Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 enti locali: norme elettorali |
Data: | 08/05/1998 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 4. Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. |
Art. 5. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 1.7.25 - L.R. 8 maggio 1998, n. 6.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante «Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale».
(G.U.R. 11 maggio 1998, n. 24).
Artt. 1. - 3. [1]
Art. 4. Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 2, della
1. La disposizione di cui al comma 2, dell'articolo 11, della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Modificano gli artt. 6, 7 e 15 della