Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 32. Culti e confessioni religiose |
Capitolo: | 32.1 chiesa cattolica |
Data: | 06/03/1980 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive modificazioni, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: |
Art. 2. Il primo comma dell'art. 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, è sostituito dal seguente: |
§ 32.1.2C - Legge 6 marzo 1980, n. 58.
Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.
(G.U. 13 marzo 1980, n. 72)
All'art. 35 della
"Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci anni a partire dal 1° gennaio 1982 ed avrà ad oggetto le liquidazioni definitive.
In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1° gennaio 1982".
Il primo comma dell'art. 45 della
"A decorrere dal 1° gennaio 1975 è istituita l'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei limiti di congrua di cui ai precedenti articoli 1, 18, 20, 24 e 28 dell'assegno all'economo spirituale di cui all'art. 31, nonchè dei limiti di congrua per il clero ex austro-ungarico e degli assegni al clero del Pantheon determinati ai sensi del precedente art. 44; la misura mensile lorda sarà determinata sulla base degli incrementi della stessa indennità per i dipendenti statali in attività di servizio, a partire dal 1° gennaio 1974, in applicazione dell'art. 1 della