§ 1.6.77 - Circolare Ass. 23 aprile 1988, n. 5/.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988. Adempimenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:23/04/1988
Numero:5

§ 1.6.77 - Circolare Ass. 23 aprile 1988, n. 5/.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988. Adempimenti.

(G.U.R. 7 maggio 1988, n. 21).

 

     Con circolare n. 1/88, prot. 3141 del 29 dicembre 1987), sono state formulate alcune considerazioni e precisazioni per la più corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito con L. 29 ottobre 1987, n. 440, tenuto conto del necessario coordinamento con la normativa regionale e delle conseguenti peculiarità nel territorio della Regione siciliana.

     L'approvazione da parte del Parlamento della legge finanziaria per il 1988 (L. 11 marzo 1988, n. 67) costituisce occasione per un ulteriore approfondimento delle tematiche derivanti dalle nuove norme.

 

1 - Termini per l'approvazione del bilancio ed esercizio provvisorio.

 

     L'art. 29 della L. 11 marzo 1988, n. 67 ha incrementato i fondi destinati ai trasferimenti statali previsti dal D.L. n. 359, convertito con la legge n. 440 per il finanziamento dei bilanci degli enti locali per un importo complessivo di L. 1.178 miliardi e 73 milioni relativamente all'anno 1988, da ripartire ln favore di comuni e province con successivo provvedimento legislativo.

     Conseguentemente sono stati prorogati sia il termine di approvazione del bilancio sia quello relativo alla scadenza dell'esercizio provvisorio sino a trenta giorni dopo l'entrata in vigore del provvedimento legislativo che sarà successivamente emanato.

     Al riguardo questo Assessorato non può esimersi dal considerare che, anche in presenza di un rinvio del termine, il bilancio possa senz'altro essere deliberato sin da adesso, non costituendo causa ostativa la mancanza di un riparto definitivo dei fondi attribuiti dallo Stato.

     Le amministrazioni potranno in tale caso prevedere in bilancio le somme risultanti dalle comunicazioni che le prefetture hanno inviato ai comuni sulla base del telegramma circolare del Ministero dell'interno F.L. n. 31/1987 del 17 dicembre 1987 il quale, nel fornire le indicazioni per la determinazione dei contributi erariali per il 1988, aveva già tenuto conto delle disposizioni introdotte con il disegno di legge finanziaria nel testo risultante in quel momento e che sono inferiori a quelli definitivamente approvati per un importo quasi irrilevante.

     Dopo l'approvazione del provvedimento legislativo richiamato nella legge, si provvederà, ovviamente, alle conseguenti variazioni di bilancio.

     Ed invero, anche se l'anticipata deliberazione del bilancio comporterà l'adozione di due atti deliberativi in momenti diversi, è indubbio il notevole vantaggio che deriverà dalla esecutività del documento finanziario rispetto alla protrazione dell'esercizio provvisorio, se non altro per la cessazione delle limitazioni quantitative di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 421/1979.

     Ad ogni buon fine si ritiene utile fornire le seguenti ulteriori precisazioni in ordine all'istituto dell'esercizio provvisorio, ad integrazione del paragrafo 7 della precedente circolare n. 1/88:

     1) il riferimento alle disposizioni di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 421 esclude la necessità della predisposizione di un ulteriore documento contabile quale strumento necessario per l'autorizzazione; è del tutto evidente, infatti, che una eventuale compilazione consisterebbe nella copiatura del bilancio precedente od in pure e semplici operazioni di calcolo aritmetico;

     2) l'autorizzazione alla gestione dell'esercizio provvisorio, può essere deliberata esclusivamente dal consiglio comunale o provinciale non essendo consentita, in materia, l'assunzione dei poteri da parte della giunta. Al riguardo si osserva:

     a) la mancanza di un documento contabile quale oggetto di delibera non altera la sostanza dell'istituto che consiste nell'autorizzazione alla gestione di un nuovo bilancio, anche se provvisorio, ancorché proporzionato agli stanziamenti del precedente bilancio approvato ed ai dodicesimi per i pagamenti;

     b) l'assunzione dei poteri del consiglio da parte della G.M. è collegata al requisito della necessità e dell'urgenza, requisito che nel caso dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio non sussiste, potendo il Consiglio essere convocato ogni anno tempestivamente per provvedere, ove lo ritenga, al suo adempimento;

     c) l'autorizzazione all'esercizio provvisorio è collegata a valutazioni discrezionali esclusivamente di competenza del consiglio essendo del tutto evidente che, in se stessa, l'autorizzazione alla gestione provvisoria costituisce estrinsecazione della fiducia nello organo esecutivo e quindi nell'esistenza della maggioranza espressa dal consiglio;

     3) rientra nella valutazione discrezionale del consiglio la possibilità della limitazione temporale e quantitativa degli impegni; per quanto riguarda la durata, però, per l'esercizio in corso, l'art. 29 della L. 11 marzo 1988, n. 67, già richiamata, ha derogato alla disposizione di carattere generale prorogando in ogni caso, e quindi anche se il consiglio abbia limitato la durata ad un periodo inferiore a 4 mesi, la scadenza a 30 giorni dopo l'entrata in vigore del provvedimento legislativo di riparto dei contributi erariali.

     E' appena il caso di evidenziare, comunque, che proroga del termine non significa automatismo dello esercizio provvisorio per il quale, pertanto, continuano a sussistere le condizioni delineate con le istruzioni assessoriali, con specifico riferimento all'obbligo della adozione di apposita deliberazione consiliare.

 

2 - Adempimenti connessi all'approvazione del bilancio.

 

     Con il paragrafo 2 della circolare n. 1/88 sono stati ripresi ed elencati i principali adempimenti da curare in concomitanza ed in relazione all'approvazione del bilancio annuale.

     Si ritiene opportuno integrare ora quella elencazione con ulteriori notazioni:

     1) il quarto comma dell'art. 19 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1 dispone che, al fine di programmare l'esercizio delle funzioni attribuite con quella legge, il consiglio comunale deve annualmente approvare un programma di utilizzazione delle somme assegnate sia per servizi che per investimenti, da comunicare alla Presidenza della Regione.

     La norma non ha posto termini precisi ma è evidente che, trattandosi di programma, la deliberazione deve necessariamente precedere il momento gestionale e quindi appare naturale che, ove possibile, l'adempimento venga curato coevamente all'approvazione del bilancio di previsione.

     In quella sede, ove non fossero state ancora comunicate le assegnazioni definitive, si potrà procedere al riparto sulla base delle somme trasferite dalla Regione per lo stesso titolo nell'esercizio precedente salvo poi ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio. Non è infatti applicabile in Sicilia la disposizione contenuta nell'art. 2 del D.L. n. 359 che autorizzerebbe gli enti locali ad iscrivere in entrata importi corrispondenti a quelli ricevuti nel 1987, maggiorati del 4% in mancanza di comunicazione diversa da parte della Regione entro il 15 novembre 1987.

     A partire, poi, dal presente esercizio questo Assessorato desidera seguire più da vicino la gestione dei servizi trasferiti con la L. 2 gennaio 1979, n. 1, attesa la sua competenza istituzionale di vigilanza e di controllo su tutte le attività degli enti locali.

     Pertanto, con inizio dal corrente esercizio finanziario le amministrazioni comunali trasmetteranno copia del programma di utilizzazione oltre che alla Presidenza della Regione, anche a questo Assessorato, Gruppo XI - Finanza locale -, entro quindici giorni dalla esecutività dell'atto deliberativo.

     Attesa, poi, la necessità della effettuazione di riscontri, si ritiene opportuno acquisire anche copia dei programmi deliberati per l'anno 1987 che dovranno quindi essere immediatamente trasmessi a questo Assessorato e comunque non oltre quindici giorni dalla data della presente circolare;

     2) l'art. 1-quater del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, nel testo convertito in legge, nel porre l'obbligo di allegare al bilancio una relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dal bilancio pluriennale della Regione (triennale), ha prescritto che la stessa relazione sia predisposta dalla giunta comunale o provinciale entro il 15 novembre ed entro la stessa data trasmessa alla Regione che può formulare proprie osservazioni in relazione agli obiettivi programmatici risultanti dal programma regionale di sviluppo.

     Varie circolari sono state emanate dalla Presidenza della Regione, Direzione regionale della programmazione, cui appartiene la competenza istituzionale, a partire dalla n. 111 del 17 febbraio 1984, sino ad arrivare alle più recenti n. 235 del 19 marzo 1987 e n. 132 del 29 gennaio 1988; con l'ultima, le amministrazioni comunali sono state invitate a trasmettere copia della relazione previsionale e programmatica, oltre che alla Presidenza della Regione, anche alle rispettive amministrazioni provinciali, per consentirne a quelle amministrazioni il coordinamento ai sensi dell'art. 4 della L. 6 marzo 1986, n. 9.

     Ciò premesso, mentre si fa riserva di emanare idonee istruzioni in ordine alla struttura ed al contenuto della relazione, d'intesa con la Direzione regionale della programmazione, si ribadisce che copia della relazione previsionale e programmatica triennale deve essere trasmessa a questo Assessorato, insieme con il bilancio e gli altri atti connessi, direttamente dagli organi di controllo (C.P.C.) cui gli enti locali dovranno, pertanto, inviare adeguato numero di copie, così come già precisato con il paragrafo 8 della circolare n. 1/88 cui si fa seguito;

     3) limitatamente alle amministrazioni provinciali è da rammentare, poi, che l'art. 10 della legge n. 9/86 pone l'obbligo di provvedere annualmente, in concomitanza con l'approvazione del bilancio, all'aggiornamento del programma provinciale di sviluppo economico-sociale, con prospettiva poliennale; contemporaneamente deve essere presentata al consiglio da parte della giunta, in allegato al bilancio di previsione, una relazione sullo stato di attuazione del programma (art. 11).

     Si precisa al riguardo che il programma di sviluppo socio-economico non è sostitutivo della relazione previsionale e programmatica che, pertanto, deve essere obbligatoriamente compilata e trasmessa da parte delle amministrazioni provinciali alle quali, quindi, incombe l'obbligo di approvazione dei seguenti documenti programmatici con prospettiva poliennale:

     - relazione previsionale e programmatica (art. 1-quater D.L. n. 55);

     - bilancio pluriennale (art. 4 L. 5 agosto 1978, n. 468 e D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421):

     - programma provinciale di sviluppo economico e sociale (artt. 9 e 10 L.R. 6 marzo 1986, n. 9);

     - programma triennale delle opere pubbliche (art. 3 L.R. 29 aprile 1985, n. 21);

     4) si ricorda l'obbligo per le amministrazioni provinciali ed i comuni superiori a 20.000 abitanti di trasmettere alla Presidenza della Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione, sottoscritta dal presidente o dal sindaco e dal segretario, sull'impiego delle somme in conto capitale attribuite ai sensi dello stesso articolo, da cui risulti che le somme assegnate sono stata utilizzate per le finalità previste dalla legge ed in conformità al programma di utilizzazione delle somme assegnate, già approvato dal consiglio (art. 51, nono comma, e 58, secondo comma, L. 6 marzo 1986, n. 9).

     Analogamente a quanto disposto sub 1), per i programmi di utilizzazione relativi ai fondi della legge n. 1/79 per i comuni, questo Assessorato ritiene di dover acquisire anche copia dei programmi di utilizzazione e delle successive relazioni sull'impiego, predisposte dalle amministrazioni provinciali e dai comuni superiori a 20.000 abitanti: copie dei suddetti atti dovranno, pertanto, essere trasmessi a questo Assessorato, gruppo XI/Finanza locale, contemporaneamente all'inoltro alla Presidenza della Regione;

     5) da quanto detto sopra al punto 3 deriva che fra gli allegati obbligatori al bilancio va annoverata per le amministrazioni provinciali anche la relazione sullo stato di attuazione del programma provinciale di sviluppo economico-sociale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 marzo 1986, n. 9.

 

3 - Certificati e termini.

 

     Il supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 1988 ha pubblicato i modelli dei certificati per il bilancio 1988 ed il conto consuntivo 1986, nonché i modelli da utilizzare per la dimostrazione della copertura del 40% dei costi del servizio per lo smaltimento dei rifiuti per l'anno 1987 e del 60% dei costi di gestione dell'acquedotto per il secondo semestre 1987.

     La circolare del Ministero dell'interno, n. 7/1988 del 24 febbraio 1988, relativa all'illustrazione della normativa contenuta nel D.L. n. 359, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 1988.

     Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni ed integrazioni:

     a) certificati del bilancio 1988 e del conto consuntivo 1986.

     Non ci sono sostanziali novità rispetto ai modelli utilizzati per l'anno precedente.

     Si ricorda, però, che l'erogazione della quarta rata trimestrale dei trasferimenti statali per l'anno 1988 è subordinata all'inoltro dei due certificati entro il 30 giugno 1988.

     Trattasi di un termine ordinatorio e non perentorio; è evidente però che la sanzione del ritardo nell'erogazione della rata costituisce ulteriore motivo per affrettare l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio cui è collegata, ovviamente, la possibilità della trasmissione dei certificati.

     Si fa presente, inoltre, che fermo restando quanto disposto dalla circolare ministeriale, copia del certificato sul bilancio dovrà essere trasmessa dalla commissione provinciale di controllo anche a questo Assessorato, Gruppo XI/F.L., al quale, pertanto, gli enti interessati dovranno fornire adeguato numero di copie, conformemente a quanto richiesto con il paragrafo 8 della circolare n. 1/88.

     Il certificato relativo al conto consuntivo 1986 dovrà pervenire a questo Assessorato, invece, direttamente dagli enti locali che provvederanno all'inoltro contemporaneo alla C.P.C. ed al Gruppo XI/F.L., dell'Assessorato enti locali.

     Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'obbligatorietà dell'adempimento;

     b) certificato sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

     Per l'anno 1987, l'art. 16 del D.L. n. 359 dispone che i costi del servizio debbono essere coperti, almeno per il 40%, con il provento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

     Il termine per la trasmissione del relativo certificato alla prefettura è scaduto il 31 marzo.

     Copia del suddetto certificato deve essere trasmesso a questo Assessorato, Gruppo XI - F.L., entro 15 giorni dal ricevimento della presente circolare.

     Per l'anno 1988, durante il quale dovrà essere iscritto a ruolo un ammontare della tassa non inferiore al 60% dei costi, il Ministero dell'interno pubblicherà entro il 30 settembre 1988 il relativo modello di certificazione che dovrà poi essere trasmesso entro il 31 marzo 1989:

     c) certificato relativo alla copertura del costo per la gestione degli acquedotti.

     Per il secondo semestre dell'anno 1987 le tariffe degli acquedotti, qualunque sia la forma di gestione, devono assicurare la copertura del 60% di tutti i costi di gestione (art. 19, D.L. n. 359).

     Il termine per la trasmissione del certificato è scaduto anche in questo caso il 31 marzo.

     Copia del suddetto certificato deve essere trasmesso, insieme con quello relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti, direttamente dagli enti locali a questo Assessorato entro lo stesso termine di 15 giorni.

     Si ricorda che la mancata trasmissione al Ministero (tramite prefetture) dei due certificati comporta la restituzione della quota del fondo perequativo determinata in base al reciproco del reddito medio pro- capite provinciale.

     In ordine ai termini si ritiene utile procedere ad un aggiornamento dello scadenziario riportato nella precedente circolare n. 1/88:

 

     30 aprile 1988

     Termine entro il quale i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti debbono trasmettere alla Presidenza della Regione, ai sensi dell'art. 58, terzo comma, della L. 6 marzo 1986, n. 9, una relazione sull'impiego delle somme in conto capitale attribuite ai sensi della L. 2 gennaio 1979, n. 1, dal quale risulti che le somme assegnate sono state utilizzate in conformità alle finalità assegnate dalla legge e previste nel programma approvato dal consiglio.

     Entro lo stesso termine, le amministrazioni provinciali debbono presentare alla stessa Presidenza identica relazione per i fondi in conto capitale assegnati in relazione alla L. 6 marzo 1986, n. 9 (art. 51).

 

     30 maggio 1988

     Termine entro il quale gli enti locali debbono inoltrare eventuali richieste alla Cassa DD.PP., a norma dei commi 4 e 5 del D.L. n. 359, di mutui per opere previste in programmi regionali che prevedano un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5% della spesa.

 

     30 giugno 1988

     Trasmissione al Ministero dell'interno, tramite le prefetture, delle certificazioni relative al bilancio di previsione per il 1988 ed al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1986: copia dei certificati deve pervenire anche a questo Assessorato con le modalità descritte sopra.

     Si ricorda ancora che l'erogazione della quarta rata del contributo spettante agli enti locali per il 1988 sul Fondo ordinario per la finanza locale resta subordinata all'inoltro dei due certificati.

 

     30 settembre 1988

     Termine entro il quale deve essere approvato da parte del Consiglio il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1987, secondo l'art. 1-bis del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito con legge 9 agosto 1986, n. 488.

     In Sicilia vige, in realtà, l'art. 120 dell'O.E.L. che indica nel 31 ottobre il termine entro cui il conto deve essere deliberato dal consiglio.

     L'anticipo di un mese del termine stabilito dalla normativa nazionale, assume particolare rilievo per i comuni superiori a 8.000 abitanti che debbono trasmettere il conto, entro successivi tempi ristretti, alla Corte dei conti ma sembra opportuno anche per gli altri enti locali non soggetti a quell'obbligo.

     E' evidente comunque che, ai fini del controllo sostitutivo, l'obbligatorietà del termine deve intendersi riferita alla data del 31 ottobre.

 

4 - Legge 12 febbraio 1988, n. 2 - Imputazione oneri.

 

     Si fa seguito alla circolare n. 630/Gr. XI - F.L. del 26 febbraio 1988, con la quale è stata richiesta apposita attestazione relativa ai dati necessari per l'applicazione della L. 12 febbraio 1988, n. 2, recante norme per l'accelerazione delle procedure concorsuali, per fornire alcune precisazioni in ordine al finanziamento delle relative spese.

     L'applicazione della legge comporta oneri di diversa natura, alcuni direttamente connessi all'espletamento dei concorsi, altri, invece, dipendenti dalle assunzioni conseguenti ai concorsi.

     E' stato già avvertito, con altra circolare assessoriale, che gli artt. 2, 1° comma e 10, 2° comma, subordinano l'applicabilità della legge, nella fase relativa alle immissioni in servizio, alla condizione sospensiva della copertura finanziaria da parte dello Stato o, a titolo di anticipazione, dalla Regione.

     Ne consegue che, in attesa dell'approvazione del disegno di legge per il finanziamento della spesa, preannunziato dal legislatore regionale, i concorsi vanno espletati, nei termini stabiliti, fino alla fase della nomina con esclusione dell'immissione in servizio, salvo che la copertura dell'onere dell'assunzione non venga assicurata nell'ambito del bilancio proprio dell'ente.

     Ad ogni buon fine, allo stato attuale, restano senz'altro a carico del bilancio comunale o, provinciale gli oneri relativi all'espletamento dei concorsi e connessi alla pubblicazione del bando, nonché al funzionamento delle commissioni giudicatrici ed al compenso agli esperti collaboratori del segretario per gli adempimenti di cui all'art. 3, lett. b, della legge, che gli enti dovranno, pertanto, finanziare con i propri mezzi di bilancio con imputazione contabile ai corrispondenti capitoli di spesa, con codice meccanografico 120102 da prevedere nel bilancio per il 1988 con adeguate dotazioni, sia in termini di competenza che di cassa.

     Approvate le graduatorie dei concorsi gli enti locali, ove ne sussista la disponibilità nei fondi ordinari del proprio bilancio, dovranno procedere alle immissioni in servizio entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 10, comma secondo, della legge, imputando la spesa relativa alle retribuzioni nei corrispondenti capitoli di bilancio, semprecché le assunzioni rientrino nei limiti massimi di copertura previsti nel D.L. 1 febbraio 1988, n. 19, nel testo risultante dalla conversione in legge 29 marzo 1988, n. 99.

     Oltre il predetto limite e, comunque, in tutti i casi di inesistenza o insufficienza di propri mezzi di bilancio da destinare alle nuove retribuzioni, le assunzioni resteranno sospese in attesa della legge regionale che disciplinerà le modalità del finanziamento del quale si ribadisce la sussidiarietà rispetto all'obbligo primario del finanziamento da parte degli enti stessi.

 

5 - Trasmissione atti.

 

     Nel ribadire il contenuto del paragrafo 8 della circolare n. 1/88, in ordine alla trasmissione del bilancio e degli atti connessi a questo Assessorato, si fa presente che gli enti locali, proprietari di aziende o comunque di istituzioni con contabilità separata, dovranno, altresì, trasmettere copia del bilancio di previsione dell'azienda, con allegata tabella del personale, distinta per qualifiche, relativo all'anno in corso, nonché copia del conto consuntivo relativo al penultimo anno precedente.

     Resta fermo l'inoltro degli altri atti descritti nei paragrafi precedenti della presente circolare, nei termini ivi stabiliti.

     Si raccomanda la puntuale osservanza della presente circolare e degli adempimenti prescritti.