Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 32. Culti e confessioni religiose |
Capitolo: | 32.1 chiesa cattolica |
Data: | 27/05/1977 |
Numero: | 282 |
Sommario |
Art. unico. Il primo e secondo comma dell'art. 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, sono sostituiti dai seguenti: |
§ 32.1.2B - Legge 27 maggio 1977, n. 282. [1]
Modifiche all'art. 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.
(G.U. 11 giugno 1977, n. 158)
Il primo e secondo comma dell'art. 35 della
"Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci anni a partire dal 1° gennaio 1980 ed avrà ad oggetto le liquidazioni definitive.
In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1° gennaio 1982"
[1] Abrogata dall'art. 24 del