§ 1.6.74 - Circolare Ass. 29 dicembre 1987, n. 1.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 - Adempimenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:29/12/1987
Numero:1

§ 1.6.74 - Circolare Ass. 29 dicembre 1987, n. 1.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 - Adempimenti.

 

     La presente circolare si articola secondo il seguente schema:

 

     - § 1 - PREMESSE

     - § 2 - TERMINI PER L'ADOZIONE DEL BILANCIO ED ADEMPIMENTI CONNESSI

     - § 3 - CONTROLLI

     - § 4 - CERTIFICATI E TERMINI

     - § 5 - ENTI IN DISSESTO FINANZIARIO

     - § 6 - ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE

     - § 7 - ESERCIZIO PROVVISORIO

     - § 8 - TRASMISSIONE ATTI E CONCLUSIONI

 

44§ 1 - Premesse.

 

     L'anticipata scadenza del termine per la deliberazione del bilancio per l'esercizio 1988 e la recente introduzione di nuove norme in materia di esercizio provvisorio, insieme con l'esigenza di alcuni collegamenti tra la normativa regionale e quella statale, suggeriscono a questo Assessorato l'opportunità di formulare alcune considerazioni che, oltre a costituire momento di riflessione, servono ad integrare le istruzioni statali in corso di emanazione su questioni di stretto interesse regionale o di portata generale che necessitano di precisazioni per la loro corretta applicazione nell'ambito regionale.

 

44§ 2 - Termini per l'adozione del bilancio ed adempimenti connessi

 

     Il primo comma dell'art. 1 del D.L. 31 agosto 1987, n. 359 convertito con la legge 29 ottobre 1987, m 440 ha confermato che. in linea generale e quindi anche per il prossimo esercizio finanziario, per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo del bilancio di previsione dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui all'art. 1-quater del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

     Poiché, come è ormai concordamento accettato (v. ad esempio, più avanti, al paragrafo 3 in materia di controlli e, più in generale, al paragrafo 63 la cogenza delle norme finanziarie contenute nelle disposizioni statali sulla finanza locale supera le disposizioni regionali a suo tempo emanate, si ritiene di rammentare alcuni dei principali adempimenti che le amministrazioni locali debbono curare al fine di una corretta gestione contabile nel prossimo esercizio finanziario.

     1) Il bilancio di previsione annuale deve essere deliberato, in pareggio per la competenza, secondo le norme dell'art. 3 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421, entro il termine massimo del 15 dicembre dell'anno precedente; ne consegue che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 deve essere obbligatoriamente deliberato entro il termine del 15 dicembre 1987.

     2) Entro lo stesso termine assegnato per il bilancio di previsione annuale, i Consigli provinciali e comunali debbono deliberare anche sulla relazione previsionale e programmatica per il triennio 1988/1990, previo espressa pronuncia in ordine ad eventuali osservazioni formulate dalla regione e, limitatamente ai comuni superiori a 20.000 abitanti ed alle Amministrazioni Provinciali, anche il bilancio pluriennale, della stessa durata triennale.

     In ordine al contenuto dei due documenti si fa rinvio alle circolari del Ministero dell'interno n. 2/84, prot. 15400/AG del 28 gennaio 1984, per la relazione provinciale e n. 10/80, prot. 15400 del 24 ottobre 1980 per il bilancio pluriennale.

     3) Per il combinato disposto dall'art. 11 della legge 26 aprile 1974, n. 169 e dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, ma con due distinte votazioni, i Consigli provinciali e comunali deliberano sulla concessione dell'indennità di carica agli amministratori, entro i limiti della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 che ha recepito, con integrazioni e modifiche, la legge nazionale n. 816.

     Si evidenzia che, a norma del suddetto art. 8, la concessione della indennità di carica deve essere deliberata con la maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti l'assemblea, maggioranza che è diversa da quella richiesta per l'approvazione del bilancio di previsione.

     L'adozione di tale specifica deliberazione in sede non contestuale ne differisce gli effetti.

     4) In concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, tutti gli enti locali, in applicazione dell'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sono tenuti all'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche per il cui contenuto e disciplina si rinvia alla circolare dell'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici n. 1610/D.R. del 14 maggio 1986.

     In ordine alla obbligatorietà di applicazione della norma si ricorda soltanto che, per effetto del successivo art. 4, l'Amministrazione regionale non può finanziare opere che non siano previste nei programmi triennali predisposti e deliberati come sopra rilevato.

     5) Sono da tenere presenti le disposizioni di cui all'art. 16 del D.L. n. 786 convertito con legge 26 febbraio 1982, n. 51 e all'art. 14 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 convertito con legge 26 aprile 1983, n. 131, in base alle quali i comuni:

     a) sono tenuti ad evidenziare gli stanziamenti di bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione in diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi citate nel suddetto art. 16;

     b) Annualmente, con deliberazione da adottare prima di quella relativa al bilancio, i comuni provvedono a verificare la quantità e la qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi come sopra.

     c) Con la stessa deliberazione i comuni debbono anche stabilire il prezzo di cessione per ciascun fabbricato e per ciascun tipo di area; tale prezzo deve essere determinato in misura che consenta di coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari e le spese di urbanizzazione ad eccezione di quelli a carico del comune per legge.

     6) Si ritiene opportuno rammentare che per effetto delle disposizioni contenute negli artt. 32 (per le province) e 57 della legge 6 marzo 1986, n. 9, che sostituisce l'art. 64 dell'O.E.L., tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta con i poteri del Consiglio e non ancora ratificate debbono essere sottoposte all'esame del Consiglio unitamente al bilancio di previsione. Le predette deliberazioni, ove non vengano ratificate prima dell'approvazione del bilancio, decadono e non possono più essere convalidate.

     Si ricorda infine che l'ultimo comma dello stesso art. 57 dispone che il Consiglio deve procedere alla ratifica delle deliberazioni d'urgenza anche nel caso in cui la Giunta abbia rassegnato le dimissioni, non ancora accettate dal Consiglio, in deroga al principio desumibile dell'art. 46 dell'O.E.L.

     Si richiamano al riguardo i chiarimenti già forniti da questo Assessorato con circolare n. 6, prot. n. 13, del 7 agosto 1986.

     7) Nei comuni dove sono stati costituiti, deve essere sentito il parere dei Consigli di quartiere sullo schema di bilancio preventivo predisposto dalla Giunta e sui piani economici pluriennali (bilancio pluriennale, relazione previsionale) e sulle spese vincolati il bilancio oltre cinque anni (art. 13 legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84).

     8) Al bilancio di previsione debbono essere obbligatoriamente allegati:

     a) i conti consuntivi delle aziende municipalizzate e provincializzate ivi comprese le aziende provinciali per l'incremento turistico di cui all'art. 47 della legge 6 marzo 1986, n. 9 ed al decreto del Pres. della Reg. datato 19 settembre 1986, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce (per il 1988 conto 1986) (Art. 2, ultimo comma, D.P.R. 19 maggio 1979, n. 421):

     b) il conto consuntivo dell'ente riferito al penultimo esercizio precedente, come per la lett. a) (art. 1-bis D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito con legge 9 agosto 1986, n. 488);

     c) atti deliberativi eventualmente adottati per il riequilibrio della gestione, ai sensi del terzo comma dell'art. 1-bis del D.L. n. 318 sopra citato (Ved. part. 5);

     d) la certificazione relativa al bilancio di previsione, redatta secondo lo schema predisposto dal Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministeri del Tesoro e del Bilancio, ed in corso di pubblicazione sulla G.U..

     Sulle modalità di compilazione e di trasmissione della certificazione in argomento si rinvia alle apposite istruzioni ministeriali.

     Entro il 20 giugno 1988 dovrà invece essere inoltrata la certificazione relativa al conto consuntivo 1986.

     Tutti i suddetti atti costituiscono documenti necessari per legge ai fini del riscontro da parte degli organi di controllo costituendo, pertanto, condizione di legittimità.

 

44§ 3 - Controlli

 

     Come già sopra avvertito, il controllo sui bilanci di previsione va effettuato dalle Commissioni Provinciali di Controllo secondo le norme contenute nell'art. 1-quater del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con legge 26 aprile 1983, n. 131.

     In vigenza della predetta norma sono, pertanto, inapplicabili le relative disposizioni regionali contenute nell'O.E.L. approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16.

     Il controllo sostitutivo sul bilancio è esercitato invece da questo Assessorato secondo le norme dell'art. 109-bis dello stesso O.E.L., introdotto con l'art. 54 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

     Sull'argomento questo Assessorato ha emanato opportune istruzioni con circolare n. 6, prot. n. 13, del 7 agosto 1986 che qui si intendono riportate.

     Si ritiene opportuno in questa sede, però, trarne gli aspetti essenziali.

     - Assenza di diffida: decorso il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio (15 dicembre) questo Assessorato nominerà un commissario per gli adempimenti prescritti nello stesso art. 54.

     - L'intervento sostitutivo è esteso anche al bilancio pluriennale, alla relazione previsionale e programmatica ed a tutti gli adempimenti connessi o propedeutici per l'approvazione del bilancio (V. paragrafo precedente).

     - Non si applicano i termini previsti dall'art. 91 dell'O.E.L. bensì quelli espressamente previsti nello stesso art. 54; al riguardo il commissario, dopo avere, ove necessario, predisposto gli schemi di bilancio annuale e pluriennale, convocherà il Consiglio per l'approvazione che dovrà avvenire entro trenta giorni da quello fissato per la prima adunanza.

     - Trascorso infruttuosamente il termine di messa in mora del Consiglio, il Commissario provvederà ad approvare i documenti finanziari in sostituzione del Consiglio stesso al quale peraltro, scaduto il termine, viene preclusa la possibilità di adozione di qualsivoglia provvedimento.

     - In caso di intervento commissariale perde cogenza l'interpello istituzionale delle commissioni consiliari mentre dovranno essere espletati entro il termine di trenta giorni assegnato dalla legge tutti gli adempimenti connessi, ivi compreso il parere dei Consigli di quartiere, se esistenti.

     - Ove l'intervento sostitutivo si concluda con la deliberazione commissariale, la legge regionale ha previsto la sanzione dello scioglimento del Consiglio, senza contestazione di addebiti, assumendo al riguardo particolare rilievo la messa in mora del Consiglio da parte del Commissario.

     Premesso quanto sopra e tenuto conto, come si dirà più avanti, delle nuove norme in materia di esercizio provvisorio, questo Assessorato, decorso il termine del 15 dicembre ed acquisiti i necessari elementi conoscitivi, si riserva di disporre al più presto i conseguenti provvedimenti sostitutivi.

     I Signori Segretari comunali restano incaricati di dare tempestiva comunicazione, anche telegrafica, a questo Assessorato, Gruppo Finanza Locale, in ordine agli adempimenti di volta in volta espletati dagli organi dell'Ente (deliberazione di Giunta, convocazione del Consiglio, approvazione del bilancio da parte del Consiglio).

 

44§ 4 - Certificati e termini

 

     Si ritiene utile procedere ad un riepilogo delle principali scadenze collegate alla gestione del bilancio ed introdotte dalla nuova normativa finanziaria statale:

     15 dicembre 1987 - Termine entro il quale debbono essere deliberati dal Consiglio il bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 1988/1990, l'aggiornamento del bilancio pluriennale e delle opere pubbliche.

     - Nello stesso termine previsto per l'approvazione del bilancio (la norma riveste carattere generale e dovrà essere applicata, pertanto, anche negli anni seguenti) deve essere provveduto all'adeguamento delle tariffe dell'acquedotto in modo che venga assicurata la copertura per il 1988 di almeno il 70% dei costi di gestione; entro il 31 marzo 1988 gli enti dovranno produrre poi apposita certificazione (art. 19 D.L. .359 convertito con legge 440 - V. appresso).

     - Prima della deliberazione del bilancio deve essere definita, con apposito atto, la misura percentuale del costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale da coprire con specifiche entrate (art. 6 D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131).

     31 dicembre 1987 - Entro tale termine gli enti dovranno:

     a) esercitare la facoltà di applicazione per l'anno 1988 della maggiorazione del 50% sulla tariffa della tassa per lo smaltimento dei rifiuti (art. 16 D.L. 359, commi 5 e 8-ter);

     b) adeguare le tariffe della tassa sullo smaltimento dei rifiuti in modo che per il 1988 il provento della tassa assicuri la copertura del 60% del costo del servizio (art. 16 D.L. 359, comma 2 e 8-bis); al riguardo dovranno essere inoltrate apposite certificazioni;

     c) deliberare l'aumento del 30% delle tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 16-bis);

     d) deliberare l'aumento della tariffa relativa al servizio di depurazione delle acque di cui agli artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituiti dall'art. 3 del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con legge 23 aprile 1981, n. 153, entro il limite di lire quattrocento per metro cubo di acqua scaricata (art. 19-bis);

     e) deliberare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio (v. paragr. 7).

     31 gennaio 1988 - Entro tale termine gli enti locali (comuni e province) possono esercitare la facoltà di elevare le addizionali sul consumo dell'energia elettrica per l'anno 1988 nella misura di cui al comma 3-bis dell'art. 15 D.L. 318/86, nel testo convertito.

     28 febbraio 1988 - Termine perentorio entro il quale i comuni e le province debbono presentare la certificazione relativa ai mutui contratti nel 1987 (art. 6, comma 4 e art. 8, comma 9, D.L. 359); per il 1988 dovrà essere presentata analoga certificazione entro il 28 febbraio 1989.

     In mancanza di certificazione, le somme assegnate all'ente sono destinate ad incrementare il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali per l'anno successivo (art. 6 comma 5).

     31 marzo 1988 - Termine per l'inoltro della certificazione relativa all'ammontare della tassa sullo smaltimento dei rifiuti iscritta a ruolo per l'anno 1987; analogo certificato relativo ai ruoli per il 1988 dovrà essere inoltrato entro il 31 marzo 1988 (art. 6).

     - Termine entro il quale deve essere trasmessa la certificazione sugli accertamenti dei proventi dell'acquedotto (art. 19).

     In assenza delle due certificazioni i comuni dovranno restituire le quote del fondo perequativo spettanti, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, corrisposte in via provvisoria entro il 31 maggio, come disposto dalle norme richiamate.

     Analogamente nel caso in cui dai certificati non risultino riscossioni o accertamenti per l'ammontare minimo voluto dalla legge che, si ricorda, sono così determinati:

     a) Tassa smaltimento rifiuti:

     - per l'anno 1987: non inferiore al 40% del costo complessivo di erogazione del servizio;

     - per l'anno 1988: non inferiore al 60% come sopra.

     b) Proventi dell'acquedotto:

     - per l'anno 1987 (secondo semestre): non inferiore al 70% dei costi di gestione;

     - per l'anno 1988: idem come sopra.

     30 aprile 1988 - Scadenza dell'esercizio provvisorio nel caso di massima durata, prevista dalla legge in quattro mesi (V. più avanti al paragr. 7).

     30 giugno 1988 - Trasmissione al Ministero dell'Interno delle certificazioni relative al bilancio di previsione per il 1988 ed al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1986; al riguardo si ricorda che la erogazione della quarta rata del contributo spettante ai comuni ed alle province per il 1988 sul Fondo ordinario per la finanza locale resta subordinata all'inoltro dei due certificati (art. 4, comma 3 e art. 7, comma 2 D.L. 359).

     31 marzo 1989 - Entro tale data dovrà essere trasmessa apposita certificazione, secondo modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'Interno, al fine di dimostrare la copertura, per il 1988, del 36% del costo dei servizi a domanda individuale attraverso tariffe a carico degli utenti, contribuzioni ed entrate a specifica destinazione (art. 12). Sullo specifico tema è in corso di emanazione da parte di questo Assessorato apposita circolare.

 

44§ 5 - Enti in dissesto finanziario

 

     Da parte di vari enti locali provengono segnalazioni di difficoltà a pareggiare i bilanci di previsione con i mezzi attualmente a disposizione; ciò comporta indubbiamente remore e ritardi non addebitabili ad un cattivo funzionamento del Consiglio.

     Il problema è stato avvertito dal legislatore nazionale che, con l'art. 1-bis del D.L. 1 luglio 1986, n. 318 convertito con legge 9 agosto 1986, n. 488, ha già introdotto nuove norme per il controllo della gestione e che possono ricondursi ai seguenti adempimenti:

     - obbligo di adozione, entro il 15 ottobre, di apposita deliberazione consiliare con la quale siano previste le misure necessarie per ripristinare il pareggio, nei casi in cui «i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui:

     - obbligo di allegare la suddetta deliberazione al conto consuntivo che sarà successivamente redatto;

     - anticipo del termine per l'approvazione del conto consuntivo al 30 settembre;

     - obbligo di adozione di apposita deliberazione consiliare entro il successivo 15 ottobre concernente provvedimenti per il riequilibrio della gestione, da adottare anche impegnando l'esercizio in corso o i primi due immediatamente successivi, qualora, per eventi straordinari ed imprevisti, il consuntivo si chiude con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio. Per il conseguimento del riequilibrio possono essere utilizzate tutte le entrate non vincolate per legge nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali non redditizi.

     Anche il Ministero dell'Interno si é interessato alla problematica del dissesto finanziario e con circolare n. 16/86 del 9 agosto 1986 ha richiesto alcune notizie a mezzo di appositi questionari, al fine dell'acquisizione degli elementi di conoscenza per lo studio e la predisposizione di eventuali iniziative legislative. Non risulta però che la circolare ministeriale abbia avuto concreto seguito, se non a livello di studi.

     Le cause del fenomeno invero possono essere molteplici ma sono essenzialmente riconducibili a due fattori.

     Il primo ha riferimento a debiti di competenza di esercizi precedenti, di rilevante entità, non fronteggiabili con gli ordinari mezzi di bilancio, che si manifestano spesso a seguito di sentenze in tutta la loro gravità atteso che la sorte capitale originaria viene in tali casi gravata da interessi, rivalutazioni e spese legali; il secondo è collegato ad assunzioni di personale effettuate pur nel rispetto delle limitazioni quantitative imposte dalle leggi finanziarie, senza tener conto, però, delle difficoltà di bilancio connesse al reperimento dei fondi per fronteggiare i nuovi oneri per retribuzioni, contributi etc.

     Il problema non ha purtroppo soluzioni miracolistiche sia perché non è consentito il ricorso a mutui per il finanziamento di debiti fuori bilancio sia perché non esistono possibilità legislative di provvidenze straordinarie da parte del Ministero dell'Interno, della Regione o da altri enti.

     A parte quindi la possibilità di utilizzazione dell'eventuale avanzo di amministrazione o l'utilizzazione di entrate una tantum per il pagamento di oneri di analoga natura, l'unica potenziale maggiore capacità di spesa è collegata allo sfruttamento massimo di tutte le possibilità e facoltà offerte dal legislatore come discrezionalità di scelta delle amministrazioni ma che, in questi casi, deve ritenersi che si trasformino in obblighi e che concernono sia entrate tributarie che extratributarie e patrimoniali.

     Tali possibilità possono così sintetizzarsi:

     a) Servizi a domanda individuale

     E' noto che il legislatore nazionale ha posto l'obbligo di coprire almeno il 32% per il 1987 ed il 36% per il 1988 dei costi dei servizi a domanda individuale mediante tariffe a carico degli utenti, contribuzioni ed entrate a specifica destinazione (in Sicilia fondi legge 1/79) (art. 2 D.L. 359).

     E' ovvio che in questo caso l'alternatività offerta dal legislatore può essere accantonata e che i costi possono essere coperti, esclusivamente con tariffe a carico degli utenti fino ad arrivare alla loro totale copertura (100%); verrà in tal modo a liberarsi una quota più o meno consistente, corrispondente a quella parte (64% per il 1988) altrimenti gravante sul bilancio e che in tal modo viene ad essere disponibile per il finanziare in tutto o in parte quelle spese che diversamente non troverebbero copertura finanziaria.

     La tematica esposta è ovviamente applicabile anche a quei servizi a domanda individuale che, per la loro natura, rientrano fra quelli finanziabili con i fondi della legge regionale n. 1 del 1979 (colonie, refezione etc.)

     b) Addizionali sui consumi energetici

     Andrebbe in ogni caso applicata e nelle aliquote massime, ancorché sia soltanto una facoltà discrezionale e quindi legata ad una scelta dell'amministrazione locale (art. 15 D.L. 359/87 e art. 15 D.L. 318/86).

     c) Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi

     La percentuale prevista al comma 8-bis dell'art. 16 del D.L. 359 (60% del costo complessivo di erogazione del servizio) costituisce il gettito minimo che la tassa deve procurare alle finanze comunali. Nulla proibisce però che le aliquote della tassa e una più attenta politica di ricerca degli evasori possano spingere il gettito della tassa sino al limite del 100% del costo del servizio.

     d) Proventi degli acquedotti, canone per la raccolta e la depurazione delle acque

     Vale lo stesso discorso fatto per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti.

     Relativamente al canone per la raccolta e la depurazione delle acque vanno applicate le aliquote massime consentite così come per tutte le altre entrate patrimoniali e extratributarie.

 

44§ 6 - Entrate a specifica destinazione.

 

     L'art. 11 del D.L. n. 359 convertito con la legge 440 consente che i comuni e le province possono utilizzare, in termini di cassa, entrate a specifica destinazione per pagamento di spese correnti, per sopperire a momentanee deficienze di cassa per ritardi nei flussi finanziari o altre cause.

     Sorge il problema della possibilità dell'applicazione della norma ai fondi assegnati con leggi regionali quali, ad esempio, la n. 38 del 1978, concernente finanziamenti per i comuni terremotati, o la più recente legge 6 marzo 1986 n. 9, che prevede finanziamenti alle amministrazioni provinciali per le funzioni ivi trasferite, atteso il loro generico vincolo di destinazione.

     Più particolarmente la questione interessa i fondi assegnati con la legge 2 gennaio 1979, n. 1, per la specifica prescrizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 19, secondo la quale i comuni possono utilizzare le somme assegnate sui fondi previsti dallo stesso articolo esclusivamente per le finalità previste nella stessa legge.

     Preliminarmente è intanto da avvertire che, secondo un principio ormai generalmente accettato, qualora una nuova normativa nazionale non trovi ostacolo in una norma regionale che disponga in contrasto, va senz'altro applicata anche nel territorio dell'isola, anche in presenza di legislazione esclusiva ai sensi degli artt. 14 e 15 dello Statuto; a maggior ragione in caso di legislazione concorrente.

     E' pertanto necessario procedere ad una corretta interpretazione della disposizione regionale sopra richiamata per accertare se possa porsi in contrasto con la nuova norma statale di cui si discute l'applicazione.

     La questione va limitata in questa sede soltanto ai fondi per servizi che entrano direttamente nella disponibilità dei comuni senza altro obbligo se non quello dell'approvazione da parte del Consiglio di un programma annuale di utilizzazione da comunicare alla Presidenza della Regione; diverso è invece il caso dei fondi per investimenti, tenuto conto che non entrano, anche dopo l'assegnazione, nella disponibilità di cassa del comune ma vengono prelevati di volta in volta al momento dell'effettivo pagamento ai creditori e che la loro utilizzazione, anche in termini di cassa, è specificatamente disciplinata per legge regionale.

     Limitatamente, pertanto, ai fondi per servizi di cui alla legge n. 1 del 1979 e conseguentemente a tutti i fondi assegnati genericamente ai comuni ed alle province per l'espletamento di funzioni correnti e che entrano nella disponibilità di cassa degli enti locali, questo Assessorato ritiene che la questione vada risolta positivamente nel senso che vada senz'altro applicata la norma nazionale che consente, si ripete, l'utilizzazione, in termini di cassa, di entrate a specifica destinazione.

     Si ritiene infatti che l'utilizzazione in termini di cassa non alteri in alcun modo la destinazione delle somme che resta vincolata ai servizi previsti nell'ambito della stessa legge ed al piano d'utilizzazione approvato dal Consiglio: la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 19 della legge 1 va senz'altro riferita infatti alla effettiva destinazione delle somme da programmare attraverso un piano di destinazione e con imputazione contabile a stanziamenti di competenza appositamente previsti; certamente non può riferirsi invece alla momentanea utilizzazione, in termini di cassa, che non era negli intendimenti del legislatore regionale e che è quindi senz'altro possibile in esecuzione dell'art. 11 del D.L. 359 del 1987.

     Ovviamente la momentanea utilizzazione dei fondi in parola è sottoposta a limiti e condizioni inderogabili che possono così riassumersi:

     1) Il prelevamento dei fondi non può essere superiore alla eventuale anticipazione di tesoreria che potrebbe essere contratta ai sensi dell'art. 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e non può quindi superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente relativamente ai primi tre titoli dell'entrata;

     2) In correlazione alla utilizzazione delle somme a destinazione vincolata, viene corrispondentemente ridotta una uguale quota dell'anticipazione di tesoreria che è possibile contrarre;

     3) Al più presto possibile ma, comunque, al primo introito di somme non vincolate, deve essere immediatamente ricostituita la consistenza delle somme utilizzate;

     4) Debbono essere tassativamente conteggiati e versati sul relativo conto di tesoreria intestato al Fondo per servizi, gli interessi non maturati sulle somme momentaneamente utilizzate, in termini di cassa, per scopi diversi da quelli ai quali sono destinati e per cui sono stati concessi i relativi finanziamenti.

 

44§ 7 - Esercizio provvisorio.

 

     L'art. 1-bis del D.L. 359 introdotto con la legge di conversione ha prescritto che l'esercizio provvisorio del bilancio delle provincie, dei comuni e dei relativi consorzi non può essere superiore a quattro mesi.

     La norma va collegata all'art. 15 del D.P.R. 1 giugno 1979, n. 421, che aveva a suo tempo disciplinato l'assunzione di impegni e il pagamento, in mancanza di bilancio regolarmente esecutivo, e con l'art. 1-quater del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131 che stabilisce il termine entro il quale deve essere approvato il bilancio di previsione.

     Le problematiche che emergono appaiono di non semplice soluzione ed assumono particolare rilievo in quanto per la prima volta dall'inizio della graduale riforma della finanza locale datata 1978, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 deve essere deliberato entro un termine compreso nell'esercizio in corso (15 dicembre) e quindi prima dell'inizio del nuovo anno finanziario.

     Il rispetto dei termini previsti dall'art. 1-quater del D.L. 55 impone dal prossimo anno la rigorosa applicazione delle norme relative all'esercizio provvisorio e, pertanto. sembra opportuno formulare alcune considerazioni e precisazioni che assicurino uniformità di indirizzo e di comportamento in tutto il territorio della regione siciliana.

     Si osserva:

     1) L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre (art. 2, secondo comma, D.P.R. 421); ne consegue che il riferimento temporale di quattro mesi contenuto nell'art. 1-bis del D.L. 359 non può che essere riferito al 1° gennaio e pertanto scade, in ogni caso, inderogabilmente il 30 aprile.

     2) Il bilancio di previsione deve essere deliberato entro il 15 dicembre e quindi prima dell'inizio del nuovo anno finanziario; ne consegue che con il 1° gennaio si applicano le disposizioni sull'esercizio provvisorio contenute nell'art. 1-bis del D.L. 359 e nell'art. 15 del D.P.R. 421.

     3) L'art. 15 del D.P.R. 421 disciplinava implicitamente l'esercizio provvisorio del bilancio senza precisarne la durata o, più

specificatamente, il termine finale; il termine iniziale faceva infatti riferimento alla data di approvazione del bilancio con la locuzione «nelle more, dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo regionale di controllo» che deve ritenersi superata dal coordinamento della norma con l'art. 1-bis del D.L. 359.

     4) A parere di questo Assessorato, ove il bilancio sia stato deliberato entro il 31 dicembre, con il 1° gennaio inizia automaticamente l'esercizio provvisorio del bilancio che cesserà con la sua esecutività o, in ogni caso, al 30 aprile; viceversa, ove il bilancio non sia stato ancora deliberato al 31 dicembre, l'esercizio provvisorio può essere egualmente autorizzato dal Consiglio con apposito atto deliberativo e decorre dal 1° gennaio o posteriormente se deliberato in data successiva.

     5) Ove necessario se il bilancio non è stato ancora deliberato o se si presume che l'iter del controllo pregiudichi la regolare gestione all'inizio dell'esercizio, potrà essere valutata l'opportunità di munire l'atto relativo all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio della clausola di immediata esecutività ai sensi dell'art. 81 dell'O.E.L..

     6) In vigenza dell'esercizio provvisorio sono pienamente applicabili le disposizioni dell'art. 15 del D.P.R. 421 e pertanto in tale periodo:

     a) non possono essere assunti impegni per ciascun capitolo per importi superiori a quelli definitivamente previsti nell'ultimo bilancio approvato;

     b) sono escluse dalla suddetta limitazione le spese tassativamente regolate dalla legge;

     c) i pagamenti in conto competenza non possono superare il limite mensile di un dodicesimo delle somme impegnabili come detto alla lett. a):

     d) sono escluse dalla limitazione per dodicesimi le spese non suscettibili di frazionamento.

     Conclusivamente si possono quindi formulare le seguenti ipotesi:

 

1° - Il bilancio viene deliberato entro il 31 dicembre.

     Con il 1° gennaio inizia ope legis l'esercizio provvisorio che pertanto non necessita, in questo caso, di alcun atto deliberativo.

     L'esercizio provvisorio cesserà alla data di esecutività del bilancio e comunque il 30 aprile.

 

2° - Il bilancio viene deliberato dopo il 31 dicembre ma prima del 30 aprile.

     Il Consiglio Comunale o Provinciale può autorizzare l'esercizio provvisorio con apposito atto deliberativo con decorrenza 1° gennaio o da data posteriore se deliberato successivamente.

     Anche in questo caso l'esercizio provvisorio cesserà con l'esecutività del bilancio e, comunque al 30 aprile.

 

3° - Il bilancio viene deliberato dopo il 30 aprile.

     Il Consiglio può autorizzare l'esercizio provvisorio a decorrere dal 1° gennaio e fino al 30 aprile.

     Trascorsa tale data, però, non potrà essere più operato alcun pagamento né assunti impegni in conto della competenza dell'esercizio, fino alla data di esecutività del bilancio perdendo rilievo, al riguardo, in tal caso, l'adozione della delibera di approvazione del bilancio da parte del Consiglio.

 

44§ 8 - Trasmissioni atti e conclusioni.

 

     Contemporaneamente all'inoltro al Ministero dell'Interno della certificazione sul bilancio di previsione di cui al terzo comma dell'art. 4 del D.L. 359, gli organi di controllo trasmetteranno a questo Assessorato copia dei seguenti atti:

     a) Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio;

     b) Bilancio annuale di previsione;

     c) Relazione previsionale e programmatica per il triennio 1988/1990;

     d) Bilancio pluriennale per il triennio 1988/1990;

     e) Certificato sul bilancio;

     f) Deliberazione consiliare relativa all'adeguamento delle tariffe ed a tutti gli adempimenti connessi al bilancio. Gli enti locali, pertanto, dovranno inviare alla Commissione Provinciale di Controllo adeguato numero di copie dei predetti atti.

     Attesa la rilevanza delle questioni trattate e la loro refluenza sulla gestione finanziaria, si raccomanda l'esatta osservanza della presente circolare e degli adempimenti prescritti, con particolare riferimento alla tempestiva trasmissione delle notizie e degli atti richiesti. Questo Assessorato resta, in ogni caso, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.