§ IV.5.R/8 - R.R. 23 dicembre 2004, n. 14.
Regolamento attuativo L.R. 1 agosto 2003, n. 11, art. 2, comma 1, lett. c): “Modalità di organizzazione, durata e materie dei corsi professionali”.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 fiere, mercati e commercio
Data:23/12/2004
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Oggetto e principi ispiratori.
Art. 2.  Soggetti ammessi alla gestione dei corsi.
Art. 3.  Affidamento dei corsi di formazione.
Art. 4.  Materie di insegnamento, partecipazione ed esami dei corsi.
Art. 5.  Testi per i corsi.
Art. 6.  Commissione esaminatrice.
Art. 7.  Norma transitoria e finale.


§ IV.5.R/8 - R.R. 23 dicembre 2004, n. 14. [1]

Regolamento attuativo L.R. 1 agosto 2003, n. 11, art. 2, comma 1, lett. c): “Modalità di organizzazione, durata e materie dei corsi professionali”.

(B.U. 23 dicembre 2004, n. 154 suppl.).

 

Art. 1. Oggetto e principi ispiratori.

     1. Il presente provvedimento disciplina l’attività formativa della Regione relativa ai corsi di formazione il cui superamento costituisce requisito professionale per l’esercizio dell’attività commerciale al dettaglio in sede fissa, su area pubblica o all’ingrosso ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 11 del 1° agosto 2003 per il settore alimentare [2].

     2. La Regione favorisce inoltre le iniziative volte alla riqualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale ai sensi dei commi 1,2,3 dell’art. 22 della L.R. n. 11/2003.

     [3. I corsi professionali vengono realizzati in maniera distinta per i settori alimentari e misto e per i settori non alimentari.] [3]

     [4. Il possesso del titolo per il settore alimentare e misto abilita anche all’esercizio di attività per i soli settori non alimentari.] [4]

     [5. Il possesso del diploma di istituto secondario abilita all’esercizio di attività per i soli settori non alimentari.] [5]

     6. L’attività formativa regionale, in conformità con le disposizioni nazionali e regionali in materia di formazione professionale , si ispira ai seguenti principi generali:

     - elevata qualità della formazione, anche in considerazione degli effetti giuridici che dalla stessa discendono;

     - gradualità del progetto di elevazione del livello formativo generale;

     - garanzia di omogeneità dei livelli minimi di formazione a livello regionale, mediante procedure uniformi di espletamento di prove finali;

     - integrabilità dei programmi formativi di base e loro personalizzazione in relazione a specifiche esigenze e caratteristiche dei diversi contesti territoriali, con particolare riguardo alle aree intensamente interessate da fenomeni turistici;

     - contenimento dei costi di accesso alla formazione, con particolare riferimento alla riqualificazione della piccola impresa;

     - garanzie di un’ampia ed efficiente offerta formativa, attraverso l’individuazione di una pluralità di soggetti qualificati che possono essere ammessi alla gestione dei corsi.

 

     Art. 2. Soggetti ammessi alla gestione dei corsi.

     1. I corsi potranno essere autorizzati, quali corsi autonomamente finanziati, secondo normativa, procedure e modalità in vigore. In tal caso, al fine di garantire una ampia ed efficiente offerta formativa, stimolando l’elevazione qualitativa ed il contenimento dei costi di accesso ad essa, i corsi possono essere gestiti :

     a. dalle Camere di Commercio e le strutture di formazione da esse promosse;

     b. dalle strutture incaricate dell’assistenza tecnica alle imprese, di cui all’art .22 della L.R. 11/03.

     2. I corsi di formazione devono avere durata non inferiore al minimo di ore individuato nel successivo art. 4 e svolgersi nell’arco temporale di tre mesi.

     3. Per l’ammissione a detti corsi è necessario aver compiuto il 18° anno di età.

     4. I suddetti corsi di formazione potranno essere finanziati nell’ambito degli avvisi pubblici emanati con le procedure di cui alla L.R. 15/02

 

     Art. 3. Affidamento dei corsi di formazione.

     L’attuazione dei corsi avverrà, sia per l’attività finanziata che per quella autofinanziata, con le modalità in vigore, come definite dall’Assessorato Regionale alla Formazione Professionale.

 

     Art. 4. Materie di insegnamento, partecipazione ed esami dei corsi.

     1. Nei corsi sono impartiti insegnamenti per le materie e per le ore minime come di seguito indicato:

 

Materia

Ore minime d'insegnamento

Scenario distributivo

4

Tutela ed informazione del consumatore

8

Elementi di legislazione commerciale

16

Salute e sicurezza sul lavoro

14

Elementi di gestione e di marketing aziendale

18

Normativa sull’igiene dei prodotti alimentari

10

TOTALE

70 [6]

 

     2. L’iscrizione ai corsi può essere effettuata presso uno qualsiasi degli enti autorizzati alla gestione operanti nella regione, indipendentemente dal comune di residenza dell’interessato.

     3. Al termine di ciascun corso è previsto un esame finale, articolato in una prova scritta ed una orale, con le modalità definite dall’Assessorato Regionale alla Formazione professionale.

     4. Sono ammessi a sostenere la prova scritta coloro che abbiano regolarmente frequentato i corsi almeno per il 75% delle ore obbligatorie previste.

     5. La prova scritta consiste nella risoluzione, nel tempo massimo di un’ora ed alla presenza di almeno tre membri della commissione d’esame, di trenta domande a risposta multipla e si considera superata da parte di chi ha dato risposta esatta ad almeno ventuno domande, di cui almeno 5 sulla normativa sull’igiene dei prodotti alimentari ed almeno 3 in materia di tutela del consumatore. Le domande d’esame rispetto alle materie di insegnamento sono ripartite nel modo seguente:

     a) Tutela ed informazione del consumatore 6;

     b) Elementi di legislazione commerciale 5;

     c) Salute e sicurezza sul lavoro 5;

     d) Elementi di gestione e di marketing aziendale 6;

     e) Normativa sull’igiene dei prodotti alimentari 8. [7]

     [6. Per i settori non alimentari la prova scritta consiste nella risoluzione nel tempo massimo di un’ora ed alla presenza di almeno tre membri della commissione d’esame, di trenta domande a risposta multipla e si considera superata da parte di chi ha dato risposta esatta ad almeno ventuno domande, di cui almeno 5 in materia di tutela del consumatore. Le domande d’esame rispetto alle materie di insegnamento sono ripartite nel modo seguente:

     a) Tutela ed informazione del consumatore 9;

     b) Elementi di legislazione commerciale 6;

     c) Salute e sicurezza sul lavoro 7;

     d) Elementi di gestione e di marketing aziendale 8.] [8]

     7. La prova scritta e la prova orale, consistente in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza del candidato delle materie di insegnamento, si svolge nella data fissata dall’Assessorato Regionale alla Formazione Professionale. Della data e del luogo di svolgimento della prova orale è data comunicazione agli interessati a cura dell’ente gestore.

     8. Ai candidati che abbiano superato le prove finali, l’ente che ha gestito il relativo corso rilascia un attestato di frequenza, con le modalità stabilite dall’Assessorato Regionale alla Formazione Professionale, costituisce requisito professionale per l’esercizio dell’attività commerciale relativa al settore merceologico oggetto del corso ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/03.

 

     Art. 5. Testi per i corsi.

     1. Ciascun ente cui è demandata la gestione di un corso di formazione ha facoltà di scegliere liberamente i libri di testo e l’altro materiale didattico necessario ai partecipanti ai corsi stessi al fine di .

     a) uniformare i livelli minimi di preparazione a livello regionale;

     b) stabilizzare e rendere maggiormente trasparente il quadro formativo regionale, mediante la maggiore certezza dei contenuti didattici;

     c) Integrare la formazione dei partecipanti mediante cognizioni, notizie, problematiche relative alla specifica realtà distributiva ed economica della Regione;

 

     Art. 6. Commissione esaminatrice.

     1. Le prove finali dei corsi si svolgono dinanzi ad una commissione esaminatrice così composta:

     a) un rappresentante dell’Amministrazione regionale alla Formazione Professionale, che assume la presidenza;

     b) un rappresentante dell’Assessorato regionale al Commercio;

     c) un esperto designato dall’associazione di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentativa a livello provinciale;

     d) un esperto designato dall’associazione dei consumatori, riconosciuta ai sensi dell’art. 5 della legge 30 luglio 1998 n. 281, maggiormente rappresentativa a livello provinciale;

     e) un esperto designato dal sindacato dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativo a livello provinciale;

     f) un rappresentante della Camera di Commercio della provincia di competenza.

     2. Per i corsi autonomamente finanziati a ciascun componente la commissione esaminatrice spetta un gettone di presenza, secondo le modalità stabilite dall’Assessorato Regionale alla Formazione Professionale con oneri a carico del gestore.

 

     Art. 7. Norma transitoria e finale. [9]

     [1 Sono considerati in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 6 della L.R. 11/03:

     a) coloro che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono già titolari di un’attività commerciale per i settori non alimentari;

     b) coloro che erano iscritti al registro esercenti il commercio di cui alla legge 426/71.]

 

     Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 “ Statuto della Regione Puglia”.


[1] Abrogato dall'art. 6 del R.R. 6 giugno 2011, n. 11.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 12 gennaio 2007, n. 3.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 del R.R. 12 gennaio 2007, n. 3.

[4] Comma abrogato dall'art. 1 del R.R. 12 gennaio 2007, n. 3.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 del R.R. 12 gennaio 2007, n. 3.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 del R.R. 12 gennaio 2007, n. 3.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 12 gennaio 2007, n. 3.

[8] Comma abrogato dall'art. 3 del R.R. 12 gennaio 2007, n. 3.

[9] Articolo abrogato dall'art. 4 del R.R. 12 gennaio 2007, n. 3.