§ 32.1.2C - Legge 6 marzo 1980, n. 58.
Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:32. Culti e confessioni religiose
Capitolo:32.1 chiesa cattolica
Data:06/03/1980
Numero:58


Sommario
Art. 1.      All'art. 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive modificazioni, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, è sostituito dal seguente:


§ 32.1.2C - Legge 6 marzo 1980, n. 58.

Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.

(G.U. 13 marzo 1980, n. 72)

 

     Art. 1.

     All'art. 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive modificazioni, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

     "Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci anni a partire dal 1° gennaio 1982 ed avrà ad oggetto le liquidazioni definitive.

     In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1° gennaio 1982".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, è sostituito dal seguente:

     "A decorrere dal 1° gennaio 1975 è istituita l'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei limiti di congrua di cui ai precedenti articoli 1, 18, 20, 24 e 28 dell'assegno all'economo spirituale di cui all'art. 31, nonchè dei limiti di congrua per il clero ex austro-ungarico e degli assegni al clero del Pantheon determinati ai sensi del precedente art. 44; la misura mensile lorda sarà determinata sulla base degli incrementi della stessa indennità per i dipendenti statali in attività di servizio, a partire dal 1° gennaio 1974, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, con la periodicità con cui viene determinata per i dipendenti dello Stato".