§ IV.5.R/36 - R.R. 6 giugno 2011, n. 11.
Regolamento attuativo l.r. 1° agosto 2003, n. 11 e r.r. 11 marzo 2011, n. 3: Modalità di organizzazione, durata e materie dei corsi professionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 fiere, mercati e commercio
Data:06/06/2011
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Oggetto del regolamento
Art. 2.  Principi ispiratori
Art. 3.  Soggetti ammessi alla gestione e affidamento dei corsi di formazione
Art. 4.  Materie di insegnamento, partecipazione ed esami dei corsi
Art. 5.  Commissione esaminatrice
Art. 6.  Norme transitorie e finali


§ IV.5.R/36 - R.R. 6 giugno 2011, n. 11.

Regolamento attuativo l.r. 1° agosto 2003, n. 11 e r.r. 11 marzo 2011, n. 3: Modalità di organizzazione, durata e materie dei corsi professionali.

(B.U. 10 giugno 2011, n. 91)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

 

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

 

Visto il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

 

Vista la Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 ed, in particolare, l’art. 14;

 

Vista la Legge regionale 1 agosto 2003, n. 11;

 

Visto il Regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 3

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1183 del 31 maggio 2011 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

Il seguente Regolamento:

 

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente provvedimento è la disciplina dell’attività formativa della regione relativa ai corsi di formazione il cui superamento costituisce requisito professionale per l’esercizio dell’attività commerciale al dettaglio, all’ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 4 del Regolamento regionale 11 marzo 2011 n. 3.

 

2. Ai fini del presente regolamento si considerano:

- per il commercio in sede fissa le norme previste dalla legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 “Nuova disciplina del commercio”, come modificata dalla l.r. 1/2004, 39/2006, 5/2008 e 10/2009;

- per il commercio su aree pubbliche le norme previste dalla legge regionale 24 luglio 2001, n. 18 “Disciplina del commercio su aree pubbliche”;

- per la somministrazione di alimenti e bevande le norme previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”.

- per le norme in materia di formazione professionale la l.r. 7 Agosto 2002, n. 15 “Riforma della formazione professionale” così come modificata dalle l. r. n. 9 del 12 maggio 2006 e n. 32 del 2 novembre 2006.

 

     Art. 2. Principi ispiratori

1. L’attività formativa regionale, in conformità con le disposizioni nazionali e regionali in materia di formazione professionale, si ispira ai seguenti principi generali:

- elevata qualità della formazione, anche in considerazione degli effetti giuridici che dalla stessa discendono;

- gradualità del progetto di elevazione del livello formativo generale;

- garanzia di omogeneità dei livelli minimi di formazione a livello regionale, mediante procedure uniformi di espletamento di prove finali;

- integrabilità dei programmi formativi di base e loro personalizzazione in relazione a specifiche esigenze e caratteristiche dei diversi contesti territoriali, con particolare riguardo alle aree intensamente interessate da fenomeni turistici;

- contenimento dei costi di accesso alla formazione, con particolare riferimento alla riqualificazione della piccola impresa;

- garanzie di un’ampia ed efficiente offerta formativa attraverso l’individuazione di una pluralità di soggetti qualificati che possono essere ammessi alla gestione dei corsi.

 

     Art. 3. Soggetti ammessi alla gestione e affidamento dei corsi di formazione

1. I corsi sono autorizzati secondo normativa, procedure e modalità approvate dai regolamenti provinciali per il riconoscimento dei corsi autonomamente finanziati, in attuazione dell’art. 8 lett. g) della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 15.

 

2. Per garantire una ampia ed efficiente offerta formativa, i corsi possono essere gestiti:

a. dalle strutture incaricate dell’assistenza tecnica alle imprese, di cui all’art. 22 della l.r. 11/03;

b. dagli enti di formazione accreditati presso la Regione Puglia;

c. Dagli organismi formativi che ottengano il riconoscimento previsto nelle linee guida contenute nell’allegato 1 della D.G.R n. 172 del 26 febbraio 2007 pubblicata sul BURP n. 44 del 27 marzo 2007.

 

3. I corsi di formazione devono avere durata non inferiore al minimo di ore individuato nel successivo art. 4 e svolgersi nell’arco temporale di tre mesi.

4. Per l’ammissione a detti corsi è necessario aver compiuto il 18° anno di età.

 

5. L’attuazione dei corsi avviene con le modalità definite dall’Assessorato regionale alla Formazione Professionale e secondo i Regolamenti approvati dalle Amministrazioni provinciali competenti.

 

     Art. 4. Materie di insegnamento, partecipazione ed esami dei corsi

1. Nei corsi sono impartiti insegnamenti per le materie e per le ore minime indicate nello schema seguente:

 

Materia

Ore minime di insegnamento

 

 

Scenario distributivo

4

Tutela ed informazione del consumatore

8

Elementi di legislazione commerciale

16

Salute e sicurezza sul lavoro

14

Elementi di gestione e di marketing aziendale

18

Normativa sull’igiene dei prodotti alimentari

10

Responsabilità civili, penali e amministrative

10

Normative sull’etichettatura, la denominazione di alimenti e bevande e la pubblicità dei prezzi

10

Normativa per la vendita di bevande alcoliche

10

Tecniche di conservazione dei prodotti alimentari

5

Tecniche di pulizia e sanificazione

5

Processi e metodi di stoccaggio degli alimenti

10

TOTALE

120

 

2. L’iscrizione ai corsi può essere effettuata presso uno qualsiasi degli enti autorizzati alla gestione operanti nella regione, indipendentemente dal comune di residenza dell’interessato.

 

3. Al termine di ciascun corso è previsto un esame finale, articolato in una prova scritta ed una orale, con le modalità definite dall’Assessorato Regionale alla Formazione professionale.

 

4. Sono ammessi a sostenere la prova scritta coloro che abbiano regolarmente frequentato i corsi almeno per il 75% delle ore obbligatorie previste.

 

5. La prova scritta consiste nella risoluzione, nel tempo massimo di un’ora ed alla presenza della commissione d’esame, di trenta domande a risposta multipla e si considera superata da parte di chi ha dato risposta esatta ad almeno ventuno domande.

 

7. La prova scritta e la prova orale, consistente in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza del candidato delle materie di insegnamento, si svolge nella data fissata dall’Assessorato provinciale alla Formazione Professionale. Della data e del luogo di svolgimento della prova orale è data comunicazione agli interessati a cura dell’ente gestore.

 

8. Ai candidati che abbiano superato le prove finali, l’ente che ha gestito il relativo corso rilascia un attestato di frequenza, con le modalità stabilite dall’Assessorato provinciale alla Formazione Professionale e costituisce requisito professionale per l’esercizio dell’attività commerciale e di somministrazione ai sensi dell’art. 4 del R.R. 11 marzo 2011 n. 3.

 

     Art. 5. Commissione esaminatrice

1. Le prove finali si svolgono dinanzi ad una commissione esaminatrice così composta:

a) un rappresentante dell’Amministrazione provinciale alla Formazione Professionale, che assume la presidenza;

b) un esperto designato dall’associazione di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentativa a livello provinciale;

c) un esperto designato dall’associazione dei consumatori, riconosciuta ai sensi dell’art. 5 della legge 30 luglio 1998 n. 281, maggiormente rappresentativa a livello provinciale;

d) un esperto designato dal sindacato dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativo a livello provinciale;

e) un rappresentante della Camera di Commercio della provincia di competenza;

f) un rappresentante della ASL competente per territorio;

g) due docenti scelti tra quelli che hanno tenuto il corso.

 

2. Per i corsi autonomamente finanziati a ciascun componente la commissione esaminatrice spetta un gettone di presenza, con oneri a carico del gestore, secondo le modalità stabilite dall’Assessorato Provinciale alla Formazione Professionale nei limiti stabiliti dalla Giunta Regionale con deliberazione 26 giugno 2007, n. 986.

 

     Art. 6. Norme transitorie e finali

1. Sono considerati in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 4 del R.R. 3/2011 coloro che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, siano già in possesso di un attestato di frequenza ad un corso abilitante regolarmente riconosciuto.

 

2. I corsi abilitanti regolarmente riconosciuti e in fase di svolgimento alla data di pubblicazione del presente regolamento sono portati a termine nel rispetto della disciplina previgente.

 

3. I corsi abilitanti da espletare e regolarmente riconosciuti alla data di pubblicazione del presente regolamento vengono adeguati alle disposizioni del r.r. 3/2011 e del presente provvedimento.

4. Per tutto quanto non previsto restano confermate le disposizioni della l.r. 15 del 7 agosto 2002.

4. È abrogato il R.R. 23 dicembre 2004, n. 14.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.