§ 32.1.2 - R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:32. Culti e confessioni religiose
Capitolo:32.1 chiesa cattolica
Data:02/12/1929
Numero:2262


Sommario
Art. 1.      La notificazione concernente la persona da nominare arcivescovo, vescovo diocesano o coadiutore cum jure successionis è fatta per la via diplomatica al ministro per la [...]
Art. 2.      La istanza con la quale gli arcivescovi, i vescovi ed i coadiutori cum jure successionis, dopo avvenuta la nomina, chiedono che sia stabilito il giorno per la [...]
Art. 3.      La comunicazione della nomina degli ecclesiastici investiti di benefici aventi cura d'anime e dei loro coadiutori cum jure successionis è fatta per iscritto con lettera [...]
Art. 4.      Il procuratore generale del Re comunica all'ordinario diocesano competente le sopravvenute gravi ragioni, anche soltanto relative all'esercizio del ministero spirituale [...]
Art. 5.      Per l'esercizio del diritto di presentazione spettante a sua maestà il Re d'Italia per le nomine dei canonici del capitolo della chiesa del Pantheon in Roma, il ministro [...]
Art. 6.      La partecipazione della nomina, di cui all'art. 26 del concordato, è data dall'autorità ecclesiastica, che emise la relativa provvisione, al ministro per la giustizia e [...]
Art. 7.      Il riconoscimento, agli effetti civili, degli istituti ecclesiastici canonicamente eretti o approvati ha luogo su domanda di chi li rappresenta, diretta al ministro per [...]
Art. 8.      Il riconoscimento della personalità giuridica degli ordini e delle congregazioni, delle province e delle case religiose è concesso su domanda dei rispettivi [...]
Art. 9.      Ogni mutamento nelle persone dei rappresentanti delle associazioni religiose, delle quali è cenno nell'articolo precedente, deve essere comunicato entro quindici giorni [...]
Art. 10.      Il riconoscimento della personalità giuridica delle chiese pubbliche aperte al culto, che già non l'abbiano, è domandato dall'ordinario diocesano mediante istanza [...]
Art. 11.      La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica nelle chiese appartenenti a qualcuno degli enti ecclesiastici soppressi può essere fatta, oltre che [...]
Art. 12.      Il decreto di riconoscimento della personalità giuridica delle chiese indicate nei due precedenti articoli è trascritto in un apposito registro che sarà istituito presso [...]
Art. 13.      La dotazione delle chiese già appartenenti ad enti ecclesiastici soppressi graverà sul patrimonio del fondo per il culto o del fondo speciale per usi di beneficenza e [...]
Art. 14.      Il riconoscimento della personalità giuridica e la consegna della chiesa ai sensi dell'art. 12 non pregiudicano l'azione per il rimborso delle spese di manutenzione e [...]
Art. 15.      Il rilascio da parte dei comuni e delle province di una parte dei fabbricati dei conventi soppressi per essere destinata, a termine dell'art. 8 della legge, a rettoria [...]
Art. 16.      La domanda per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica delle confraternite ed in genere, delle associazioni laicali a scopo di religione o di culto di [...]
Art. 17.      Il rappresentante può chiedere, con domanda diretta al ministro per la giustizia e gli affari di culto, il riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni di [...]
Art. 18.      Ai fini dell'autorizzazione prescritta dall'art. 9 della legge, il legale rappresentante dell'istituto o dell'ente deve avanzare domanda all'ufficio per gli affari di [...]
Art. 19.      Il ministro per la giustizia e gli affari di culto, quando creda che la domanda per l'acquisto debba essere in tutto o in parte respinta, sente il parere del consiglio [...]
Art. 20.      Qualora, in difformità dal parere del consiglio di Stato, il ministro per la giustizia e gli affari di culto ritenga che la domanda di autorizzazione non debba essere [...]
Art. 21.      I notari ed altri pubblici ufficiali che abbiano notizia di alcuna delle disposizioni contemplate nell'art. 9 della legge a favore degli istituti ecclesiastici o di enti [...]
Art. 22.      Non è necessaria l'autorizzazione all'acquisto dei beni di un debitore, fatto dall'ente in seguito ad aggiudicazione o subasta
Art. 23.      Per ottenere l'autorizzazione governativa, di cui all'art. 12 della legge, il rappresentante dell'ente deve trasmettere la domanda, corredata del parere dell'autorità [...]
Art. 24.  [1]
Art. 25.  [2]
Art. 26.      Nei casi, nei quali il beneficio sia vacante o sottoposto a sequestro, provvede sempre il ministro per la giustizia e gli affari di culto
Art. 27.      Per la vendita ai pubblici incanti di beni mobili od immobili debbono osservarsi le formalità prescritte dal regolamento di contabilità generale dello Stato, salve le [...]
Art. 28.      Entro trenta giorni dalla ricevuta notificazione a termini dell'art. 25, è data facoltà agli interessati di produrre ricorso al ministro per la giustizia e gli affari di [...]
Art. 29.      Gli atti e contratti indicati nell'art. 13 della legge, prima della esecuzione, debbono essere trasmessi all'ufficio per gli affari di culto per l'approvazione
Art. 30.      Ove sia accertata la cattiva amministrazione del patrimonio di un beneficio, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, presi accordi con l'autorità [...]
Art. 31.      La vacanza, per qualsiasi causa, di un beneficio ecclesiastico è dall'ordinario diocesano comunicata, entro otto giorni, all'ufficio per gli affari di culto
Art. 32.      La presa di possesso delle temporalità da parte dell'autorità ecclesiastica avviene con la presenza di un funzionario delegato dall'ufficio per gli affari di culto
Art. 33.  [3]
Art. 34.  [4]
Art. 35.  [5]
Art. 36.      Non può essere nominato fabbriciere chi ha rapporti d'interesse proprio o dei parenti o affini sino al quarto grado con la fabbriceria
Art. 37.  [7]
Art. 38.  [8]
Art. 39.  [9]
Art. 40.      La fabbriceria non può ingerirsi in tutto ciò che spetta al ministero spirituale e specialmente
Art. 41.      La nomina, la disciplina e la revoca dei sagrestani, dei direttori del canto e dei cantori, del campanaro e di tutti gli altri addetti al servizio della chiesa nonché la [...]
Art. 42.  [11]
Art. 43.  [12]
Art. 43 bis.  [13]
Art. 44.      Il tesoriere riscuote le rendite, annota nei registri le entrate e le spese, compila l'inventario dei beni mobili ed immobili amministrati dalla fabbriceria, a norma [...]
Art. 45.      La fabbriceria
Art. 46.  [17]
Art. 47.      Le fabbricerie sono soggette alla vigilanza e tutela del ministro per la giustizia e gli affari di culto e degli uffici per gli affari di culto, da esercitarsi d'intesa [...]
Art. 48.      Qualora siano accertate gravi irregolarità nell'amministrazione della chiesa o la fabbriceria per qualsiasi motivo non sia in grado di funzionare, l'ufficio per gli [...]
Art. 49.      Nel caso preveduto dell'articolo precedente, il ministro per la giustizia e gli affari del culto, sentita l'autorità ecclesiastica, può, udito il consiglio di Stato, [...]
Art. 50.      Le disposizioni relative alla tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, contenute nel capo IV della legge e nel presente regolamento, si applicano alle [...]
Art. 51.      In qualunque tempo il ministro per la giustizia e gli affari di culto può, sentita l'autorità ecclesiastica, far dichiarare con decreto reale, udito il consiglio di [...]
Art. 52.      Tutte le disposizioni di leggi e regolamenti, ora in vigore per le confraternite, rimangono ferme nei riguardi di quelle che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di [...]
Art. 53.      Il bilancio preventivo ed il rendiconto delle confraternite che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto, sono trasmessi annualmente, per l'approvazione, [...]
Art. 54.      Le confraternite che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto sono soggette per la vigilanza e la tutela alle stesse norme stabilite per le fabbricerie, [...]
Art. 55.      Con separato regolamento saranno dettate le norme per la gestione contabile delle fabbricerie e delle confraternite indicate nell'art. 52, soggette alla vigilanza e alla [...]
Art. 56.      L'avanzo netto delle rendite del patrimonio riunito dei soppressi economati generali dei benefici vacanti e dei fondi di religione, indicato nell'art. 18 della legge, [...]
Art. 57.  [20]
Art. 58.      Sono sottoposti all'esame del consiglio di amministrazione del fondo per il culto
Art. 59.      Gli uffici per gli affari di culto costituiti presso le procure generali del Re delle corti d'appello per l'esercizio, a termini dell'art. 21 della legge, delle funzioni [...]
Art. 60.      Spetta agli uffici per gli affari di culto di assicurarsi che tutte le istituzioni di culto comprese nella circoscrizione territoriale delle rispettive corti d'appello [...]
Art. 61.      Oltre quanto è espressamente disposto da leggi ed altri regolamenti in vigore, nonché dal presente regolamento, gli uffici per gli affari di culto compiono le [...]
Art. 62.      Gli uffici per gli affari di culto provvedono in particolare modo
Art. 63.      In ogni ufficio per gli affari di culto è tenuto un registro inventario, contenente gli stati patrimoniali di tutti gli istituti ecclesiastici e degli enti di culto di [...]
Art. 64.      Un registro inventario, da compilarsi secondo le norme di cui al precedente articolo e contenente le stesse indicazioni, deve essere tenuto per le aziende speciali, [...]
Art. 65.      Gli uffici per gli affari di culto debbono annotare nel registro inventario, di cui ai precedenti articoli 62, lettera b), 63 e 64, le variazioni che si verificano nella [...]
Art. 66.      Per prendere possesso delle temporalità dei benefici sottoposti a sequestro nei casi contemplati dall'art. 26, secondo comma, del concordato, l'ufficio per gli affari di [...]
Art. 67.      Se risultino danni, dei quali debba rispondere il titolare del beneficio, glie ne è data notizia con l'assegnazione di un termine per fare eseguire le riparazioni o [...]
Art. 68.      Contemporaneamente all'atto di presa di possesso è compilato l'elenco delle rendite da esigere. Risultando che l'investito del beneficio abbia ricevuto anticipazioni di [...]
Art. 69.      Deve essere formato l'elenco dei beni, dei nomi dei debitori, dei comuni dove essi hanno domicilio, della causa del debito, delle somme dovute al beneficio; tale elenco, [...]
Art. 70.      Qualora la rendita del beneficio consista in prestazioni fondiarie e riesca troppo dispendiosa la procedura indicata nell'articolo precedente, si notifica agli [...]
Art. 71.      I fondi rustici ed urbani, presi accordi con l'ordinario diocesano, sono, di regola, concessi in affitto e mediante asta pubblica
Art. 72.      Gli esperimenti di asta pubblica si tengono di regola dinanzi ad un funzionario dell'ufficio degli affari di culto o dinanzi al cancelliere della pretura o ad un notaio [...]
Art. 73.      Gli affitti non possono eccedere la durata di tre anni senza la preventiva autorizzazione del ministero
Art. 74.      Al cessare della gestione di sequestro, si procede, previo avviso all'ordinario diocesano, in confronto dell'investito del beneficio, o, in caso di vacanza, della [...]
Art. 75.      Le norme relative all'amministrazione dei benefici sotto sequestro si osservano, in quanto siano applicabili, anche per la gestione delle aziende speciali di cui [...]
Art. 76.      I provvedimenti previsti nel presente regolamento, che comunque interessino anche altre amministrazioni, sono adottati di concerto con i relativi ministri
Art. 77.      L'accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di culto di una confraternita è fatto d'intesa con l'autorità ecclesiastica, e gli accordi stabiliti non sono [...]
Art. 78.      Gli ecclesiastici e gli insegnanti dei seminari teologici, contemplati nell'art. 24, capoverso, della legge, conserveranno, anche se trasferiti ad altra sede o promossi, [...]
Art. 79.      Nello stesso decreto reale di riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni religiose possono essere indicati gli immobili dei quali le associazioni [...]
Art. 80.      Ai fini della disposizione contenuta nell'art. 27 della legge, i superiori delle case e delle comunità indicate nell'articolo stesso, entro tre mesi dall'entrata in [...]
Art. 81.      I funzionari e gli impiegati attualmente in servizio presso i regi economati generali dei benefici vacanti, i quali debbono ai termini dell'art. 30 della legge [...]
Art. 82.      Gli economati generali dei benefici vacanti che continueranno a funzionare a termini dell'art. 31 della legge, eserciteranno, dall'entrata in vigore del presente [...]
Art. 83.      La consegna dei patrimoni dei soppressi economati generali dei benefici vacanti e dei fondi di religione dei territori annessi al regno, da farsi alla direzione generale [...]
Art. 84.      Non sono più in vigore le disposizioni particolari già vigenti nelle nuove province in virtù delle quali la rappresentanza e la difesa del patrimonio dei benefici [...]


§ 32.1.2 - R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati ai fini di culto.

(G.U. 20 gennaio 1930, n. 15)

 

 

     Art. 1.

     E' approvato l'unito regolamento, firmato, d'ordine nostro, dal ministro proponente, per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.

 

     Art. 2.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel regolamento stesso.

 

     Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno.

 

Regolamento

 

Capo I

 

NOMINE A UFFICI E BENEFICI ECCLESIASTICI.

 

     Art. 1.

     La notificazione concernente la persona da nominare arcivescovo, vescovo diocesano o coadiutore cum jure successionis è fatta per la via diplomatica al ministro per la giustizia e gli affari del culto, il quale, compiute le pratiche di sua competenza e udito, ove del caso, il consiglio dei ministri, fa pervenire le opportune comunicazioni alla Santa Sede per la medesima via.

 

          Art. 2.

     La istanza con la quale gli arcivescovi, i vescovi ed i coadiutori cum jure successionis, dopo avvenuta la nomina, chiedono che sia stabilito il giorno per la prestazione del giuramento di fedeltà di cui all'art. 20 del concordato, è diretta al ministro per la grazia e giustizia e gli affari di culto.

     Il ministro medesimo assiste al giuramento.

     Della prestazione del giuramento si redige processo verbale che è sottoscritto dal prelato giurante e dal ministro per la giustizia.

     I processi verbali di prestato giuramento sono conservati presso il ministro della giustizia e degli affari di culto.

 

          Art. 3.

     La comunicazione della nomina degli ecclesiastici investiti di benefici aventi cura d'anime e dei loro coadiutori cum jure successionis è fatta per iscritto con lettera raccomandata dagli ordinari diocesani al procuratore generale del Re presso la corte d'appello.

     Il procuratore generale del Re, appena pervenutagli la comunicazione, ne dà avviso con lettera raccomandata all'ordinario diocesano, indicando il giorno della ricevuta comunicazione.

     Il termine di trenta giorni fissato perché la nomina abbia corso, decorre dal giorno successivo a quello in cui il procuratore generale ha ricevuto la comunicazione della nomina.

     Entro tale termine devono pervenire all'ordinario diocesano le eventuali osservazioni del procuratore generale del re. Se l'ultimo giorno del termine è festivo, il termine medesimo s'intende prorogato al primo giorno seguente non festivo.

 

          Art. 4.

     Il procuratore generale del Re comunica all'ordinario diocesano competente le sopravvenute gravi ragioni, anche soltanto relative all'esercizio del ministero spirituale della sede, che rendano dannosa la permanenza nella sede stessa di un ecclesiastico investito di un beneficio curato, e ne informa in pari tempo il ministro per la giustizia e gli affari di culto.

     L'ordinario diocesano, d'accordo con il procuratore generale del Re, adotta i provvedimenti di sua competenza necessari per rimuovere gli inconvenienti segnalati.

     Qualora, entro tre mesi dalla fattagli comunicazione, l'ordinario diocesano non adotti provvedimenti idonei, il procuratore generale del Re ne riferisce al ministro per la giustizia e gli affari di culto.

     Il ministro per la giustizia informa la Santa Sede della divergenza e prende gli opportuni accordi per la risoluzione della medesima a termini dell'art. 21 del concordato.

 

          Art. 5.

     Per l'esercizio del diritto di presentazione spettante a sua maestà il Re d'Italia per le nomine dei canonici del capitolo della chiesa del Pantheon in Roma, il ministro per la grazia e gli affari di culto indica con lettera confidenziale al cardinale vicario di sua santità il nome dell'ecclesiastico che si intende presentare.

     Qualora il cardinal vicario abbia eccezioni da opporre contro la persona indicata, le fa conoscere al ministro per la giustizia e gli affari di culto.

     La presentazione formale dell'ecclesiastico è fatta con decreto reale.

 

          Art. 6.

     La partecipazione della nomina, di cui all'art. 26 del concordato, è data dall'autorità ecclesiastica, che emise la relativa provvisione, al ministro per la giustizia e gli affari di culto, se trattasi di beneficio maggiore, od al procuratore generale del Re della corte d'appello, se trattasi di beneficio minore.

     Tale partecipazione dev'essere fatta entro un mese dalla data della provvisione ecclesiastica o, nei casi indicati nel precedente art. 3, entro un mese dal giorno in cui la nomina è divenuta definitiva.

 

Capo II

 

ISTITUTI ECCLESIASTICI ED ENTI DI CULTO.

 

Sezione 1ª

 

RICONOSCIMENTO AGLI EFFETTI CIVILI DEGLI ISTITUTI ECCLESIASTICI E DEGLI ENTI DI CULTO.

 

          Art. 7.

     Il riconoscimento, agli effetti civili, degli istituti ecclesiastici canonicamente eretti o approvati ha luogo su domanda di chi li rappresenta, diretta al ministro per la giustizia e gli affari di culto.

     La domanda deve essere corredata del provvedimento ecclesiastico di erezione o di approvazione e dei documenti atti a dimostrare la necessità o l'evidente utilità dell'ente e la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini.

     Nei casi contemplati negli ultimi due commi dell'art. 4 della legge, la domanda al ministro è diretta dal legittimo rappresentante dell'ente e deve essere corredata del provvedimento da riconoscere agli effetti civili e di tutti i documenti che valgono a giustificarlo.

 

          Art. 8.

     Il riconoscimento della personalità giuridica degli ordini e delle congregazioni, delle province e delle case religiose è concesso su domanda dei rispettivi rappresentanti, diretta al ministro per la giustizia e gli affari di culto.

     La domanda deve essere corredata:

     a) dei documenti atti a comprovare che le persone le quali le rappresentano giuridicamente e di fatto nel regno hanno la cittadinanza italiana e sono domiciliate nel regno;

     b) per gli ordini e le congregazioni, dell'attestato, ove non possa esibirsi l'atto originale di approvazione, dal quale risulti che l'ordine o la congregazione è di diritto pontificio;

     c) per le province, del medesimo attestato circa l'ordine o la congregazione a cui appartengono ed, inoltre, dei documenti dai quali risulti che l'attività della provincia è limitata al solo territorio dello Stato, dei possedimenti e delle colonie, senza pregiudizio dell'attività che la stessa provincia può svolgere in luoghi di missioni;

     d) per le case, dei documenti comprovanti la capacità di acquistare e possedere, secondo le regole particolari dell'ordine o della congregazione a cui appartengono, oppure del documento pontificio che le autorizza a godere dell'uso di beni immobili. Ove l'ordine a cui appartengono non sia già riconosciuto nel regno, debbono produrre anche l'attestato per comprovare che esso è di diritto pontificio.

     Per il riconoscimento della personalità giuridica delle case generalizie e delle procure delle associazioni religiose, anche estere, basta che la domanda del legittimo rappresentante sia corredata dal certificato della Santa Sede che attesti l'esistenza canonica della casa e della procura.

 

          Art. 9.

     Ogni mutamento nelle persone dei rappresentanti delle associazioni religiose, delle quali è cenno nell'articolo precedente, deve essere comunicato entro quindici giorni al ministro per la giustizia e gli affari di culto, per comprovare che esse posseggono i requisiti richiesti dall'articolo stesso, lettera a).

 

          Art. 10.

     Il riconoscimento della personalità giuridica delle chiese pubbliche aperte al culto, che già non l'abbiano, è domandato dall'ordinario diocesano mediante istanza diretta al ministro per la giustizia e gli affari di culto.

     L'istanza deve essere corredata dei documenti atti a provare:

     a) che la chiesa è stata dedicata al culto divino;

     b) che è fornita dei mezzi sufficienti per provvedere alla manutenzione ed alla ufficiatura.

     Per le chiese già appartenenti ad enti ecclesiastici soppressi deve ritenersi donazione sufficiente la rendita che ora il fondo per il culto corrisponde ad ognuna di esse.

 

          Art. 11.

     La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica nelle chiese appartenenti a qualcuno degli enti ecclesiastici soppressi può essere fatta, oltre che dall'ordinario diocesano, anche dal rappresentante della rispettiva associazione o provincia o casa religiosa civilmente riconosciute.

     La domanda del rappresentante di cui sopra deve essere approvata dalla competente superiore autorità ecclesiastica.

 

          Art. 12.

     Il decreto di riconoscimento della personalità giuridica delle chiese indicate nei due precedenti articoli è trascritto in un apposito registro che sarà istituito presso ogni procura generale del Re di corte d'appello.

     Eseguita la trascrizione del decreto, il procuratore generale del Re ordina che la chiesa sia consegnata al rappresentante della medesima. L'ordine è senz'altro esecutivo in confronto di chiunque. Della consegna si redige processo verbale in triplice esemplare, che conterrà l'inventario degli oggetti mobili, con particolare menzione di quelli che hanno pregio storico e artistico.

 

          Art. 13.

     La dotazione delle chiese già appartenenti ad enti ecclesiastici soppressi graverà sul patrimonio del fondo per il culto o del fondo speciale per usi di beneficenza e religione nella città di Roma e sarà costituita dopo sentito il parere dei rispettivi consigli di amministrazione indicati nell'art. 57.

     Tale dotazione è determinata col decreto di riconoscimento o con posteriore decreto da emanarsi dal ministro per la giustizia e gli affari di culto in base alla media degli assegni corrisposti nel triennio 1926-1928 per ufficiatura, spese di culto e adempimento di pie fondazioni, al rettore della chiesa o all'ente concessionario della medesima ed è costituita mediante un assegno obbligatorio sul bilancio dell'amministrazione dotante.

 

          Art. 14.

     Il riconoscimento della personalità giuridica e la consegna della chiesa ai sensi dell'art. 12 non pregiudicano l'azione per il rimborso delle spese di manutenzione e conservazione dell'edificio e della suppellettile, che fossero state anticipate dal fondo per il culto in luogo del concessionario, con riserva di ripeterle dal concessionario medesimo.

     Fino al riconoscimento ed alla consegna suddetta continueranno ad aver vigore le convenzioni relative alle concessioni attuali.

 

          Art. 15.

     Il rilascio da parte dei comuni e delle province di una parte dei fabbricati dei conventi soppressi per essere destinata, a termine dell'art. 8 della legge, a rettoria della chiesa annessa, è disposto su domanda dell'ordinario diocesano con decreto emesso dal ministro per la giustizia e gli affari del culto di concerto con quello per l'interno.

 

          Art. 16.

     La domanda per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica delle confraternite ed in genere, delle associazioni laicali a scopo di religione o di culto di qualsiasi natura, che già non la posseggano, è proposta dal loro rappresentante al ministro per la giustizia e gli affari di culto.

     La domanda deve essere corredata:

     a) dell'atto costitutivo dell'associazione e del provvedimento di erezione o di approvazione canonica; ove questo non esista, dell'assenso della autorità ecclesiastica;

     b) di tutti i documenti atti a comprovare il fine dell'associazione e l'esistenza di un patrimonio sufficiente ad assicurare il regolare funzionamento di essa.

     Le confraternite, per tutto quanto non è regolato dalle norme contenute nel presente regolamento, sono rette dai propri statuti approvati con decreto reale.

 

          Art. 17.

     Il rappresentante può chiedere, con domanda diretta al ministro per la giustizia e gli affari di culto, il riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni di culto di qualunque specie.

     La domanda deve essere corredata dei documenti dai quali consti:

     a) che è intervenuta ovvero che non è intervenuta l'approvazione o l'accettazione ecclesiastica;

     b) che la fondazione è dotata di un patrimonio proprio destinato a scopi di culto;

     c) che essa risponde alle esigenze religiose della popolazione e che dal suo riconoscimento non possa derivare alcun onere finanziario allo Stato.

     Nulla è innovato rispetto agli enti ecclesiastici che potevano essere riconosciuti anche anteriormente all'entrata in vigore del concordato.

 

Sezione 2ª

 

AUTORIZZAZIONE PER GLI ACQUISTI DI BENI.

 

          Art. 18.

     Ai fini dell'autorizzazione prescritta dall'art. 9 della legge, il legale rappresentante dell'istituto o dell'ente deve avanzare domanda all'ufficio per gli affari di culto presso la procura generale del re della corte d'appello, corredandola dei documenti necessari.

     L'ufficio suddetto, raccolte le informazioni e notizie che ritenga opportune per completare l'istruttoria della domanda, e sentita l'autorità ecclesiastica, trasmette gli atti al ministero per la giustizia e gli affari di culto, manifestando il proprio parere.

     Deve essere sempre sentito anche l'avviso del regio prefetto della provincia in cui l'istituto o l'ente ha sede.

     Se l'istituto o l'ente non abbia ancora ottenuto il riconoscimento agli effetti civili, la domanda di accettazione può essere presentata anche dall'ufficio per gli affari di culto.

 

          Art. 19.

     Il ministro per la giustizia e gli affari di culto, quando creda che la domanda per l'acquisto debba essere in tutto o in parte respinta, sente il parere del consiglio di Stato, prima di promuovere il decreto reale.

 

          Art. 20.

     Qualora, in difformità dal parere del consiglio di Stato, il ministro per la giustizia e gli affari di culto ritenga che la domanda di autorizzazione non debba essere accolta, sia in tutto che in parte, ne riferisce al consiglio dei ministri.

 

          Art. 21.

     I notari ed altri pubblici ufficiali che abbiano notizia di alcuna delle disposizioni contemplate nell'art. 9 della legge a favore degli istituti ecclesiastici o di enti di culto di qualsiasi natura, ed i procuratori del registro, ai quali sia fatta denuncia di atti contenenti qualche liberalità a favore degli enti medesimi, devono entro trenta giorni dalla seguìta apertura e pubblicazione del testamento o dell'avvenuta denuncia, darne avviso al rappresentante dell'ente; o, se questo ancora non esiste legalmente, all'ufficio per gli affari di culto ed all'ordinario diocesano.

 

          Art. 22.

     Non è necessaria l'autorizzazione all'acquisto dei beni di un debitore, fatto dall'ente in seguito ad aggiudicazione o subasta.

     Tuttavia il seguìto acquisto deve, a cura di chi rappresenta l'ente, essere notificato entro il termine di un mese all'ufficio per gli affari di culto.

 

Sezione 3ª

 

TUTELA PER GLI ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

 

          Art. 23.

     Per ottenere l'autorizzazione governativa, di cui all'art. 12 della legge, il rappresentante dell'ente deve trasmettere la domanda, corredata del parere dell'autorità ecclesiastica e di tutti gli altri documenti giustificativi, all'ufficio per gli affari di culto.

     L'ufficio suddetto, completata, ove occorra, l'istruttoria, invia tutti gli atti con il proprio parere motivato al ministro per la giustizia e gli affari di culto, eccettuati i casi previsti nell'art. 25.

 

          Art. 24. [1]

     Il Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede, con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:

     1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni immobili o mobili per un valore eccedente le lire 75 milioni;

     2) quando si tratti di vendita di beni a licitazione privata per un valore eccedente le lire 100 milioni;

     3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti per un valore eccedente le lire 130 milioni;

     4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nell'art. 13 della legge, se il valore eccede le lire 130 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.

     Negli altri casi l'autorizzazione è data dal prefetto.

 

          Art. 25. [2]

 

          Art. 26.

     Nei casi, nei quali il beneficio sia vacante o sottoposto a sequestro, provvede sempre il ministro per la giustizia e gli affari di culto.

 

          Art. 27.

     Per la vendita ai pubblici incanti di beni mobili od immobili debbono osservarsi le formalità prescritte dal regolamento di contabilità generale dello Stato, salve le speciali deroghe da stabilirsi nei singoli decreti di autorizzazione.

 

          Art. 28.

     Entro trenta giorni dalla ricevuta notificazione a termini dell'art. 25, è data facoltà agli interessati di produrre ricorso al ministro per la giustizia e gli affari di culto avverso i provvedimenti degli uffici per gli affari di culto.

 

          Art. 29.

     Gli atti e contratti indicati nell'art. 13 della legge, prima della esecuzione, debbono essere trasmessi all'ufficio per gli affari di culto per l'approvazione.

     Per gravi motivi di interesse pubblico o dell'ente, il ministro per la giustizia e gli affari di culto può, con proprio decreto, sentito l'ordinario diocesano, negare l'approvazione ai detti atti e contratti, quantunque riconosciuti regolari.

 

          Art. 30.

     Ove sia accertata la cattiva amministrazione del patrimonio di un beneficio, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, presi accordi con l'autorità ecclesiastica, può disporre che al rappresentante dell'ente si aggiunga come coadiutore altra persona, oppure ordinare il sequestro delle temporalità beneficiarie.

     In quest'ultimo caso l'amministrazione è tenuta dall'ufficio per gli affari di culto o direttamente o a mezzo di un proprio delegato, con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 66 e seguenti.

 

          Art. 31.

     La vacanza, per qualsiasi causa, di un beneficio ecclesiastico è dall'ordinario diocesano comunicata, entro otto giorni, all'ufficio per gli affari di culto.

     Uguale notizia al medesimo ufficio deve dare il podestà del comune in cui ha sede il beneficio, non appena venga a conoscenza della vacanza.

     L'ufficio per gli affari di culto prende subito gli accordi necessari con l'autorità ecclesiastica per assistere alle operazioni di consegna dei beni beneficiari.

 

          Art. 32.

     La presa di possesso delle temporalità da parte dell'autorità ecclesiastica avviene con la presenza di un funzionario delegato dall'ufficio per gli affari di culto.

     In casi eccezionali la delega può essere data al cancelliere della pretura territorialmente competente o al segretario del comune del luogo ove ha sede il beneficio.

     Deve compilarsi, in contraddittorio degli aventi diritto, regolare processo verbale, dal quale risultino il particolareggiato elenco dei beni e lo stato, accertato, ove occorra, anche con perizia, in cui essi si trovano, nonché l'elenco degli arredi sacri, delle suppellettili e delle scritture.

     Ove si trovino oggetti d'arte, carte o libri di valore storico od artistico, se ne compila uno speciale elenco da trasmettersi in copia al ministero dell'educazione nazionale agli effetti delle leggi concernenti le norme per l'inalienabilità delle antichità e le belle arti.

     Se risultano danni, l'ufficio suddetto coadiuva l'autorità ecclesiastica per ottenerne dai responsabili la riparazione in un congruo termine, ovvero il pagamento dell'importo e per promuovere, ove del caso, l'azione giudiziaria.

     Il processo verbale è redatto in triplice esemplare, uno dei quali è conservato presso l'ufficio per gli affari di culto.

 

Sezione 4ª

 

FABBRICERIE E AMMINISTRAZIONE DELLE CONFRATERNITE.

 

          Art. 33. [3]

     Salvo quanto dispone l'art. 15 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per la rappresentanza giuridica delle chiese, riservata, a tutti gli effetti, agli ordinari diocesani ed ai sacerdoti legittimamente preposti alle chiese stesse, i consigli di amministrazione o fabbricerie di cui all'art. 29, lett. a, capoverso, del concordato, provvedono, ove esistano, alla manutenzione e ai restauri delle chiese e degli stabili annessi, compresa eventualmente la casa canonica, e all'amministrazione dei beni patrimoniali e avventizi a ciò destinati.

     Provvedono anche all'amministrazione dei beni patrimoniali destinati a spese di ufficiatura e di culto, salvo, per quanto riguarda la erogazione delle relative rendite, il disposto dell'art. 39 del presente regolamento.

     Per beni avventizi, ai sensi del primo comma del presente articolo, s'intendono soltanto le somme espressamente offerte e riscosse per la fabbrica della chiesa.

 

          Art. 34. [4]

     La costituzione di nuove fabbricerie è facoltativa a giudizio dell'ordinario diocesano.

     Per altro, salvo il disposto del quinto comma del presente articolo, tutte le fabbricerie, dovunque costituite, comprese quelle già disciplinate da disposizioni in vigore negli Stati preesistenti all'unificazione del regno e quelle posteriori al concordato, sono sottoposte alle norme della legge 27 maggio 1929, n. 848, e del presente regolamento.

     Le singole fabbricerie possono essere rette da particolari regolamenti redatti in conformità delle norme indicate nel precedente comma ed approvati con decreto reale, su proposta del ministro per l'interno, sentito l'ordinario diocesano.

     Alle predette norme devono essere, ove occorra, coordinati, mediante opportuna revisione, gli speciali regolamenti ora in vigore.

     Non sono considerate come fabbricerie, agli effetti della legge 27 maggio 1929, n. 848, e del presente regolamento, le commissioni che coadiuvano, senza voto deliberativo, l'ordinario diocesano o il parroco o il rettore, quali amministratori delle rispettive chiese, nonché le deputazioni dei capitoli, composte esclusivamente di ecclesiastici.

     L'ordinario diocesano può proporre, nei congrui casi, il raggruppamento di più fabbricerie, ai termini dell'art. 15 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e la soppressione delle fabbricerie delle chiese che non dispongano di beni patrimoniali redditizi per la fabbrica.

     I provvedimenti di cui al precedente comma sono disposti con decreto reale, su proposta del ministro per l'interno.

 

          Art. 35. [5]

     Le fabbricerie sono composte di almeno cinque e non più di sette membri.

     Le fabbricerie esistenti nelle chiese cattedrali che siano dichiarate monumento nazionale sono sempre composte di sette membri.

     Il numero dei componenti di ogni fabbriceria è determinato nell'apposito regolamento. Può essere determinato anche separatamente, con decreto del Ministro per l'interno, se si tratti di chiese cattedrali o dichiarate monumento nazionale, o con decreto del prefetto, sentito l'ordinario diocesano, negli altri casi[6].

     Salvo quando dispone il successivo art. 47, circa le attribuzioni di vigilanza e tutela spettanti all'ordinario diocesano, fa parte di diritto della fabbriceria, per le chiese cattedrali, un rappresentante dell'ordinario medesimo, da lui liberamente nominato, e, per le altre, il parroco o il rettore, secondo che si tratti di chiesa parrocchiale o semplice.

     Gli altri membri sono scelti fra le persone pie e probe del comune professanti la religione cattolica e sono nominati con decreto del ministro per l'interno, per le chiese cattedrali e per quelle che siano dichiarate monumento nazionale, e con decreto del prefetto della provincia per le altre.

     Per le fabbricerie esistenti nelle chiese cattedrali che siano dichiarate monumento nazionale, quattro dei componenti sono scelti dal prefetto, sentito l'ordinario diocesano, e due sono designati dall'ordinario diocesano.

     Per le altre fabbricerie tutti i componenti non di diritto sono nominati su proposta dell'ordinario diocesano.

     Il presidente della fabbriceria è nominato fra i membri della medesima, compresi quelli di diritto, con decreto del ministro per l'interno o del prefetto, secondo la competenza stabilita nel quinto comma del presente articolo.

     Per le fabbricerie esistenti nelle chiese cattedrali dichiarate monumento nazionale, alla scelta del presidente provvede direttamente il ministro per l'interno; per tutte le altre fabbricerie il presidente è proposto dall'ordinario diocesano.

     La fabbriceria nomina nel proprio seno un tesoriere.

     Tutti i membri non di diritto, compresi il presidente e il tesoriere, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Tutti i componenti prestano l'opera loro gratuitamente.

 

          Art. 36.

     Non può essere nominato fabbriciere chi ha rapporti d'interesse proprio o dei parenti o affini sino al quarto grado con la fabbriceria.

     Non possono essere contemporaneamente membri della stessa fabbriceria parenti o affini entro il terzo grado.

 

          Art. 37. [7]

 

          Art. 38. [8]

 

          Art. 39. [9]

     Spetta alla fabbriceria:

     a) promuovere dal rappresentante giuridico della chiesa la tutela dei diritti relativi ai beni destinati alla fabbrica della chiesa stessa;

     b) provvedere, entro i limiti dei mezzi disponibili, alle spese di manutenzione, restauro, assicurazione, decorazione e abbellimento della chiesa, del campanile e degli stabiliti annessi, compresa eventualmente la casa canonica, e alle spese per l'organo, il pulpito, i confessionali, le campane e l'eventuale impianto del loro azionamento elettrico, i banchi e altre suppellettili della chiesa e della sagrestia, e a tutte quelle altre spese che, secondo lo speciale regolamento della fabbriceria o le consuetudini locali o in base a particolari fondazioni, debbano gravare sui fondi destinati alla fabbrica.

     E' esclusa ogni ingerenza della fabbriceria nella erogazione delle rendite patrimoniali destinate per statuto o consuetudine o per volontà di fondatori o benefattori a spese di ufficiatura e di culto.

     Dette rendite debbono figurare nel bilancio fra le partite di giro ed essere annualmente versate, secondo i casi, all'ordinario diocesano o al parroco o rettore della chiesa per l'erogazione.

     Delle rendite con destinazione indeterminata o promiscua deve essere conservata la quota media percentuale effettivamente impiegata per gli scopi predetti, secondo le risultanze dei conti consuntivi resi dalla data dell'entrata in vigore del concordato al 31 dicembre 1934.

 

          Art. 40.

     La fabbriceria non può ingerirsi in tutto ciò che spetta al ministero spirituale e specialmente:

     a) nell'esercizio del culto nella chiesa e, fra l'altro, in ciò che concerne l'elemosina di messe tanto legatarie, quanto manuali e le offerte per il culto[10];

     b) nel modo e nel tempo di suonare le campane e nella cura dell'ordine della chiesa;

     c) nello stabilire il modo con cui possono farsi nella chiesa le collette, le denuncie e gli altri atti che in qualunque modo hanno attinenza con il culto divino e con l'ordinamento della chiesa;

     d) nella disposizione materiale degli altari, della mensa per la distribuzione della comunione, del pulpito, dell'organo, della cantoria, delle sedie, dei banchi, delle cassette per le elemosine e, in genere, delle altre cose che attengono all'esercizio del culto;

     e) nell'ammettere in uso, o nel togliere dall'uso le suppellettili ed arredi sacri e quant'altro serve al culto e all'ornamento della chiesa e della sagrestia;

     f) nella scritturazione, disposizione e custodia dei libri parrocchiali e di tutti gli altri documenti concernenti il beneficio.

 

          Art. 41.

     La nomina, la disciplina e la revoca dei sagrestani, dei direttori del canto e dei cantori, del campanaro e di tutti gli altri addetti al servizio della chiesa nonché la scelta del predicatore e degli altri ministri sono di esclusiva spettanza del rettore della chiesa, salva l'autorità dell'ordinario, le convenzioni e le legittime consuetudini.

 

          Art. 42. [11]

 

          Art. 43. [12]

     Il presidente forma e sottopone al consiglio il bilancio preventivo, provvede alla erogazione delle spese inscritte in bilancio e di quelle altre alle quali sia espressamente autorizzato dalla fabbriceria, esegue le deliberazioni di quest'ultima e prende di sua iniziativa quelle di urgenza, salvo a riferirne per la ratifica nella prima adunanza successiva alla fabbriceria.

     Spetta all'ordinario diocesano, parroco, rettore o altro sacerdote legittimamente preposto alla chiesa, di provvedere alla tutela dei diritti relativi ai beni della chiesa e di compiere gli atti conservativi di tali diritti, presi, ove occorra, per i beni amministrati a norma dell'art. 33 del presente regolamento, dalla fabbriceria, gli opportuni accordi con la fabbriceria medesima.

     Il bilancio preventivo è formato ogni tre anni, quando la rendita patrimoniale netta destinata alla fabbrica della chiesa sia inferiore a lire 30.000 annue; è formato annualmente, quando la rendita raggiunga il limite predetto.

 

          Art. 43 bis. [13]

     Il presidente convoca la fabbriceria tutte le volte che lo reputi necessario o quando la convocazione sia richiesta dalla maggioranza dei componenti.

     I fabbricieri sono tenuti ad intervenire alle adunanze.

     Quando, senza giustificato motivo, non intervengano per tre adunanze consecutive, sono dichiarati dimissionari e devono essere sostituiti.

 

          Art. 44.

     Il tesoriere riscuote le rendite, annota nei registri le entrate e le spese, compila l'inventario dei beni mobili ed immobili amministrati dalla fabbriceria, a norma dell'art. 33, cura la conservazione dell'archivio ed è personalmente responsabile della tenuta dei registri e della regolarità dei conti[14].

     Provvede ai pagamenti secondo gli ordini che riceve in iscritto dal presidente ed ha l'obbligo di presentare, entro il primo trimestre dell'anno seguente, alla fabbriceria, il rendiconto delle entrate e delle spese coi documenti giustificativi.

 

          Art. 45.

     La fabbriceria:

     a) delibera al principio di ogni triennio oppure ogni anno, secondo la distinzione di cui nel terzo comma dell'art. 43, il bilancio preventivo ed annualmente il conto consuntivo[15];

     b) delibera sull'impiego dei fondi che sopravanzano alle spese, sulle opere che modificano lo stato della fabbrica ed in genere su tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;

     c) autorizza, di volta in volta, il presidente ad eseguire spese non prevedute nel bilancio e ratifica le deliberazioni di urgenza da lui prese a norma dell'art. 43.

     Le nuove opere che non siano di ordinaria manutenzione debbono essere deliberate col voto favorevole del rappresentante dell'ordinario diocesano o del parroco o del rettore, secondo che si tratti di chiesa cattedrale, parrocchiale o semplice[16].

 

          Art. 46. [17]

     Il presidente della fabbriceria presenta al prefetto della provincia in triplice esemplare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, non appena deliberati dalla fabbriceria.

     Il prefetto li comunica per il parere e le eventuali osservazioni all'ordinario diocesano e provvede su di essi e sulle osservazioni eventualmente presentate dall'ordinario predetto.

     Qualora il prefetto ritenga di dovere apportare variazioni al bilancio o al conto, ne dà preventiva notizia, oltre che alla fabbriceria, anche all'ordinario diocesano per i suoi eventuali rilievi.

     Copia del bilancio e del conto, dopo approvati dal prefetto, è inviata dalla prefettura all'ordinario diocesano.

     Contro il provvedimento prefettizio è ammesso il ricorso al ministro per l'interno entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

 

          Art. 47.

     Le fabbricerie sono soggette alla vigilanza e tutela del ministro per la giustizia e gli affari di culto e degli uffici per gli affari di culto, da esercitarsi d'intesa con l'autorità ecclesiastica, salvi i casi d'urgenza.

     La vigilanza include la facoltà di ordinare e promuovere, secondo le diverse competenze, visite ed ispezioni e quegli altri provvedimenti che si ritengano più convenienti ed efficaci per il buon andamento delle fabbricerie.

 

          Art. 48.

     Qualora siano accertate gravi irregolarità nell'amministrazione della chiesa o la fabbriceria per qualsiasi motivo non sia in grado di funzionare, l'ufficio per gli affari di culto ne riferisce prontamente al ministro per la giustizia.

     Può, anche, sentita l'autorità ecclesiastica, nominare un commissario temporaneo, con l'incarico di procedere, con la maggior sollecitudine, a regolarizzare l'amministrazione e ad accertare in via amministrativa gli eventuali danni a carico dei fabbricati e ad adottare o promuovere i provvedimenti conservativi che ravvisi necessari[18].

 

          Art. 49.

     Nel caso preveduto dell'articolo precedente, il ministro per la giustizia e gli affari del culto, sentita l'autorità ecclesiastica, può, udito il consiglio di Stato, sciogliere la fabbriceria, affidando l'amministrazione della chiesa ad un commissario straordinario[19].

     La gestione straordinaria non può eccedere il termine dei sei mesi, prorogabili in casi eccezionali fino ad un anno, entro il quale termine la fabbriceria deve essere ricostituita.

 

          Art. 50.

     Le disposizioni relative alla tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, contenute nel capo IV della legge e nel presente regolamento, si applicano alle fabbricerie.

 

          Art. 51.

     In qualunque tempo il ministro per la giustizia e gli affari di culto può, sentita l'autorità ecclesiastica, far dichiarare con decreto reale, udito il consiglio di Stato, la nullità di atti o deliberazioni di una fabbriceria, che contengano violazioni di leggi o di regolamenti.

 

          Art. 52.

     Tutte le disposizioni di leggi e regolamenti, ora in vigore per le confraternite, rimangono ferme nei riguardi di quelle che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto.

     S'intendono sostituiti il ministero della giustizia e degli affari di culto e gli uffici per gli affari di culto presso le procure generali del Re delle corti d'appello, rispettivamente, nelle attribuzioni ora demandate al ministero dell'interno ed alle amministrazioni provinciali dipendenti dal medesimo.

 

          Art. 53.

     Il bilancio preventivo ed il rendiconto delle confraternite che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto, sono trasmessi annualmente, per l'approvazione, all'ufficio per gli affari di culto.

     Contro il diniego di approvazione è ammesso il ricorso al ministro per la giustizia e gli affari di culto entro trenta giorni dalla partecipazione del relativo provvedimento.

 

          Art. 54.

     Le confraternite che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto sono soggette per la vigilanza e la tutela alle stesse norme stabilite per le fabbricerie, limitata l'intesa con l'autorità ecclesiastica a quanto concerne gli scopi di culto, ai termini dell'art. 17 della legge.

 

          Art. 55.

     Con separato regolamento saranno dettate le norme per la gestione contabile delle fabbricerie e delle confraternite indicate nell'art. 52, soggette alla vigilanza e alla tutela del ministero della giustizia e degli affari di culto.

 

Capo III

 

AMMINISTRAZIONE CIVILE DEI PATRIMONI DESTINATI AI FINI DI CULTO.

 

          Art. 56.

     L'avanzo netto delle rendite del patrimonio riunito dei soppressi economati generali dei benefici vacanti e dei fondi di religione, indicato nell'art. 18 della legge, costituisce un fondo a disposizione del ministro per la giustizia e gli affari di culto che lo eroga a mezzo della direzione generale dei culti per sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, per favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione.

     Il progetto del bilancio delle entrate e delle spese relative a tale patrimonio è predisposto dalla direzione generale del fondo per il culto, di concerto con quella dei culti.

     Nulla è innovato per quel che riguarda le rendite del fondo per il culto e del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma.

 

          Art. 57. [20]

     Il consiglio di amministrazione del Fondo per il culto e degli altri patrimoni riuniti indicati nel comma terzo dell'art. 19 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e quello del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma, sono composti ciascuno di dieci membri, cinque dei quali sono designati dall'autorità ecclesiastica.

     Di entrambi i consigli di amministrazione fa parte di diritto il direttore generale degli affari dei culti presso il Ministero dell'interno, o chi lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

     Gli altri quattro membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

     Per il consiglio di amministrazione del Fondo per il culto e degli altri patrimoni riuniti uno dei membri è proposto di concerto con il Ministro del tesoro.

     Nello stesso decreto di nomina dei membri dei suindicati consigli di amministrazione è designato quello cui sono attribuite le funzioni di presidente.

     I membri nominati durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. Qualora nel corso del biennio venga a mancare uno di essi, il membro nominato in sostituzione dura in carica sino al compimento del biennio.

     Le deliberazioni dei consigli sono adottate con l'intervento di almeno sette membri e a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti ha la prevalenza quello del presidente.

     Un funzionario della Direzione generale degli affari dei culti, designato per ciascun consiglio con decreto del Ministro dell'interno, svolge le funzioni di segretario nelle adunanze del consiglio e ne conserva gli atti.

 

          Art. 58.

     Sono sottoposti all'esame del consiglio di amministrazione del fondo per il culto:

     1) le transazioni, qualunque ne sia il valore;

     2) le disposizioni di carattere contrattuale od amministrativo che importino diminuzione di patrimonio, comprese quelle relative a reversibilità od a devoluzione di cespiti degli enti soppressi;

     3) i provvedimenti concernenti alienazioni di beni immobili e investimenti di capitali;

     4) i provvedimenti relativi alla ufficiatura e alla dotazione delle chiese;

     5) la destinazione dei fabbricati ex monastici;

     6) tutti gli affari che i direttori generali reputino conveniente di sottoporre al suo esame.

     Sono sottoposti all'esame del consiglio di amministrazione del fondo per usi di beneficenza e di religione per la città di Roma, oltre gli atti e i provvedimenti menzionati nei commi precedenti, le elargizioni di qualunque somma sulle rendite del detto fondo.

     E' inoltre demandato al consiglio di amministrazione del fondo per il culto l'esame, secondo le norme vigenti, dei reclami concernenti le liquidazioni di supplementi di congrua e gli assegni per le spese di culto.

     Le deliberazioni di ambedue i consigli, salvo quelle concernenti i reclami indicati nel capoverso precedente, per diventare esecutive devono essere munite del visto del ministro per la giustizia e gli affari di culto.

 

          Art. 59.

     Gli uffici per gli affari di culto costituiti presso le procure generali del Re delle corti d'appello per l'esercizio, a termini dell'art. 21 della legge, delle funzioni riservate allo Stato in materia di culto, sono formati di personale facente parte di un ruolo separato da quello del personale dell'ordine giudiziario.

     A tali uffici spetta di occuparsi unicamente della trattazione degli affari aventi per oggetto materia di culto, esclusa qualsiasi ingerenza nei servizi giudiziari.

 

          Art. 60.

     Spetta agli uffici per gli affari di culto di assicurarsi che tutte le istituzioni di culto comprese nella circoscrizione territoriale delle rispettive corti d'appello esercitino la loro attività conformemente alle leggi ed ai regolamenti.

     Quando vengono a conoscenza di irregolarità in proposito, ne riferiscono prontamente al ministro per la giustizia e gli affari di culto e possono anche adottare i provvedimenti conservativi consentiti dalla legge.

 

          Art. 61.

     Oltre quanto è espressamente disposto da leggi ed altri regolamenti in vigore, nonché dal presente regolamento, gli uffici per gli affari di culto compiono le istruttorie relative a tutti gli affari in materia di culto.

     Essi, inoltre, esercitano tutte le attribuzioni finora demandate ai prefetti, alle giunte provinciali amministrative ed ai subeconomati dei benefici vacanti relativamente agli istituti ecclesiastici o enti di culto di qualsiasi specie, nei limiti stabiliti dalla legge.

 

          Art. 62.

     Gli uffici per gli affari di culto provvedono in particolare modo:

     a) all'assistenza nelle operazioni di consegna dei beni beneficiari da eseguirsi ad ogni vacanza dell'ente a termini dell'art. 30, terzo comma, del concordato;

     b) alla compilazione ed alla regolare tenuta del registro inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto;

     c) alla vigilanza o all'amministrazione, secondo le norme ora in vigore, delle aziende speciali menzionate nell'art. 7 del decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978;

     d) all'amministrazione delle temporalità dei benefici sottoposti a sequestro ai termini dell'art. 26 del concordato.

 

          Art. 63.

     In ogni ufficio per gli affari di culto è tenuto un registro inventario, contenente gli stati patrimoniali di tutti gli istituti ecclesiastici e degli enti di culto di qualsiasi natura esistenti nella circoscrizione dell'ufficio medesimo.

     Tale registro inventario deve contenere:

     a) la specifica indicazione della natura dell'istituto ecclesiastico o dell'ente di culto;

     b) la descrizione dei beni appartenenti ad ogni istituto od ente;

     c) l'annotazione delle servitù, dei pesi e degli oneri di cui i beni sono gravati.

 

          Art. 64.

     Un registro inventario, da compilarsi secondo le norme di cui al precedente articolo e contenente le stesse indicazioni, deve essere tenuto per le aziende speciali, delle quali è fatta menzione nell'art. 62, lettera c) del presente regolamento.

 

          Art. 65.

     Gli uffici per gli affari di culto debbono annotare nel registro inventario, di cui ai precedenti articoli 62, lettera b), 63 e 64, le variazioni che si verificano nella consistenza patrimoniale dei singoli enti.

 

          Art. 66.

     Per prendere possesso delle temporalità dei benefici sottoposti a sequestro nei casi contemplati dall'art. 26, secondo comma, del concordato, l'ufficio per gli affari di culto deve, a mezzo di un ufficiale giudiziario o di un usciere di conciliazione, avvertire il titolare del beneficio del giorno e dell'ora in cui si procederà alle relative operazioni. Ne informa anche l'ordinario diocesano a mezzo di lettera raccomandata.

     Le operazioni devono eseguirsi in contraddittorio del titolare: ma se questi, debitamente avvertito, non comparisce, si procede anche in sua assenza. Deve redigersi regolare processo verbale, in triplice esemplare, avendo speciale cura di compilare un particolare elenco di beni, in conformità a quanto dispone l'art. 32, con la scorta dell'inventario di cui è cenno nell'art. 62.

 

          Art. 67.

     Se risultino danni, dei quali debba rispondere il titolare del beneficio, glie ne è data notizia con l'assegnazione di un termine per fare eseguire le riparazioni o pagarne l'importo.

     Scorso infruttuosamente l'assegnato termine, si procederà giudizialmente, chiedendo, ove occorra, il sequestro conservativo sugli effetti mobili del debitore, o delle somme a lui dovute, a norma dell'art. 924 del codice di procedura civile.

 

          Art. 68.

     Contemporaneamente all'atto di presa di possesso è compilato l'elenco delle rendite da esigere. Risultando che l'investito del beneficio abbia ricevuto anticipazioni di fitto o di altre annualità, se ne fa menzione nell'elenco, con riserva delle ragioni pel rimborso o risarcimento verso il titolare stesso.

 

          Art. 69.

     Deve essere formato l'elenco dei beni, dei nomi dei debitori, dei comuni dove essi hanno domicilio, della causa del debito, delle somme dovute al beneficio; tale elenco, con altre occorrenti indicazioni, è notificato, in forma amministrativa, ai debitori, per quanto rispettivamente li riguardi, affinché riconoscano e paghino all'ufficio per gli affari di culto o al delegato dello stesso, secondo i casi previsti nell'art. 30, le somme che dovevano al titolare.

     La stessa notificazione è fatta ai procuratori od altri agenti del titolare del beneficio con l'intimazione di rendere i conti e di presentare l'elenco delle somme rimaste da esigere.

     Ove le persone suindicate non diano ricevuta della notificazione o non compiano gli atti cui sono state invitate, si fanno le intimazioni occorrenti a mezzo di un ufficiale giudiziario e nelle forme ordinarie della legge.

 

          Art. 70.

     Qualora la rendita del beneficio consista in prestazioni fondiarie e riesca troppo dispendiosa la procedura indicata nell'articolo precedente, si notifica agli interessati l'atto di presa di possesso per mezzo dell'usciere del conciliatore.

     Ove sia considerevole il numero dei debitori, la notificazione è fatta con avviso pubblicato nell'atto pretorio del comune, nel quale costoro hanno residenza.

 

          Art. 71.

     I fondi rustici ed urbani, presi accordi con l'ordinario diocesano, sono, di regola, concessi in affitto e mediante asta pubblica.

     Per la concessione in affitto a trattativa o licitazione privata è necessaria la previa autorizzazione del ministero della giustizia e degli affari di culto.

 

          Art. 72.

     Gli esperimenti di asta pubblica si tengono di regola dinanzi ad un funzionario dell'ufficio degli affari di culto o dinanzi al cancelliere della pretura o ad un notaio del luogo in cui si trovano i beni, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

     Gli atti di aggiudicazione e i contratti sono approvati prima della loro esecuzione dal ministro per la giustizia e gli affari di culto.

 

          Art. 73.

     Gli affitti non possono eccedere la durata di tre anni senza la preventiva autorizzazione del ministero.

     Non si possono riscuotere anticipazioni di fitto per oltre un anno.

 

          Art. 74.

     Al cessare della gestione di sequestro, si procede, previo avviso all'ordinario diocesano, in confronto dell'investito del beneficio, o, in caso di vacanza, della persona designata dall'autorità ecclesiastica, alla riconsegna delle temporalità, redigendo regolare processo verbale con le norme prescritte nell'art. 66.

     Al processo verbale è allegata copia del rendiconto della gestione.

     Le spese occorrenti sia per la presa di possesso che per la riconsegna delle temporalità, si comprendono fra quelle della gestione di sequestro e si considerano fra le passività della gestione stessa.

 

          Art. 75.

     Le norme relative all'amministrazione dei benefici sotto sequestro si osservano, in quanto siano applicabili, anche per la gestione delle aziende speciali di cui all'art. 62, lettera c), del presente regolamento.

 

Capo IV

 

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

 

          Art. 76.

     I provvedimenti previsti nel presente regolamento, che comunque interessino anche altre amministrazioni, sono adottati di concerto con i relativi ministri.

 

          Art. 77.

     L'accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di culto di una confraternita è fatto d'intesa con l'autorità ecclesiastica, e gli accordi stabiliti non sono vincolativi per lo Stato se non dopo l'approvazione con Regio Decreto, udito il parere del consiglio di Stato.

     Sino all'approvazione suddetta, tutte indistintamente le confraternite continueranno a rimanere soggette alle disposizioni di leggi e regolamenti in vigore, salvo quanto dispone il capoverso dell'art. 52.

 

          Art. 78.

     Gli ecclesiastici e gli insegnanti dei seminari teologici, contemplati nell'art. 24, capoverso, della legge, conserveranno, anche se trasferiti ad altra sede o promossi, il diritto ad ottenere la liquidazione dei supplementi di congrua, delle aggiunte di anzianità ed in genere degli altri assegni costituenti il trattamento economico di attività di servizio e di quiescenza in base alle norme del cessato regime austro-ungarico.

 

          Art. 79.

     Nello stesso decreto reale di riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni religiose possono essere indicati gli immobili dei quali le associazioni medesime sono già in possesso e che a termini dell'art. 29, lettera b), capoverso, del concordato, debbono essere, dagli attuali intestatari, ad esse trasferiti.

 

          Art. 80.

     Ai fini della disposizione contenuta nell'art. 27 della legge, i superiori delle case e delle comunità indicate nell'articolo stesso, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, debbono comunicare al ministero della giustizia e degli affari di culto il nome e il domicilio dei rispettivi rappresentanti.

 

          Art. 81.

     I funzionari e gli impiegati attualmente in servizio presso i regi economati generali dei benefici vacanti, i quali debbono ai termini dell'art. 30 della legge costituire il personale degli uffici per gli affari di culto, sono inquadrati nel nuovo ruolo di tale personale stabilito con il regio decreto previsto dall'art. 21 della legge stessa, col grado che attualmente ricoprono e relativa anzianità, e nel gruppo al quale appartengono.

     Avvenuto l'inquadramento, si procede, nei limiti dei posti disponibili, e previo parere del consiglio di amministrazione, alle promozioni fra i funzionari ed impiegati medesimi che abbiano i requisiti richiesti dalle vigenti norme sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico degli impiegati statali per conseguire la promozione.

     Ai posti che rimarranno disponibili si provvederà a norma dell'art. 30, primo e secondo capoverso, della legge.

 

          Art. 82.

     Gli economati generali dei benefici vacanti che continueranno a funzionare a termini dell'art. 31 della legge, eserciteranno, dall'entrata in vigore del presente regolamento, le funzioni fin qui spettanti alle prefetture e alle giunte provinciali amministrative relativamente alle fabbricerie ed alle confraternite che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto.

 

          Art. 83.

     La consegna dei patrimoni dei soppressi economati generali dei benefici vacanti e dei fondi di religione dei territori annessi al regno, da farsi alla direzione generale del fondo per il culto, sarà effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, e, fino alla consegna suaccennata, gli uffici per gli affari di culto continueranno a eseguire tutte le relative operazioni di gestione.

     I predetti uffici, sotto la vigilanza della direzione generale dei culti, osservate le disposizioni finora in vigore, in correlazione con le norme del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, procederanno all'accertamento dei debiti e dei crediti nonché ad ogni altra operazione di gestione relativa alle cessate amministrazioni economali per quanto concerne i benefici vacanti, fino a completa liquidazione delle attività e passività.

     I crediti e i debiti come sopra accertati saranno imputati ai rispettivi capitoli del bilancio dei "patrimoni riuniti ex economali" ed, ove le esigenze dei servizi lo richiedano, i pagamenti saranno effettuati mediante anticipazioni di fondi agli uffici per gli affari di culto.

     Le operazioni relative saranno compiute entro il 31 dicembre 1931 e l'avanzo netto della gestione sarà versato alla direzione generale del fondo per il culto in aumento del patrimonio dei soppressi economati generali dei benefici vacanti.

 

          Art. 84.

     Non sono più in vigore le disposizioni particolari già vigenti nelle nuove province in virtù delle quali la rappresentanza e la difesa del patrimonio dei benefici ecclesiastici e delle chiese erano affidate alla regia avvocatura erariale.

 


[1]  Gli originari articoli 24 e 25 sono stati sostituiti dall’attuale art. 24 per effetto dell'art. 22 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968. Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 2 della L. 26 febbraio 1982, n. 58.

[2]  Gli originari articoli 24 e 25 sono stati sostituiti dall’attuale art. 24 per effetto dell'art. 22 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 26 settembre 1935, n. 2032.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del R.D. 26 settembre 1935, n. 2032.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 3 del R.D. 26 settembre 1935, n. 2032.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 25 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 4 del R.D. 26 settembre 1935, n. 2032.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 4 del R.D. 26 settembre 1935, n. 2032.

[9]  Articolo così sostituito dall'art. 5 del R.D. 26 settembre 1935, n. 2032.

[10]  Lettera così modificata dall'art. 6 del R.D. 26 settembre 1935, n. 2032.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 7 del R.D. 26 settembre 1935, n. 2032.

[12]  Articolo così sostituito dall'art. 8 del R.D. 26 settembre 1935, n. 2032.

[13]  Articolo aggiunto dall'art. 8 del R.D. 26 settembre 1935, n. 2032.

[14]  Comma così modificato dall'art. 9 del R.D. 26 settembre 1935, n. 2032.

[15]  Lettera così sostituita dall'art. 10 del R.D. 26 settembre 1935, n. 2032.

[16]  Comma aggiunto dall'art. 10 del R.D. 26 settembre 1935, n. 2032.

[17]  Articolo così sostituito dall'art. 11 del R.D. 26 settembre 1935, n. 2032.

[18]  Comma così modificato dall'art. 12 del R.D. 26 settembre 1935, n. 2032.

[19]  Comma così modificato dall'art. 12 del R.D. 26 settembre 1935, n. 2032.

[20]  Articolo così sostituito dal D.P.R. 4 luglio 1979, n. 364.