ambito di procedure concorsuali, anche straordinarie».
Art. 17. Disposizioni di convalida
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 18. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, escluso l'articolo 12, pari complessivamente a euro 319.777.123 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del