Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 istruzione professionale |
Data: | 05/12/2011 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 |
Art. 2. Modifiche e integrazioni all’articolo 23 della l.r. 15/2002 |
Art. 3. Modifica della rubrica dell’articolo 24 della l.r. 15/2002 |
Art. 4. Modifica all’ articolo 25 della l.r. 15/2002 |
§ III.3.31 - L.R. 5 dicembre 2011, n. 32.
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), come modificata dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 32 (Misure urgenti in materia di formazione professionale), in materia di accreditamento degli organismi formativi.
(B.U. 9 dicembre 2011, n. 191)
Art. 1. Modifica all’articolo 8 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 (Funzioni delle province) della
Art. 2. Modifiche e integrazioni all’articolo 23 della
1. All’articolo 23 (Organismi attuatori) della
a) all’alinea del comma 1, dopo le parole: “apposite convenzioni”, sono inserite le seguenti: “oppure atti unilaterali d’obbligo”;
b) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: “privati”, le parole: “senza fine di lucro” sono soppresse;
c) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“b) enti privati che non svolgono per statuto attività di formazione professionale, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all’assunzione presso gli stessi;”;
d) le lettere c), d) ed e) del comma 1 sono soppresse;
e) all’alinea del comma 2, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett.a), della
f) all’alinea del comma 2, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett.a), della
g) la lettera c) del comma 2, come modificata dall’articolo 1, comma 1, lett. b), della
“c) applichino ai propri dipendenti e, ove compatibili, ai propri collaboratori autonomi, anche occasionali, il Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque, ove più favorevoli, i trattamenti economici e normativi previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore della formazione professionale.”;
h) al comma 3, dopo le parole: “le convenzioni”, sono inserite le seguenti: “oppure atti unilaterali d’obbligo”.
Art. 3. Modifica della rubrica dell’articolo 24 della
1 La rubrica dell’articolo 24 (Accreditamento delle strutture formative) della
Art. 4. Modifica all’ articolo 25 della
1. L’articolo 25 della l.r.15/2002, come modificato dall’articolo 1, comma 3, della
“Art. 25 (Elenco regionale degli organismi formativi)
1. E’ istituito, presso il Servizio formazione professionale, l’elenco regionale degli organismi, previsto al comma 1 dell’articolo 23, accreditati per lo svolgimento delle attività formative.
2. L’iscrizione nell’elenco costituisce condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di formazione professionale previste e finanziate dalla presente legge.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della