§ 98.1.26256 - Legge 20 febbraio 1985, n. 41 .
Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini


Settore:Normativa nazionale
Data:20/02/1985
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Fini.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Obbligo dei permessi di esplorazione e di coltivazione ed osservanza di norme internazionali.
Art. 4.  Prospezione.
Art. 5.  Permessi rilasciati da Stati che assicurano la reciprocità.
Art. 6.  Partecipazione di nazionali in enti stranieri.
Art. 7.  Rilascio dei permessi.
Art. 8.  Durata dei permessi di esplorazione ed estensione dell'area.
Art. 9.  Durata dei permessi di coltivazione ed estensione dell'area.
Art. 10.  Modifica e revoca dei permessi.
Art. 11.  Decadenza dai permessi.
Art. 12.  Cessione e rinuncia.
Art. 13.  Obblighi dei titolari dei permessi.
Art. 14.  Vigilanza e controllo.
Art. 15.  Oneri finanziari a carico dei titolari dei permessi.
Art. 16.  Stati che assicurano la reciprocità.
Art. 17.  Comitato tecnico consultivo per i fondi marini.
Art. 18.  Registro.
Art. 19.  Sanzioni.
Art. 20.  Disposizioni finali.
Art. 21.  Disposizioni di attuazione.


§ 98.1.26256 - Legge 20 febbraio 1985, n. 41 [1].

Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini

(G.U. 1 marzo 1985, n. 52)

 

     Art. 1. Fini.

     La presente legge disciplina le attività di esplorazione e di coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini da parte di cittadini o enti italiani o società aventi sede in Italia, denominati nei successivi articoli "nazionali italiani".

     La disciplina prevista nella presente legge mira a realizzare una gestione razionale delle risorse minerali dei fondi marini. Essa ha carattere transitorio in vista dell'entrata in vigore per l'Italia di una convenzione internazionale relativa alla medesima materia conclusa nell'ambito della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

 

          Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente legge si intende per:

     "fondi marini", il fondo ed il sottofondo marini situati al di là delle zone sottoposte, in conformità al diritto internazionale, alla giurisdizione nazionale degli Stati costieri;

     "prospezione", la ricognizione generale dei fondi marini effettuata su vaste superfici e destinata a raccogliere, specialmente attraverso il prelevamento di campioni, le indicazioni necessarie per localizzare i depositi delle risorse minerali;

     "esplorazione", la ricognizione dettagliata, eseguita con mezzi tecnici e finanziari di rilievo, di una superficie determinata dei fondi marini allo scopo di accertare i depositi minerari economicamente coltivabili e di stabilire le modalità tecniche e le condizioni di coltivazione. Nell'attività esplorativa rientra anche il prelevamento di campioni e l'estrazione di risorse minerali in quantità sufficienti per svolgere le sperimentazioni preliminari alla coltivazione;

     "coltivazione", l'estrazione delle risorse minerali a fini economici.

 

          Art. 3. Obbligo dei permessi di esplorazione e di coltivazione ed osservanza di norme internazionali.

     Le attività di esplorazione e di coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini da parte di nazionali italiani sono soggette a permesso rilasciato dal Governo italiano ai sensi della presente legge o a permesso rilasciato da uno Stato che assicuri la reciprocità ai sensi del successivo articolo 16.

     Il permesso conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di condurre attività di esplorazione ovvero di coltivazione su un'area determinata dei fondi marini e non implica rivendicazione né esercizio di sovranità o di diritti sovrani su una parte qualsiasi dei fondi stessi.

     Le attività consentite con i permessi di cui al primo comma debbono conformarsi ai principi di diritto internazionale ed alle convenzioni in materia di:

     a) uso dell'alto mare, con particolare riguardo alle libertà di navigazione, di ricerca scientifica e di pesca;

     b) protezione e preservazione dell'ambiente marino;

     c) sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare.

     E' vietata ai nazionali italiani ogni condotta indebitamente interferente sulle attività svolte in base ad un permesso rilasciato ai sensi della presente legge o da uno Stato che assicuri la reciprocità.

 

          Art. 4. Prospezione.

     La prospezione non richiede permessi. Essa però non può svolgersi in aree già oggetto di permessi di esplorazione o di coltivazione qualora tenda al reperimento delle stesse risorse per cui i permessi di esplorazione o di coltivazione sono stati rilasciati.

 

          Art. 5. Permessi rilasciati da Stati che assicurano la reciprocità.

     I nazionali italiani che domandano a Stati che assicurano la reciprocità ai sensi dell'articolo 16 permessi di esplorazione o di coltivazione sono tenuti a chiedere contemporaneamente al Ministero dell'industria, commercio e artigianato la registrazione della relativa domanda.

     Le attività svolte sono riconosciute ad ogni fine utile a far tempo dalla richiesta di registrazione o da una data anteriore qualora questa sia stata riconosciuta dallo Stato estero.

 

          Art. 6. Partecipazione di nazionali in enti stranieri.

     L'obbligo di registrazione di cui all'articolo precedente vale anche per i nazionali italiani che detengano una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, in società, associazioni od altri enti stranieri.

     Le attività svolte in relazione alla partecipazione di cui al precedente comma sono riconosciute ad ogni fine utile a far tempo dalla richiesta di registrazione o da una data anteriore qualora questa sia stata riconosciuta alla società, associazione od ente dallo Stato estero.

 

          Art. 7. Rilascio dei permessi.

     I permessi di esplorazione e di coltivazione sono rilasciati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, previa approvazione dei programmi di lavoro, sentito il comitato tecnico consultivo per i fondi marini di cui all'articolo 17 su tutti gli aspetti tecnici e finanziari relativi ai programmi stessi.

     I permessi possono essere negati quando il Ministro degli affari esteri ritenga che il loro rilascio possa arrecare grave nocumento alle relazioni internazionali.

     Nel rilasciare i permessi si tiene conto:

     dell'esigenza che essi nel loro insieme non oltrepassino una superficie ragionevole tenuto conto degli interessi degli altri Stati;

     dell'esigenza di tutelare l'interesse nazionale ai rifornimenti di materie prime;

     dell'esigenza di promuovere lo sviluppo delle tecnologie necessarie per lo sfruttamento razionale dei fondi marini.

     Il richiedente dei permessi deve possedere la capacità tecnica e finanziaria in relazione alle esigenze di esplorazione o di coltivazione secondo i principi ed i fini indicati nella presente legge.

     I permessi possono essere intestati a più nazionali italiani in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, secondo le quote indicate nella domanda di permesso. I contitolari sono solidalmente tenuti verso la pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio delle attività di esplorazione ovvero di coltivazione e rispondono parimenti in via solidale anche nei confronti dei terzi. Tra i contitolari del permesso deve essere nominato un solo rappresentante comune per i rapporti con la pubblica amministrazione e con i terzi.

     Al titolare di un permesso di esplorazione è data priorità nel rilascio dei permessi di coltivazione relativi alla stessa area cui il permesso di esplorazione si riferisce tenuto conto dei risultati della esplorazione medesima.

     In caso di concorso di domande per la stessa zona si tiene conto tra l'altro della razionalità e completezza del programma di lavoro, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore. Sono considerate domande concorrenti quelle presentate entro tre mesi dalla registrazione della prima domanda e che si riferiscano ad aree interferenti con l'area della prima domanda per più del 30 per cento di tale area.

 

          Art. 8. Durata dei permessi di esplorazione ed estensione dell'area.

     La durata iniziale del permesso di esplorazione deve essere tale da consentire la realizzazione del programma presentato e non può superare 10 anni, prorogabili per successivi trienni per giustificate esigenze.

     L'estensione dell'area oggetto del permesso di esplorazione è stabilita tenendo conto delle caratteristiche conosciute del sito e del programma dei lavori.

 

          Art. 9. Durata dei permessi di coltivazione ed estensione dell'area.

     La durata del permesso di coltivazione deve essere compatibile con l'economia generale del programma e non può superare 25 anni, prorogabili per giustificate esigenze.

     L'estensione dell'area oggetto del permesso di coltivazione è stabilita in modo da consentire il razionale sfruttamento delle risorse minerali, tenuto conto delle caratteristiche del giacimento da coltivare e delle tecniche disponibili.

 

          Art. 10. Modifica e revoca dei permessi.

     Con le modalità di cui all'articolo 7 i permessi possono essere modificati o revocati qualora sia ritenuto necessario sulla base dell'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche o per motivi di interesse pubblico o per conformarli alle obbligazioni assunte dal Governo italiano sul piano internazionale. I permessi possono essere modificati anche a richiesta del titolare per validi motivi.

     I permessi possono altresì essere modificati e revocati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, quando il Ministro degli affari esteri ritenga che la loro mancata modifica o il loro mantenimento possa recare grave nocumento alle relazioni internazionali.

 

          Art. 11. Decadenza dai permessi.

     Con le modalità di cui all'articolo 7 il titolare del permesso è dichiarato decaduto, previa contestazione dei motivi e assegnazione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando:

     1) perde i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari;

     2) non adempie agli obblighi derivanti dalla presente legge o imposti dal permesso;

     3) commette infrazioni gravi in materia di sicurezza, sanità, lavoro e tutela dell'ambiente;

     4) incorre in una grave inosservanza dei tempi e delle modalità indicati nel programma dei lavori;

     5) cede il permesso senza essere stato regolarmente autorizzato;

     6) ritarda per oltre due anni il pagamento delle somme dovute, in relazione alla coltivazione, ai sensi dell'articolo 15.

 

          Art. 12. Cessione e rinuncia.

     La cessione del permesso o di una sua quota è soggetta alla preventiva autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, sentiti, ove del caso, i contitolari del permesso, e valutata la capacità tecnica e finanziaria del cessionario.

     La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla sia tra le parti sia nei confronti della pubblica amministrazione, salva l'applicazione dell'articolo 11.

     La rinuncia ai permessi deve essere richiesta dai titolari ed autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, sentito il comitato tecnico consultivo per i fondi marini.

 

          Art. 13. Obblighi dei titolari dei permessi.

     Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Comunità economica europea, i titolari di permessi di coltivazione sono tenuti ad utilizzare, per l'estrazione e le altre attività minerarie e di trattamento, nonché per il trasporto delle risorse estratte, navi, galleggianti, installazioni ed aeromobili battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia.

     Essi debbono altresì destinare in via prioritaria al mercato nazionale i prodotti ricavati, qualora la lavorazione dei minerali estratti non venga effettuata in Italia.

     Alle disposizioni di cui al primo comma si può derogare con provvedimento del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed alle disposizioni di cui al secondo comma con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, sentito in entrambi i casi il comitato tecnico consultivo per i fondi marini.

 

          Art. 14. Vigilanza e controllo.

     La vigilanza e il controllo sulle attività previste dalla presente legge sono esercitati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero della marina mercantile in relazione alle rispettive competenze.

     Le spese per l'esercizio della vigilanza e del controllo sono a carico dei titolari dei permessi.

     Gli ingegneri del Corpo delle miniere, nonché i funzionari del Ministero della marina mercantile che siano incaricati con decreto del Ministro ad esercitare la vigilanza e il controllo di cui al primo comma, sono ufficiali di polizia giudiziaria ai fini della presente legge.

 

          Art. 15. Oneri finanziari a carico dei titolari dei permessi.

     La richiesta di permesso di cui all'articolo 7 deve essere accompagnata dal pagamento di un diritto, da versare alla entrata del bilancio dello Stato, il cui ammontare e le relative modalità di versamento sono stabiliti dalle norme di attuazione di cui al successivo articolo 21.

     Ai fini del contributo italiano ai Paesi in via di sviluppo, il titolare del permesso di coltivazione ottenuto ai sensi della presente legge è tenuto a corrispondere allo Stato il 3,75 per cento del valore medio di mercato del minerale estratto dai fondi marini. Per i minerali per cui manchi un valore di mercato, con le norme di attuazione di cui al successivo articolo 21 si determinano i criteri per stabilire un prelievo di valore equivalente.

     Le somme relative ai versamenti effettuati ai sensi del disposto di cui al precedente comma affluiscono ad apposito conto corrente istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, dal quale verranno poi prelevate per essere destinate secondo le determinazioni da assumere annualmente in sede di legge finanziaria.

 

          Art. 16. Stati che assicurano la reciprocità.

     Ai fini della presente legge possono essere riconosciuti come Stati che assicurano la reciprocità gli Stati in cui è in vigore una normativa che:

     a) disciplini l'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini in modo equivalente nei fini e nei risultati a quello previsto dalla presente legge [2] ;

     b) riconosca i permessi conferiti ai sensi della presente legge;

     c) escluda il rilascio di permessi su aree oggetto in tutto o in parte di permessi rilasciati ai sensi della presente legge.

     La qualità di Stato che assicura la reciprocità è riconosciuta dal Ministro degli affari esteri sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della marina mercantile a seguito delle necessarie intese con lo Stato interessato, a condizione che questo riconosca all'Italia la medesima qualità.

     Nelle intese di cui al precedente comma sarà perseguito il fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, primo e secondo comma, anche nei casi contemplati negli articoli 5 e 6.

     I permessi di esplorazione e di coltivazione rilasciati da uno Stato che assicura la reciprocità sono considerati equipollenti a quelli rilasciati ai sensi della presente legge.

 

          Art. 17. Comitato tecnico consultivo per i fondi marini.

     Per i pareri previsti nella presente legge è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne assicura la segreteria ed il funzionamento, il comitato tecnico consultivo per i fondi marini, così composto:

     1) dal presidente;

     2) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

     3) di due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     4) di due rappresentanti del Ministero della marina mercantile;

     5) di due rappresentanti del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

     6) di un rappresentante del Ministero della difesa;

     7) di un rappresentante del Ministero delle finanze;

     8) di un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

     9) di un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

     10) di un rappresentante del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e

     tecnologica;

     11) di quattro esperti nelle materie tecniche ed economiche pertinenti al settore;

     12) di due esperti designati dal Ministro per l'ecologia.

     Il presidente del comitato può chiamare a partecipare alle riunioni del comitato esperti per specifiche materie.

     Il presidente del comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

     I membri di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono designati dalle rispettive amministrazioni. Gli esperti di cui al punto 11 sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Il comitato dura in carica cinque anni.

     Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri del comitato.

     Il relativo onere fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1983 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

          Art. 18. Registro.

     Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito, nell'ambito delle sue strutture, un registro in cui sono annotate:

     a) le domande di permessi presentate da nazionali italiani ed i permessi rilasciati a nazionali italiani ai sensi della presente legge nonché i provvedimenti relativi alla proroga, modifica, cessione, rinuncia, revoca e decorrenza dei permessi stessi;

     b) le domande di cui agli articoli 5 e 6;

     c) le informazioni trasmesse dagli Stati che assicurano la reciprocità.

     Sono escluse dalla registrazione le informazioni di carattere riservato.

     Il registro è pubblico.

 

          Art. 19. Sanzioni.

     Il cittadino italiano che svolge attività di esplorazione o di coltivazione senza il permesso di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 25 milioni a lire 50 milioni.

     Il cittadino italiano che pone in atto attività in contrasto con il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

     Le violazioni alle prescrizioni generali contenute nel regolamento di attuazione ed a quelle speciali contenute nel permesso sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

     Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dalle violazioni previste nei commi precedenti deriva pericolo per l'incolumità o la salute delle persone ovvero un pericolo di danno grave di inquinamento dell'ambiente marino, il cittadino italiano è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

     Il cittadino italiano che, nello svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge, arreca danno grave all'ambiente marino è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano, indipendentemente dalla sua nazionalità, anche nei confronti del rappresentante o del dipendente di una persona giuridica italiana o di un ente italiano privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore italiano che abbia agito nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze.

 

          Art. 20. Disposizioni finali.

     Le attività di esplorazione e di coltivazione svolte in virtù dei permessi rilasciati ai sensi della presente legge sono considerate, a tutti gli effetti, compresi quelli fiscali, come svolte in territorio italiano.

     Sono puniti secondo la legge italiana, ovunque commessi, i reati previsti dall'articolo 19 e quelli comunque connessi con le attività disciplinate dalla presente legge.

     Le attività di coltivazione non potranno comunque avere inizio prima del 1° gennaio 1988.

     A decorrere dalla data in cui entrerà in vigore per l'Italia la convenzione internazionale di cui all'articolo 1 non potranno più essere rilasciati permessi di esplorazione o di coltivazione ai sensi della presente legge.

 

          Art. 21. Disposizioni di attuazione.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati, sono emanate le norme necessarie per l'attuazione della presente legge.

     Esse disciplinano, tra l'altro, le misure necessarie:

     per dare, agli Stati che assicurano la reciprocità, informazione delle domande di permessi e dei permessi rilasciati e per dare conoscenza delle informazioni trasmesse dagli Stati sopraindicati e che possono interessare i nazionali italiani;

     per l'applicazione della presente legge in relazione alle esigenze inerenti ai rapporti con gli Stati che assicurano la reciprocità.


[1]  Abrogata dall'art. 3 della L. 2 dicembre 1994, n. 689, a decorrere dal 20 dicembre 1994.

[2]  Lettera così modificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 17 giugno 1985, n. 141.