Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 enti locali: norme elettorali |
Data: | 05/05/2017 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi comunali. |
Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 1.7.33 - L.R. 5 maggio 2017, n. 7.
Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi comunali.
(G.U.R. 10 maggio 2017, n. 19)
Art. 1. Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi comunali.
1. All'articolo 5 della
2. Il comma 1 dell'articolo 11 della
"1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile.".
3. Il comma 2 dell'articolo 11 della
"2. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 4, di un commissario, il quale resta in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.".
4. È abrogato l'articolo 2 della
5. In applicazione del comma 4 si intendono decaduti i provvedimenti adottati sulla base dell'articolo 2 della
Art. 2. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.