§ 32.1.33 - Legge 26 luglio 1974, n. 343.
Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero


Settore:Normativa nazionale
Materia:32. Culti e confessioni religiose
Capitolo:32.1 chiesa cattolica
Data:26/07/1974
Numero:343


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con [...]
Art. 2.      L'art. 4 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 5 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 6 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 5.      Il secondo comma dell'art. 8 del predetto testo unico è soppresso
Art. 6.      L'art. 9 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 7.      L'art. 10 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 8.      L'ultimo comma dell'art. 11 del predetto testo unico è soppresso
Art. 9.      L'art. 12 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 10.      L'art. 13 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 11.      L'art. 15 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 12.      L'ultimo comma dell'art. 16 del predetto testo unico e sostituito dal seguente
Art. 13.      Il penultimo comma dell'art. 17 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 14.      L'art. 19 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 15.      Il secondo comma dell'art. 20 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 16.      L'ultimo comma dell'art. 21 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 17.      Il secondo comma dell'art. 22 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 18.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 28 del predetto testo unico sono sostituiti dai seguenti
Art. 19.      L'art. 30 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 20.      L'art. 33 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 21.      L'art. 35 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 22.      Il primo comma dell'art. 38 del predetto testo unico è soppresso
Art. 23.      L'ultimo comma dell'art. 39 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 24.      L'art. 43 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 25.      L'art. 48 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 26.      L'art. 49 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 27.      L'art. 52 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 28.      Gli articoli 56 e 57 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente
Art. 29.      Sono soppresse al comma primo dell'art. 58 del predetto testo unico le parole «a decorrere dal 1° aprile 1925»
Art. 30.      Il secondo comma dell'art. 63 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 31.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 70 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente
Art. 32.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 71 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente
Art. 33.      Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi le congrue ed i supplementi di congrua corrisposti sui bilanci del Fondo [...]
Art. 34.      Il primo comma dell'art. 78 del predetto testo unico è sostituito dai seguenti
Art. 35.      Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci anni a partire dal 1° [...]
Art. 36.      Qualora in sede di notifica della liquidazione revisionale la parrocchia risulti vacante, l'accertamento del reddito beneficiario che ne è a base è operativo di effetti [...]
Art. 37.      L'art. 82 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 38.      L'art. 83 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 39.      Le spese per il coadiutore, per l'indennità di alloggio, per il vicario generale e per il segretario del vescovo che risultino computate nelle liquidazioni dell'assegno [...]
Art. 40.      Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati adottati provvedimenti negativi di corresponsione dell'assegno supplementare di congrua al [...]
Art. 41.      Il pagamento dell'assegno supplementare di congrua è ordinato, in via continuativa, dalle direzioni provinciali del tesoro, in base a ruolo di spesa fissa
Art. 42.      Gli articoli 14, 55, 65, 76 ed 84 del predetto testo unico sono soppressi
Art. 43.      L'art. 45 del regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228, è soppresso
Art. 44.      I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplati nell'art. 24, secondo comma della legge 27 maggio 1929, n. 848, e gli assegni spettanti al clero del Pantheon in [...]
Art. 45.      A decorrere dal 1° gennaio 1975 è istituita l'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei limiti di congrua di cui ai precedenti [...]
Art. 46.      Salvo per quanto concerne l'applicazione degli articoli 1, 18, 20, 24, 28, 31 e 44, la presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data [...]
Art. 47.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in L. 2.500.000.000 per il 1973 ed in L. 5.000.000.000 per il 1974 si provvede mediante riduzione di [...]
Art. 48.      Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto del Presidente della Repubblica alla riunione in nuovo testo unico di tutte le vigenti disposizioni di [...]


§ 32.1.33 - Legge 26 luglio 1974, n. 343.

Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero

(G.U. 14 agosto 1974, n. 213)

 

 

CAPO I

 

     Art. 1.

     L'art. 1 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, è sostituito dal seguente:

     «Ai parroci è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di annue L. 735.000 dal 1° luglio 1973.

     Per il periodo di tempo anteriore il limite è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore».

 

          Art. 2.

     L'art. 4 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «L'accertamento del reddito netto beneficiario va eseguito in base alla situazione economico-patrimoniale del beneficio ecclesiastico alla data di presentazione della domanda di liquidazione, anche se l'assegno di congrua sia dovuto per un periodo di tempo anteriore».

 

          Art. 3.

     L'art. 5 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «La liquidazione delle attività e delle passività del beneficio ha luogo prendendo per base la situazione economico-patrimoniale di esso presentata dal parroco, e l'accertamento della medesima da parte dell'amministrazione è fatto con le norme contenute negli articoli seguenti e tenendo presenti:

     a) il verbale di immissione in possesso o di consegna delle temporalità beneficiarie;

     b) gli accertamenti dei redditi già eseguiti dagli uffici finanziari;

     c) ogni altro elemento di cui l'amministrazione sia in possesso, o che ritenga necessario richiedere all'interessato».

 

          Art. 4.

     L'art. 6 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «Il reddito dei beni immobili va stabilito in base ai contratti di locazione in corso alla data cui si riferisce l'accertamento del reddito beneficiario o in base a stima dell'ufficio tecnico erariale».

 

          Art. 5.

     Il secondo comma dell'art. 8 del predetto testo unico è soppresso.

 

          Art. 6.

     L'art. 9 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «Le prestazioni attive corrisposte in generi o derrate, vanno calcolate in equivalente monetario corrispondente alla media delle mercuriali della camera di commercio relative al triennio anteriore alla data cui si riferisce l'accertamento del reddito beneficiario».

 

          Art. 7.

     L'art. 10 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «I proventi casuali inerenti al ministero parrocchiale sono determinati - salvo che il parroco non li abbia dichiarati in misura maggiore nella situazione economico-patrimoniale di cui all'art. 5 - in ragione di L. 2000, L. 3000 e L. 5000 per ogni cinquecento abitanti della parrocchia o frazione di cinquecento, rispettivamente per parrocchie site in comuni con popolazione fino a 100.000, fino a 500.000 ed oltre i 500.000 abitanti».

 

          Art. 8.

     L'ultimo comma dell'art. 11 del predetto testo unico è soppresso.

 

          Art. 9.

     L'art. 12 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «L'imposta locale sui redditi gravante sui terreni e sui fabbricati è dedotta sulla base della media del triennio di cui all'art. 9.

     Per le nomine dei nuovi investiti avvenute fino al 31 dicembre 1976 è dedotta la media dell'ammontare dei tributi sui terreni e sui fabbricati del triennio 1971-1973».

 

          Art. 10.

     L'art. 13 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «L'imposta locale sui redditi gravante sulle rendite prebendali e sui proventi casuali computati nell'attivo della liquidazione è ammessa nella somma dovuta e pagata nell'anno cui è riferito l'accertamento dei reddito beneficiario».

 

          Art. 11.

     L'art. 15 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «E' compreso tra le passività, nell'ammontare corrisposto alla data cui si riferisce l'accertamento del reddito beneficiario, il premio di assicurazione contro i danni dell'incendio e del fulmine, limitatamente ai fabbricati rustici ed urbani, compresa la casa canonica».

 

          Art. 12.

     L'ultimo comma dell'art. 16 del predetto testo unico e sostituito dal seguente:

     «L'ammissione fra le passività non può avere luogo quando l'onere delle riparazioni sia a carico del conduttore e quando la rendita dei terreni e fabbricati sia stata stabilita al netto, con i criteri di cui alla seconda parte dell'art. 6».

 

          Art. 13.

     Il penultimo comma dell'art. 17 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «L'ammontare della spesa deducibile in tutti i casi suddetti è determinato tenendo principalmente conto delle circostanze di cui al n. 2, in misura non inferiore a L. 120.000 e non superiore a L. 180.000 annue per ciascun coadiutore».

     L'ultimo comma dello stesso articolo è soppresso.

 

          Art. 14.

     L'art. 19 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «Se la casa canonica manchi, o non possa essere resa abitabile neppure con restauri e non vi siano enti o privati obbligati a provvedere il parroco di abitazione, va ammessa fra le passività un'indennità di alloggio.

     Tale indennità è stabilita per una casa adatta allo scopo in base alla media dei prezzi locali, e, comunque, in misura non superiore ad annue L. 80.000 e L. 120.000 per parrocchie site in comuni la cui popolazione non ecceda, rispettivamente, i 100.000 e 300.000 abitanti, ed in misura non superiore ad annue L. 180.000 per parrocchie site in comuni con oltre 300.000 abitanti».

 

          Art. 15.

     Il secondo comma dell'art. 20 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «La spesa relativa è determinata in base a quella sostenuta alla data cui va riferito l'accertamento del reddito beneficiario, tenuto conto degli eventuali provvedimenti ecclesiastici di riduzione o dispensa».

 

          Art. 16.

     L'ultimo comma dell'art. 21 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «La relativa spesa è fissata nell'ammontare corrisposto alla data cui va riferito l'accertamento del reddito beneficiario, ma quella inerente al seminaristico in nessun caso può superare il 5 per cento del reddito in parola risultante dalla liquidazione di congrua».

 

          Art. 17.

     Il secondo comma dell'art. 22 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «E' fatta eccezione per i mutui di miglioramento fondiario, per i quali sono ammissibili le relative quote di ammortamento, per sorte ed interessi, nei limiti del maggior reddito ottenuto e computato tra le attività».

 

          Art. 18.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 28 del predetto testo unico sono sostituiti dai seguenti:

     «Ai vicari ed ai cappellani investiti in un particolare beneficio, e che esercitino in una determinata circoscrizione territoriale, con autonomia ed indipendenza, le funzioni parrocchiali loro demandate, è dovuto, a seguito di domanda dell'investito, un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di annue L. 350.000 dal 1° luglio 1973.

     Per il periodo di tempo anteriore il limite è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore».

 

          Art. 19.

     L'art. 30 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «E' dovuto ai vicari ed ai cappellani curati, in tutto od in parte, sempre che ricorrano le condizioni di cui agli articoli 24 e 25, ed a titolo di concorso nelle spese di culto o per il servizio della chiesa, il 15 per cento sulla congrua».

 

          Art. 20.

     L'art. 33 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «Ai canonici ed ai beneficiati minori dei capitoli cattedrali è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° luglio 1973 al limite:

     di annue L. 840.000 per i canonici investiti delle prime due dignità;

     di annue L. 735.000 per i canonici investiti di altra dignità, o degli uffici di teologo e di penitenziere;

     di annue L. 630.000 per i canonici semplici;

     di annue L. 350.000 per i beneficiati minori comunque denominati.

     Per il periodo di tempo anteriore i limiti sono quelli stabiliti dalle leggi all'epoca in vigore.

     Gli assegni di cui sopra sono corrisposti per ciascun capitolo ad un numero di canonici non superiore a 12 e di beneficiati minori non superiore a 6, salvo per i capitoli delle sedi suburbicarie, non soggetti a tale condizione».

 

          Art. 21.

     L'art. 35 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «L'accertamento delle rendite di cui al precedente articolo è fatto tenendo conto:

     a)delle rendite proprie della prebenda del canonicato o del beneficio minore, se esistano separate dalla massa;

     b)della quota di partecipazione alle masse capitolari in base alla media del triennio anteriore alla data cui va riferito l'accertamento del reddito beneficiario;

     c)della quota della massa piccola per distribuzioni corali secondo la media del triennio anzidetto;

     d)delle rendite destinate all'adempimento di legati pii od oneri di culto, anche se non comprese nella massa comune».

 

          Art. 22.

     Il primo comma dell'art. 38 del predetto testo unico è soppresso.

 

          Art. 23.

     L'ultimo comma dell'art. 39 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «Qualora, però, l'investito ritragga da uno dei due benefici una rendita netta che eccede il maggior dei due limiti di congrua, canonicale o parrocchiale, non gli compete alcun supplemento di congrua, né come canonico, né come parroco».

 

          Art. 24.

     L'art. 43 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «Ai vescovi, arcivescovi, prelati ed abati aventi piena giurisdizione vescovile è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° luglio 1973 al limite di annue L. 2.960.000 e per quelli che siano titolari di sede metropolitana al limite di lire annue 3 milioni 135 mila.

     Per il periodo di tempo anteriore il limite è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore».

 

          Art. 25.

     L'art. 48 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «E' ammissibile tra le passività una spesa per compenso al vicario generale.

     L'ammontare di tale spesa è di L. 300.000 annue, compresi gli emolumenti di curia da lui eventualmente percepiti, calcolati sulla media del triennio di cui all'art. 9.

     Nel caso di più diocesi unite in perpetuo può essere ammesso fra le passività il compenso per il vicario generale di ciascuna diocesi».

 

          Art. 26.

     L'art. 49 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «Quando l'amministrazione lo riconosca necessario, può essere ammessa tra le passività, per le diocesi di notevole importanza, la spesa di un segretario, in misura non superiore a L. 180.000 annue, compresi in essa gli emolumenti di curia, eventualmente da lui percepiti e calcolati sulla media del triennio di cui all'art. 9».

 

          Art. 27.

     L'art. 52 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «Al vescovo, arcivescovo, prelato od abate, titolare di più diocesi unite in perpetuo, è dovuto un solo assegno supplementare di congrua, da liquidarsi in base al cumulo dei redditi netti delle relative mense.

     Al titolare delle diocesi unite in conseguenza della riduzione prevista dagli articoli 16 e 17 del Concordato 11 febbraio 1929, con la Santa Sede, è conservato, invece, il diritto a percepire tutti gli assegni per supplementi di congrua dovuti, a norma delle presenti disposizioni, ai titolari delle singole diocesi unite

     Al vescovo, arcivescovo, prelato od abate, già titolare di diocesi, nominato amministratore apostolico di altra diocesi vacante, verrà corrisposto, su domanda, oltre all'assegno supplementare di congrua eventualmente dovutogli quale titolare della diocesi, un assegno pari alla metà di quello di congrua spettante quale titolare della diocesi vacante».

 

          Art. 28.

     Gli articoli 56 e 57 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente:

     «Ai titolari delle parrocchie della città di Roma, oltre all'assegno supplementare di congrua previsto dall'art. 1 sul limite di annue L. 735.000 dal 1° luglio 1973 gravante sul bilancio del Fondo per il culto, viene corrisposto, su domanda, un secondo assegno sul bilancio del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per la differenza, fino alla maggiore misura di annue L. 1.250.000 a decorrere sempre dal 1° luglio 1973.

     Per il periodo di tempo anteriore la maggiore misura è quella stabilita in base alle leggi all'epoca in vigore».

 

          Art. 29.

     Sono soppresse al comma primo dell'art. 58 del predetto testo unico le parole «a decorrere dal 1° aprile 1925».

 

          Art. 30.

     Il secondo comma dell'art. 63 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «Sono egualmente notificati i provvedimenti relativi a diniego o concessione parziale dell'assegno per spese di culto, di cui agli articoli 24 e 25, alla revisione delle liquidazioni di cui all'art. 78 ed alle modificazioni delle medesime ai sensi degli articoli 60, 77, 78 e 92».

 

          Art. 31.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 70 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente:

     «Per le parrocchie aventi un reddito netto beneficiario inferiore a lire 150.000 è dovuto all'economo spirituale un assegno annuo di L. 220.000 dal 1° luglio 1973. Per il periodo di tempo anteriore l'assegno è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore».

 

          Art. 32.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 71 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente:

     «Agli economi spirituali di parrocchie vacanti aventi un reddito netto beneficiario inferiore a L. 150.000 è dovuto l'assegno per spese di culto già liquidato a favore del cessato titolare, ed in difetto, da liquidarsi a norma degli articoli 24 e 25».

 

          Art. 33.

     Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi le congrue ed i supplementi di congrua corrisposti sui bilanci del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, sia per concessione delle amministrazioni suddette, sia per concessione anteriore dello Stato, qualunque ne sia l'origine e la causa, sono considerati reddito di lavoro dipendente e classificati nella categoria C di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

     Gli assegni di congrua sono corrisposti al lordo delle somme già stanziate, nei bilanci delle amministrazioni che li corrispondono, per fare fronte agli oneri di spesa, che erano a loro carico, relativi all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

     L'art. 73 del regio decreto 29 gennaio 1931, n. 727, è soppresso.

 

          Art. 34.

     Il primo comma dell'art. 78 del predetto testo unico è sostituito dai seguenti:

     «Indipendentemente dal disposto di cui al precedente articolo, le liquidazioni dell'assegno supplementare di congrua saranno sottoposte di ufficio a revisione generale periodica del reddito.

     A solo tale effetto si considerano come non effettuate le liquidazioni revisionali eseguite in applicazione del precedente articolo.

     L'accertamento revisionale e le conseguenti rettifiche avverranno secondo i criteri, i limiti e le modalità stabilite per le prime liquidazioni, e la liquidazione revisionale avrà decorrenza dal 1° gennaio o 1° luglio successivo alla data del decreto di approvazione».

 

          Art. 35.

     Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci anni a partire dal 1° gennaio 1982 ed avrà ad oggetto le liquidazioni definitive. [1].

     In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1° gennaio 1982. [2].

     In ogni decennio successivo si farà luogo a nuova revisione generale delle liquidazioni definitive alla data di inizio del decennio, e ciò con riferimento alla situazione patrimoniale beneficiaria esistente a tale data di inizio del decennio.

 

          Art. 36.

     Qualora in sede di notifica della liquidazione revisionale la parrocchia risulti vacante, l'accertamento del reddito beneficiario che ne è a base è operativo di effetti nei confronti dell'economo spirituale, ai fini dell'applicazione dell'art. 70 del predetto testo unico.

 

          Art. 37.

     L'art. 82 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «Gli assegni di congrua, supplementi di congrua, spese di culto, indennità di decime, o altro titolo, sono corrisposti dalla data della bolla di nomina o da quella del civile riconoscimento dell'ente, qualora tale provvedimento sia posteriore alla bolla di nomina».

 

          Art. 38.

     L'art. 83 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     «Ai giudizi sostenuti dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

 

CAPO II

 

Disposizioni finali e transitorie

 

          Art. 39.

     Le spese per il coadiutore, per l'indennità di alloggio, per il vicario generale e per il segretario del vescovo che risultino computate nelle liquidazioni dell'assegno supplementare di congrua, divenute definitive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate con i criteri di determinazione stabiliti rispettivamente agli articoli 17, 19, 48 e 49 del predetto testo unico.

     L'aumento è apportato su istanza del titolare del beneficio. Peraltro, esso darà immediatamente luogo alla revisione generale della liquidazione, di cui all'art. 78 del predetto testo unico indipendentemente dal criterio cronologico dell'anno di approvazione della liquidazione.

 

          Art. 40.

     Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati adottati provvedimenti negativi di corresponsione dell'assegno supplementare di congrua al canonico-parroco o dell'assegno per onorario nonché per spese di culto all'economo spirituale, potrà farsi luogo alla concessione di tali assegni sulla base dei limiti stabiliti rispettivamente dall'ultimo comma dell'art. 39 e dal primo dell'art. 70 del predetto testo unico, purché ne sia proposta domanda.

     Non appena effettuata la concessione si farà immediatamente luogo alla revisione generale della liquidazione di cui all'art. 78 del predetto testo unico.

 

          Art. 41.

     Il pagamento dell'assegno supplementare di congrua è ordinato, in via continuativa, dalle direzioni provinciali del tesoro, in base a ruolo di spesa fissa.

     Il titolare del beneficio ecclesiastico, all'atto della riscossione dell'assegno di congrua, è tenuto a sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione attestante di essere stato in possesso del beneficio stesso per tutto il periodo di tempo cui si riferisce la riscossione, e di avere adempiuto alle funzioni del suo ufficio.

     La comunicazione di vacanza del beneficio ecclesiastico, di cui all'art. 31 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, va effettuata dall'ordinario diocesano, nello stesso termine di otto giorni, oltre che alla prefettura anche alla direzione provinciale del tesoro.

 

          Art. 42.

     Gli articoli 14, 55, 65, 76 ed 84 del predetto testo unico sono soppressi.

 

          Art. 43.

     L'art. 45 del regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228, è soppresso.

 

          Art. 44.

     I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplati nell'art. 24, secondo comma della legge 27 maggio 1929, n. 848, e gli assegni spettanti al clero del Pantheon in applicazione del disposto dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 dicembre 1947, n. 1481, e successive modificazioni sono aumentati nelle stesse proporzioni e con la medesima decorrenza dell'aumento apportato ai limiti dai precedenti articoli 1, 18, 20, 24, 28 e 31.

 

          Art. 45.

     A decorrere dal 1° gennaio 1975 è istituita l'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei limiti di congrua di cui ai precedenti articoli 1, 18, 20, 24 e 28, dell'assegno all'economo spirituale di cui all'art. 31, nonché dei limiti di congrua per il clero ex austro-ungarico e degli assegni al clero del Pantheon determinati ai sensi del precedente art. 44; la misura mensile lorda sarà determinata sulla base degli incrementi della stessa indennità per i dipendenti statali in attività di servizio, a partire dal 1° gennaio 1974, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, con la periodicità con cui viene determinata per i dipendenti dello Stato [3] .

     L'indennità istituita con il precedente comma non è cumulabile con quella spettante in applicazione dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

 

          Art. 46.

     Salvo per quanto concerne l'applicazione degli articoli 1, 18, 20, 24, 28, 31 e 44, la presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

          Art. 47.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in L. 2.500.000.000 per il 1973 ed in L. 5.000.000.000 per il 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 48.

     Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto del Presidente della Repubblica alla riunione in nuovo testo unico di tutte le vigenti disposizioni di legge che disciplinano la liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.

 


[1]  Comma già sostituito dall'art. unico della L. 27 maggio 1977, n. 282 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 6 marzo 1980, n. 58.

[2]  Comma già sostituito dall'art. unico della L. 27 maggio 1977, n. 282 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 6 marzo 1980, n. 58.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 6 marzo 1980, n. 58.