Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 68. Norme civilistiche |
Capitolo: | 68.5 proprietà e diritti reali |
Data: | 22/12/1939 |
Numero: | 2207 |
Sommario |
Art. unico. |
§ 68.5.a - Legge 22 dicembre 1939, n. 2207. [1]
Modificazioni alla legge 3 giugno 1935–XIII, n. 1095, sui trasferimenti di proprietà dei beni immobili siti nelle province di confine terrestre.
(G.U. 2 marzo 1940, n. 53).
L'art. 1 della legge 3 giugno 1935–XIII, n. 1095, contenente norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle province di confine terrestre, è sostituito dal seguente:
"Alle disposizioni della legge 1° giugno 1931–IX, n. 886, sono aggiunte le seguenti:
"Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili siti nelle zone delle province di confine terrestre devono essere sottoposti all'approvazione del prefetto della provincia.
"L'approvazione è necessaria anche per l'aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva.
"In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica.
"Il prefetto, previo parere dell'autorità militare, provvede in materia entro tre mesi dalla presentazione della domanda. L'approvazione non può essere data in difformità del parere dell'autorità militare. Il rifiuto dell'approvazione non è motivato, ma è passibile di ricorso in via gerarchica al governo del Re, che decide, con provvedimento insindacabile".
[1] Abrogata dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della