§ 1.6.84 - Circolare Ass. 14 febbraio 1989, n. 4.
L.R. 9 agosto 1988, n. 21. Norme finanziarie e di integrazione della L. 12 febbraio 1988, n. 2.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:14/02/1989
Numero:4

§ 1.6.84 - Circolare Ass. 14 febbraio 1989, n. 4.

L.R. 9 agosto 1988, n. 21. Norme finanziarie e di integrazione della L. 12 febbraio 1988, n. 2.

(G.U.R. 2 febbraio 1989, n. 10).

 

 

PARTE PRIMA

 

Generalità.

 

     Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 è stata pubblicata la L. 29 dicembre 1988, n. 554 che, all'art. 1, disciplina le possibilità di assunzione di personale nell'anno 1989, da parte degli enti locali.

     Preliminarmente si rileva la salvaguardia, anche per il 1989, della normativa contenuta nell'art. 6 del D.L. 1° febbraio 1988, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 1988, n. 99, che consente, in deroga alle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 1988 e nella legge 554 per il 1989, le seguenti assunzioni:

     - 30% dei posti vacanti in organico per qualifiche sino alla quinta;

     - 1OO% dei posti vacanti per le qualifiche sesta e superiori.

     Al riguardo deve precisarsi, ad integrazione del punto 5, terzo capoverso, della circolare n. 2 dell'11 gennaio 1989, che è possibile effettuare le assunzioni previste dall'art. 6 del D.L. n. 19 anche nel caso in cui l'ente provveda al finanziamento totale o parziale a carico del proprio bilancio, senza fare ricorso alle anticipazioni regionali previste dalla legge n. 21/88.

     Nell'ambito e relativamente alle suddette qualifiche gli enti potranno, comunque, anche per il 1989, richiedere la copertura finanziaria a questo Assessorato, nel rispetto delle procedure previste nella circolare n. 10, prot. n. 2911, del 4 ottobre 1988, con le precisazioni e le modifiche che saranno appresso esposte.

     Prescindendo dal finanziamento regionale, gli enti locali della Sicilia (comuni, provincie e loro consorzi) potranno procedere anche, eventualmente, oltre il limite del 30% previsto nel D.L. n. 19 convertito con legge n. 99, alle seguenti ulteriori assunzioni, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge n. 554, già citata:

     - posti messi a concorso per i quali siano state iniziate le prove concorsuali entro il 30 settembre 1988; (al riguardo si precisa che prove concorsuali sono esclusivamente quelle previste nel bando di concorso e non già selezioni attraverso quiz bilanciati previste dall'art. 21 della legge n. 41 che tendono esclusivamente alla riduzione del numero di concorrenti da ammettere alle prove di esame);

     - posti riservati alle categorie protette; (si ricorda che l'assunzione nelle categorie degli invalidi civili, per servizio, del lavoro, etc. deve seguire la procedura prevista dal terzo comma dell'art. 24 della L. 11 marzo 1988, n. 67, che, per tali categorie, ha superato le disposizioni contenute nell'art. 11 della L.R. 12 febbraio 1988, n. 2.

     Ove sia stata attuata la disciplina della mobilità prevista dal D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'8 agosto 1988, possono inoltre essere effettuate le seguenti assunzioni (art. 5, comma 3, dello stesso decreto n. 325):

     a) copertura del 50% dei posti resisi vacanti dal 1° gennaio 1988 e non coperti, per cessazioni dal servizio comunque verificatesi;

     b) copertura totale dei posti resisi vacanti dal 1° gennaio 1988 e non coperti, come sopra, quando l'organico complessivo del profilo professionale non sia superiore a due unità;

     c) copertura totale di tutti i posti d'organico resisi vacanti come alla lett. a) nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e nei loro consorzi.

     Si ricorda che gli adempimenti da curare per dare concreta attuazione alla disciplina sulla mobilità sono elencati nella circolare n. 15700.IX.45/25 del 21 settembre 1988, del Ministero dell'interno.

     Basta ricordare qui che non rientrano nell'applicazione della normativa contenuta nel predetto decreto i posti vacanti che è possibile ricoprire per legge fra cui, per la Sicilia ovviamente, sono comprese, oltre alle possibilità offerte per il 1989 dalla L. 29 dicembre 1988, n. 554 sopra elencate, le coperture dei posti previste dall'art. 6 del D.L. n. 19/88 nel testo convertito in legge: si rileva che l'applicazione del decreto in Sicilia viene a incidere sull'obbligo posto dall'art. 6 della L. 12 febbraio 1988, n. 2 di bandire entro 45 giorni dalla vacanza i concorsi per la copertura di tutti i posti vacanti, sempreché disponibili (si richiamano le precedenti circolari assessoriali che chiariscono il significato del termine disponibile con specifico riferimento alle riserve di legge, ivi compresa la mobilità).

     Assume pure particolare rilievo, in relazione a quanto sarà detto più avanti sui finanziamenti regionali, la disposizione contenuta nello stesso comma quarto dell'art. 1 della legge n. 554 con la quale viene stabilito che, con decreto del Presidente del Consiglio, sarà disciplinato il trasferimento dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico del personale sottoposto a mobilità.

 

PARTE SECONDA

 

Disciplina dei finanziamenti.

 

     Nei casi previsti dal D.L. n. 19 del 1988, nel testo convertito in legge n. 99, gli enti locali della Sicilia, ove le condizioni del proprio bilancio non consentano la reperibilità dei fondi necessari, possono continuare a richiedere a questo Assessorato il finanziamento della spesa derivante dalla copertura dei posti.

     A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni integrative di quelle contenute nella circolare n. 10. prot. n. 2991, del 4 ottobre 1988.

 

1) Proroga finanziamenti su anticipazioni già concesse:

 

     Come è stato già avvertito al punto 7) della circolare n. 10, le somme dovute agli enti saranno versate con somministrazioni semestrali anticipate da attivare annualmente mediante presentazione, entro il termine ordinatorio del 30 novembre, di apposita istanza a firma del legale rappresentante dell'ente, da corredare con i seguenti documenti:

     a) prospetto relativo al preventivo di spesa per il successivo esercizio;

     b) attestazione circa la disponibilità dei mezzi di finanziamento che, in assenza di bilancio per l'esercizio 1989, regolarmente esecutivo, deve necessariamente fare riferimento all'esercizio provvisorio approvato ed essere quindi conforme all'unito schema, allegato A/1, alla presente circolare;

     c) attestazione conforme al modello, allegato D, in ordine al piano programmatico di occupazione (vedasi più avanti quanto sarà detto, per le nuove istanze, al punto g);

     d) estremi del conto vincolato, aperto presso uno degli istituti di credito che esercitano il servizio di cassa della Regione, per il versamento delle somme accreditate da questo Assessorato, in esecuzione della legge n. 21/88 e da utilizzare per il pagamento delle competenze al personale assunto;

     e) codice fiscale e/o partita IVA.

     Tutta la documentazione, compresa l'istanza, va presentata in doppio originale.

     Entro il 15 marzo di ogni anno, poi, gli enti locali interessati dovranno dimostrare, a mezzo fotocopia autenticata delle quietanze, di avere effettuato il versamento in conto entrate della Regione degli interessi maturati sui conti e delle rimanenze non utilizzate nell'anno precedente.

 

2) Richiesta autorizzazione nuove assunzioni e relativi finanziamenti.

 

     Al riguardo si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:

     a) l'art. 6-bis del D.L. 19, stabilisce la validità triennale del decreto; ciò comporta che fino al 1° febbraio 1991 i finanziamenti concessi da questo Assessorato sono contenuti nei limiti percentuali ivi previsti (30% dei posti vacanti al 2 febbraio 1988 fino alla quinta qualifica, 100% per le qualifiche sesta e superiori).

     Oltre il limite del 30% previsto per le qualifiche fino alla quinta, gli enti possono procedere ad assunzioni nel rispetto della normativa nazionale vigente, che, per il 1989, come abbiamo già visto, è contenuta nella L. 29 dicembre 1988, n. 554, sempreché ricevano finanziamento nell'ambito del bilancio dell'ente stesso;

     b) sono finanziabili da questo Assessorato soltanto nuove assunzioni a seguito di concorsi pubblici e sempreché non si sia già proceduto alla immissione in servizio.

     Resta pertanto escluso dall'ambito di applicazione della legge n. 21 il finanziamento della copertura di posti attraverso concorsi interni o la riserva a favore degli interni posta nei concorsi pubblici in esecuzione dell'art. 5, 8° comma del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268; resta parimenti escluso dal finanziamento l'onere relativo al personale immesso in servizio prima dell'autorizzazione assessoriale.

     In tal senso dovrà essere fornita attestazione conforme all'allegato B) alla presente circolare.

     In analogia alla trasformazione di posti di cui si è parlato nella circolare n. 10 sono da ritenere finanziabili invece i posti lasciati liberi da dipendenti vincitori di concorsi interni o che usufruiscono di riserve a favore di interni sempreché i posti ricoperti dagli interni erano vacanti al 2 febbraio 1988;

     c) non è consentito il finanziamento di posti attraverso mobilità, anche se in attuazione di norme legislative o regolamentari.

     L'esclusione trova fondamento nei principi generali della legge n. 21 che, tra l'altro, all'art. 1, stabilisce testualmente che: «Al fine di consentire agli enti .... di procedere all'assunzione dei vincitori dei concorsi, la Regione siciliana assicurerà...»; con ciò escludendo implicitamente la possibilità del finanziamento degli oneri derivanti da copertura di posti che non sia preceduta da un pubblico concorso.

     In ogni caso, come già sopra avvertito, il trasferimento degli oneri del personale soggetto a mobilità in applicazione del D.P.C.M. n. 32, sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 1, quarto comma, legge n. 554);

     d) per quanto riguarda l'aspetto finanziario valgono le avvertenze sopra formulate a proposito delle richieste di proroga dei finanziamenti.

     Ne scaturisce che gli enti locali, in vigenza dell'esercizio provvisorio, dovranno inoltrare attestazione conforme all'unito modello sub allegato A/1; per le istanze presentate dopo l'approvazione e l'esecutività del bilancio di previsione 1989, dovrà invece essere fornita attestazione secondo lo schema allegato alla circolare n. 10 che si riproduce, con piccole rettifiche, sub allegato A/2;

     e) con circolare n. 4/88, prot. n. 630, del 26 febbraio 1988 venne richiesta una attestazione concernente la situazione della pianta organica al 13 febbraio 1988, data di entrata in vigore della L. 12 febbraio 1988, n. 2.

     A distanza di undici mesi alcuni enti non hanno ancora adempiuto alla richiesta di questo Assessorato; ciò ha comportato l'impossibilità di determinare con esattezza il fabbisogno finanziario globale occorrente per la copertura dei posti vacanti e disponibili, con la conseguenza della probabile insufficienza dei fondi stanziati nel bilancio della Regione.

     Ciò premesso, si avverte che non saranno prese in considerazione le istanze di finanziamento presentate da enti inadempienti nei confronti della prescrizione di cui alla circolare n. 4, sopra citata, fino a quando non perverranno in Assessorato i citati prospetti;

     f) pervengono varie richieste di finanziamenti relative alla copertura di posti di assistente e ausiliario degli asili nido.

     Al riguardo si precisa che, in presenza di finanziamento forfettario per le spese di gestione di quelle istituzioni, da parte dell'Assessorato regionale della sanità, in applicazione della L.R. 14 settembre 1979, n. 214, non è possibile procedere al finanziamento della spesa per il personale, evidentemente già compresa nelle spese di gestione stesse.

     Ciò premesso, per accedere al finanziamento di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 3 della L. 9 agosto 1988, n. 21, in misura totale o parziale è necessario dimostrare la insufficienza dei fondi assegnati dall'Assessorato sanità, mediante la compilazione del prospetto sub allegato C).

     E' appena il caso di evidenziare che, comunque, il contributo di questo Assessorato non potrà superare l'importo del fabbisogno complessivo per le assunzioni del personale;

     g) l'art. 2 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, prescrive che gli enti locali debbono formulare annualmente un piano programmatico di occupazione da inviare all'Osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il dipartimento della funzione pubblica.

     Il legislatore regionale, con l'art. 2 della L. 9 agosto 1988, n. 21, mentre ha posto l'obbligo, ai fini della richiesta di finanziamento, di deliberare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, l'ordine di priorità nella copertura dei posti per le prime cinque qualifiche funzionali, relativamente alle quali sono finanziabili soltanto il 30% dei posti, ha voluto ricordare l'obbligo dell'adozione del predetto piano programmatico previsto dal D.P.R. n. 268, peraltro esteso a tutte le qualifiche funzionali.

     Ciò posto, mentre si ribadisce, come già avvertito con la circolare n. 10/88, che alla richiesta di finanziamento, per posti riguardanti le prime cinque qualifiche funzionali, deve essere allegata la deliberazione consiliare relativa all'ordine di priorità, si fa presente che tutte le nuove richieste di finanziamento dovranno essere corredate di un'attestazione conforme, al modello allegato D) concernente l'avvenuta adozione della deliberazione relativa al piano programmatico di occupazione sopra richiamato.

     Nel caso in cui quell'atto deliberativo non sia stato ancora adottato dal consiglio, l'erogazione delle successive semestralità resterà subordinata alla dimostrazione dell'avvento adempimento di quell'obbligo; analogamente per gli esercizi successivi.

     Come già detto a proposito delle istanze di proroga si fa presente che tutta la documentazione, compresa l'istanza, va presentata in doppio originale.

     Si ritiene opportuno di riepilogare, in conclusione, la documentazione occorrente per usufruire del finanziamento:

 

A) Documentazione da presentare in duplice originale per la richiesta della proroga dei finanziamenti, ai sensi della L. 9 agosto 1988, n. 21

 

     1) istanza di proroga del finanziamento, indirizzata all'Assessore per gli enti locali;

     2) preventivo di spesa relativo all'esercizio per il quale si chiede il finanziamento;

     3) attestazione in ordine alla reperibilità di mezzi di finanziamento conforme al modello allegato A/1;

     4) attestazione in ordine all'adozione del piano programmatico di occupazione, secondo lo schema allegato D);

     5) estremi del conto vincolato per i fondi erogati da questo Assessorato;

     6) codice fiscale e/o partita IVA;

 

B) Documentazione da presentare in duplice originale per usufruire di nuovi finanziamenti regionali, ai sensi della L. 9 agosto 1988, n. 21

 

     1) richiesta di finanziamento e di autorizzazione alla missione in servizio, indirizzata all'Assessore regionale per gli enti locali;

     2) attestazione relativa al prospetto dei posti vacanti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 19 (2 febbraio 1988) secondo lo schema di cui all'allegato E);

     3) attestazione del sindaco in ordine alla indisponibilità di mezzi di finanziamento secondo lo schema di cui all'allegato A/1, oppure A/2, a secondo che ci si trovi in vigenza dell'esercizio provvisorio o che sia stato già deliberato e approvato il bilancio di previsione;

     4) deliberazione di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori, con gli estremi del riscontro tutorio;

     5) deliberazione di utilizzazione della graduatoria e di nomina degli idonei, con gli estremi di riscontro tutorio;

     6) attestazione del sindaco, conforme al modello allegato B), relativa all'immissione in servizio dei candidati;

     7) deliberazione consiliare relativa all'ordine di priorità nelle assunzioni per le prime cinque qualifiche funzionali, con gli estremi di riscontro tutorio;

     8) attestazione del sindaco relativa al piano programmatico di occupazione di cui all'art. 2 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, conforme al mod. allegato D);

     9) prospetto dimostrativo entità della spesa annua;

     10) prospetto dimostrativo entità spesa asilo nido (limitatamente alle richieste di finanziamento per copertura di posti relativi);

     11) codice fiscale e/o partita IVA.

 

C) Documentazione da presentare entro il 15 marzo di ogni anno (vedi punto

9 della circ. 4 ottobre 1988, n. 10)

 

     1) fotocopia quietanza di versamento degli interessi maturati nel conto appositamente istituito e della rimanenza non utilizzata;

     2) attestazione del sindaco (o presidente A.P.) e del segretario in ordine all'esatta rispondenza del versamento, eseguito in conto entrata della Regione siciliana, con il totale degli interessi maturati e delle rimanenze non utilizzate;

oppure

     3) attestazione in ordine alla mancanza di somme da versare.

     Si ritiene di evidenziare che dalla corretta applicazione della normativa e dal rispetto delle prescrizioni contenute nella presente circolare e nella precedente del 4 ottobre 1988, n. 10, per le parti ancora attuali, dipende la sollecita erogazione delle somme stanziate dalla Regione per il 1989 e dovute da questo Assessorato.

 

Allegati.

(Omissis).