Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.4 personale |
Data: | 18/06/1997 |
Numero: | 246 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto del regolamento |
Art. 2. Titolo del capo IV |
Art. 3. Graduatorie |
Art. 4. Modalità di assunzione |
§ 42.4.68 - D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246.
Regolamento recante modificazioni al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici.
(G.U. 30 luglio 1997, n. 176)
Art. 1. Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento modifica, ai sensi dell'articolo 17 della
Art. 2. Titolo del capo IV
1. Il titolo del capo IV del
"Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici. Requisiti e modalità".
Art. 3. Graduatorie
1. L'articolo 31 del
"Art. 31 (Graduatorie). - 1. Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro secondo i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata.
2. Le graduatorie hanno validità annuale, sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno e pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo. Fino alla data della pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell'anno precedente.
3. I criteri ed i punteggi per la formazione delle graduatorie di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le modifiche hanno effetto sulla formazione delle graduatorie a partire dall'anno successivo a quello dell'adozione del decreto di modifica.
4. La direzione provinciale del lavoro, sentita la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, stabilisce criteri generali che prevedano la cancellazione o eventuali penalizzazioni del punteggio di graduatoria nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, rinunciano all'avviamento a selezione.".
Art. 4. Modalità di assunzione
1. L'articolo 32 del
"Art. 32 (Modalità di assunzione). - 1. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio. Tali richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformità alla disciplina attuativa dell'articolo 16 della
3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata.
4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.
5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la direzione provinciale del lavoro, d'intesa con l'amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie.
6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalità richiesta, la direzione provinciale del lavoro concorda con l'ente interessato l'avviamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse professionalità di livello corrispondente.
7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all'articolo 9, comma 1, del
Allegato - TABELLA (Tabella prevista dall'art. 31 del
Percentuale invalidante |
Punteggio |
Invalidi di guerra e servizio categorie |
Punteggio |
91-100% |
-28 |
1ª cat. |
-28 |
81-90% |
-24 |
2ª cat. |
-24,5 |
71-80% |
-20 |
3ª cat. |
-21 |
61-70% |
-16 |
4ª cat. |
-17,5 |
51-60% |
-11,5 |
5ª cat. |
-14 |
41-50% |
- 7,5 |
6ª cat. |
-10,5 |
33-40% |
- 3,5 |
7ª cat. |
- 7 |
|
|
8ª cat. |
- 3,5 |
Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due coniugi la posizione in graduatoria dell'altro rimasto disoccupato è immediatamente rideterminata non computando il punteggio prima attribuito per il coniuge ed i figli.
Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore; in caso di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita.