§ 1.6.83 - Circolare Ass. 11 gennaio 1989, n. 2.
Leggi regionali nn. 2/88 e 21/88: accelerazione procedure concorsuali. Nuove problematiche - Integrazione direttive.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:11/01/1989
Numero:2

§ 1.6.83 - Circolare Ass. 11 gennaio 1989, n. 2.

Leggi regionali nn. 2/88 e 21/88: accelerazione procedure concorsuali. Nuove problematiche - Integrazione direttive.

(G.U.R. 21 gennaio 1989, n. 3).

 

     Le leggi in oggetto hanno messo in movimento un meccanismo complesso di procedure che richiede una continua puntualizzazione via via che emergono questioni di particolare rilievo così come operato con le circolari nn. 4/263 del 26 febbraio 1988 e 9 del 19 settembre 1988.

     In ordine alle nuove questioni emerse si ritengono necessarie le seguenti precisazioni che gli organi destinatari della presente vorranno tenere quali direttive per una più corretta e uniforme applicazione delle richiamate leggi regionali.

     In caso di difforme avviso gli organi di controllo attiveranno le procedure di coordinamento previste dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 1962, n. 25.

 

1) Selezione degli invalidi.

 

     L'entrata in vigore, successivamente alla legge regionale n. 2/88, della legge dello Stato 11 marzo 1988, n. 67, ha posto il problema della norma da applicare in tema di selezione degli invalidi: se, cioè, l'art. 11 della legge regionale citata che rinvia ai criteri della selezione per titoli di cui all'art. 3 della stessa legge, oppure l'art. 24, 3° comma, della legge dello Stato n. 67/88, il quale prevede come unico criterio selettivo il maggior grado di invalidità, salvo il possesso dei requisiti e dell'idoneità a svolgere le mansioni cui il candidato è chiamato.

     Per la soluzione del problema è indispensabile il rilievo preliminare che la tutela degli invalidi è oggetto di legislazione sociale.

     Essa quindi non rientra fra le materie di competenza legislativa esclusiva della Regione elencate all'art. 14 dello Statuto ma fra quelle di competenza concorrente o complementare elencate al successivo art. 17 (lett. g).

     Ne deriva che la legge regionale deve rispettare in tale materia anche i criteri posti dalle leggi ordinarie dello Stato.

     Pertanto la selezione degli invalidi va eseguita secondo il criterio del maggior grado di invalidità di cui al citato art. 24, 3° comma, della legge n. 67/88.

     In tal senso è anche il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.

     Chiarito in tal modo il problema di fondo, si rende ora necessario puntualizzare alcune questioni che ne derivano:

     a) va innanzitutto precisato che il problema riguarda tutti gli invalidi, ma soltanto loro. La selezione di appartenenti ad altre categorie protette (orfani di guerra etc.) resta disciplinata dall'art. 11 della legge n. 2/88;

     b) in caso di parità nel grado di invalidità fra due o più candidati, soccorrono i criteri di preferenza vigenti nel pubblico impiego statale, richiamati dall'articolo 220 dell'O.R.E.L., norma specifica che disciplina, appunto, i casi di parità nelle graduatorie di merito;

     c) i bandi di selezione degli invalidi difformi dalle su esposte istruzioni vanno in ogni caso annullati per autotutela se sono ancora soggetti a impugnativa in sede giurisdizionale o amministrativa.

     E' facoltà degli enti annullare anche i bandi non più soggetti a impugnativa.

     In caso di ricorso ai poteri di autotutela vanno riaperti i termini del bando e fatte salve le istanze già presentate con invito, se necessario, a integrare la documentazione, prodotta;

     d) va richiamato il D.L. 23 novembre 1988, n. 509 e in particolare l'art. 7 che stabilisce il nuovo limite minimo per avere diritto alla iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

     e) gli invalidi utilmente collocati in graduatoria vanno sottoposti alla visita medica di cui al 1° comma dell'art. 9 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, richiamato dall'art. 24, 30 comma, della legge n. 67/88.

     La visita, che ha la funzione di controllare la persistenza dell'invalidità e del suo grado, viene effettuata tramite l'ufficio provinciale del lavoro e M.0..

     Per gli invalidi definitivamente e utilmente collocati in graduatoria va ancora verificato il possesso del requisito dell'idoneità fisica a svolgere le mansioni relative al posto da coprire. Questo riscontro viene effettuato, d'ufficio, incaricandone direttamente l'apposito servizio della U.S.L., territorialmente competente.

     Qualora per il profilo professionale relativo al posto da coprire fosse prevista, infine, una prova pratica di idoneità (professionale) si renderà necessaria la nomina dell'apposita commissione prevista dall'8° comma dell'art. 7 della L. 9 agosto 1988, n. 21, per l'accertamento di tale idoneità.

 

2) Poteri dei commissari ad acta.

 

     Sull'argomento va preliminarmente sottolineata la diversa natura e funzione del potere sostitutivo previsto dalla legge regionale n. 2/88 rispetto a quello previsto dall'art. 91 dell'O.R.E.L..

     Quest'ultimo è ordinario strumento di sostituzione con una precisa e rigorosa procedura (accertamento, contestazione, diffida, intervento) che lo ancora a specifiche inadempienze già individuate e definite.

     Invece, l'intervento sostitutivo ex legge n. 2/88 è in funzione all'intero procedimento concorsuale essendo previsto, in rigorosa successione, per ciascuna fase procedurale, senza alcuna previa procedura di contestazione diffida, né imposizione di termini temporali per l'espletamento dell'intervento. Tutto ciò in funzione dell'obiettivo di accelerazione delle procedure concorsuali che la legge si prefigge.

     In altri termini la legge attribuisce all'Assessore per gli enti locali un potere di vigilanza e intervento sulla gestione complessiva delle procedure concorsuali che viene esercitato attraverso ispettori-commissari.

     Dalla superiore impostazione, che non ha alternative coerenti con quella finalità, deriva la diversa dimensione dei poteri sostitutivi dei commissari ad acta i quali non si possono limitare ai soli atti costituenti le singole fasi procedurali, ma devono estendersi, per loro naturale espansione, anche agli atti che sono presupposto logico e giuridico per potere iniziare (o proseguire) quelle procedure. La rimozione delle situazioni giuridiche che direttamente ostacolano le procedure concorsuali (cioè delle omissioni degli atti presupposto) rientrano nella sfera di obbligatorietà della legge numero 2/88. Infatti qualora si dovesse ricorrere, per tale rimozione, alle normali procedure d'intervento sostitutivo, verrebbe vanificato e quindi contraddetto l'obiettivo di celerità voluto dalla legge.

     Sono da considerare atti-presupposto per es., gli atti di determinazione delle riserve di legge o gli atti relativi a concorsi interni ex D.L. n. 153/8; o ancora, eventuali omessi atti di applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 347/83. In quest'ultimo caso gli inquadramenti in esecuzione della citata norma sono adottati dallo stesso commissario ad acta; il quale, però, a tal fine, deve rigidamente attenersi alla qualifica rivestita dal personale interessato, essendogli preclusa ogni valutazione circa eventuali mansioni superiori svolte.

     Una situazione analoga alle ipotesi sopra illustrate si verifica allorquando il commissario ad acta riscontri, all'interno di un procedimento concorsuale, atti palesemente illegittimi (ancorché fossero positivamente riscontrati dall'organo tutorio). Anche tale ipotesi va vista alla luce dello spirito della legge n. 2/88, cioè in funzione dell'obiettivo di celerità che essa si propone.

     Ne consegue che la rimozione in autotutela dell'atto illegittimo si trasforma in obbligo, e quindi legittima l'intervento sostitutivo del commissario, allorquando la persistenza dei vizi dell'atto (per es. bando irregolare o irregolare nomina della commissione) concreta reale pericolo d'impugnativa e, quindi, d'invalidità per tutto il procedimento concorsuale.

     Nessun pericolo di successiva invalidità può derivare da quegli atti che pur essendo direttamente e immediatamente capaci di lesione d'interessi legittimi (in pratica soltanto il bando del concorso o l'atto di approvazione della graduatoria) sono sorretti da definitiva presunzione di legittimità essendo trascorsi i termini di legge per la loro impugnativa in sede giurisdizionale o amministrativa.

     Nei confronti di questi atti il commissario non è legittimato al ricorso ai poteri di autotutela. Non lo è in nessun caso nei confronti dell'atto di nomina che essendo atto conclusivo del procedimento concorsuale non può mai costituire presupposto giuridico di successivi adempimenti obbligatori.

 

3) Commissioni giudicatrici.

 

     La costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi degli enti locali pone due ordini di problemi: l'uno si riflette sull'organizzazione e la funzionalità degli uffici delle commissioni provinciali di controllo; l'altro riguarda la determinazione dei compensi spettanti ai commissari di concorso:

     a) il moltiplicarsi, in modo esponenziale, delle commissioni giudicatrici presso gli enti locali, avrà verosimilmente gravi e negativi riflessi sulla funzionalità degli uffici delle CC.PP.C..

     Persiste ancora, infatti, da parte degli enti il ricorso alla nomina di funzionari degli organi di controllo, in seno ai collegi giudicanti, sia come membri ordinari, sia come esperti, sia a volte come rappresentanti degli organi di controllo (sulla base di norme regolamentari non più in vigore).

     Premesso quanto sopra, si deve ribadire quanto segue: nessun funzionario regionale potrà partecipare ai lavori di commissioni giudicatrici locali senza la necessaria autorizzazione (art. 61 T.U. impiegati civili dello Stato n. 3/57) dell'amministrazione di appartenenza.

     Nessuna autorizzazione sarà data se non per la partecipazione alle commissioni giudicatrici in qualità di esperto. Restano valide le autorizzazioni già concesse.

     L'autorizzazione resta, comunque, subordinata alla compatibilità con le esigenze degli uffici.

     Per l'avvenire i sigg. presidenti delle commissioni provinciali di controllo sono delegati a concedere le autorizzazioni di cui sopra previa valutazione delle esigenze dei propri uffici, e secondo criteri di giusta perequazione fra i funzionari;

     b) allo scopo di evitare errate o divergenti interpretazioni in materia di compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici si precisa che la norma fondamentale e specifica di riferimento, in tale materia, è il 3° comma dell'art. 8 della legge regionale n. 2/88. Essa rinvia alle disposizioni vigenti per l'amministrazione regionale e cioè all'art. 66 della L. 29 ottobre 1985, n. 41. Le misure dei compensi, previste dalla norma di legge ora citata, subiscono variazioni annuali per decreto presidenziale.

     Per il 1988 i compensi sono stati stabiliti con decreto dell'Assessore delegato n. 752 del 2 marzo 1988 nelle seguenti misure e con decorrenza 1° gennaio 1988: L. 19.400 lorde per ogni seduta più L. 1.900 lorde per ogni prova scritta o pratica esaminata e per ogni candidato che abbia sostenuto la prova orale.

     Nei concorsi per soli titoli il compenso integrativo è di L. 3.700 per ogni concorrente ammesso al concorso.

     In entrambi i casi il compenso complessivamente spettante non può essere inferiore a L. 600.000, per il 1988.

     Per il 1989 i superiori compensi saranno rideterminati con D.A.D..

     Residua un problema circa i compensi spettanti ai membri di commissioni giudicatrici che fossero dichiarate decadute.

     Il problema si pone soltanto nel caso in cui le preesistenti norme regolamentari (tuttavia vigenti: si veda quanto detto nella circolare n. 4/263 del 26 febbraio 1988) abbiano previsto compensi in misura forfettaria.

     In tale ipotesi si ritiene non possa essere attribuito ai commissari decaduti alcun compenso per un lavoro non portato a termine.

     E' tuttavia facoltà delle amministrazioni locali valutare a parte il lavoro eventualmente svolto dai commissari decaduti attribuendo loro soltanto compensi previsti per ogni seduta, candidato e prova, dal citato decreto dell'Assessore delegato e dagli eventuali successivi decreti di variazione.

 

4) Pubblicazione dei bandi di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

     Il massiccio afflusso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana di bandi di concorso degli enti locali per la loro pubblicazione sta producendo attese dell'ordine di diversi mesi, con grave intralcio alla celerità delle procedure concorsuali.

     Allo scopo di eliminare o, almeno, attenuare l'inconveniente la direzione della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ha suggerito che le amministrazioni locali interessate redigano i bandi di concorso con nitidi caratteri di dattiloscrittura, spaziatura n. 11 su fogli di carta extrastrong cm. 30 x cm. 21, con margini laterali di almeno cm. 1,50, e li trasmettano, insieme a copie ufficiali, con l'autenticazione di conformità sul retro di ogni foglio.

     Le amministrazioni che hanno già trasmesso bandi di concorso di cui non sia prevista una pubblicazione immediata sono invitate a riproporre alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana i testi già trasmessi, riprodotti come sopra detto, con la specificazione della nota con cui sono stati trasmessi i primi, al fine di accelerare la pubblicazione medesima.

 

5) Rapporti con le leggi dello Stato.

 

     Si ritiene opportuno richiamare infine la L. 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di pubblico impiego. In particolare il 3° comma dell'art. 1 della suddetta legge pone per l'assunzione di personale agli enti locali il limite del 50% dei posti resisi vacanti successivamente all'1 gennaio 1988. Successive disposizioni indicano le deroghe al superiore limite: assunzioni obbligatorie per le categorie protette e per i posti messi a concorso per i quali sono iniziate le prove concorsuali entro il 30 settembre 1988.

     Per le assunzioni straordinarie continuerà ad applicarsi la L.R. 21 luglio 1979, n. 175 nei limiti posti dal nono comma della legge statale sopra citata.

     Restano salve le assunzioni di personale finanziate con la legge regionale n. 21/88. Tali assunzioni sono in aggiunta ai limiti posti dalla legge dello Stato dei quali si è detto.

 

6) Mobilità.

 

     Con riserva di più specifiche direttive, per l'applicazione dell'istituto della mobilità previsto dal D.P.R. n. 268/87 all'art. 6 (commi dal 7° al 23°), gli enti locali si atterranno alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, nonché alle conseguenti direttive emanata dal Ministero dell'interno con sua circolare n. 11 del 21 settembre 1988.