§ 68.5.2 - Legge 3 giugno 1935, n. 1095.
Norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle province di confine terrestre.


Settore:Normativa nazionale
Materia:68. Norme civilistiche
Capitolo:68.5 proprietà e diritti reali
Data:03/06/1935
Numero:1095


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      I conservatori delle ipoteche non procederanno alla trascrizione degli atti previsti nel precedente art. 1° se non sia esibita la prova delle intervenuta approvazione prefettizia.
Art. 3.      Le zone delle province di confine terrestre alle quali si applicano le disposizioni della presente legge saranno indicate in apposito elenco, da approvarsi con decreto del ministro per la [...]
Art. 4.      Le norme per l'applicazione della presente legge saranno emanate con decreto del ministro per la guerra, di concerto con gli altri ministri interessati.


§ 68.5.2 - Legge 3 giugno 1935, n. 1095. [1]

Norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle province di confine terrestre.

(G.U. 4 luglio 1935, n. 154)

 

     Art. 1. [2]

     Alle disposizioni della legge 1 giugno 1931-IX, n. 886, sono aggiunte le seguenti:

     Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili siti nelle zone delle province di confine terrestre devono essere sottoposti all'approvazione del prefetto della provincia.

     L'approvazione è necessaria anche per l'aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva.

     In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica.

     Il prefetto, su conforme parere dell'autorità militare, provvede in materia entro tre mesi dalla presentazione della domanda. L'approvazione non può essere data in difformità del parere dell'autorità militare. Il rifiuto dell'approvazione non è motivato, ma è passibile di ricorso in via gerarchica al governo del Re, che decide, con provvedimento insindacabile.

 

          Art. 2.

     I conservatori delle ipoteche non procederanno alla trascrizione degli atti previsti nel precedente art. 1° se non sia esibita la prova delle intervenuta approvazione prefettizia.

 

          Art. 3.

     Le zone delle province di confine terrestre alle quali si applicano le disposizioni della presente legge saranno indicate in apposito elenco, da approvarsi con decreto del ministro per la guerra, di concerto con gli altri ministri interessati.

 

          Art. 4.

     Le norme per l'applicazione della presente legge saranno emanate con decreto del ministro per la guerra, di concerto con gli altri ministri interessati.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Per una abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 22 dicembre 1939, n. 2207.