§ III.3.31 - L.R. 5 dicembre 2011, n. 32.
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), come modificata dalla legge regionale 2 novembre 2006, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione professionale
Data:05/12/2011
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15
Art. 2.  Modifiche e integrazioni all’articolo 23 della l.r. 15/2002
Art. 3.  Modifica della rubrica dell’articolo 24 della l.r. 15/2002
Art. 4.  Modifica all’ articolo 25 della l.r. 15/2002


§ III.3.31 - L.R. 5 dicembre 2011, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), come modificata dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 32 (Misure urgenti in materia di formazione professionale), in materia di accreditamento degli organismi formativi.

(B.U. 9 dicembre 2011, n. 191)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 (Funzioni delle province) della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), dopo le parole: “alla stipula e alla revoca delle convenzioni”, sono inserite le seguenti: “oppure atti unilaterali d’obbligo”.

 

     Art. 2. Modifiche e integrazioni all’articolo 23 della l.r. 15/2002

1. All’articolo 23 (Organismi attuatori) della l.r. 15/2002 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all’alinea del comma 1, dopo le parole: “apposite convenzioni”, sono inserite le seguenti: “oppure atti unilaterali d’obbligo”;

b) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: “privati”, le parole: “senza fine di lucro” sono soppresse;

c) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“b) enti privati che non svolgono per statuto attività di formazione professionale, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all’assunzione presso gli stessi;”;

d) le lettere c), d) ed e) del comma 1 sono soppresse;

e) all’alinea del comma 2, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett.a), della legge regionale 2 novembre 2006, n.32 (Misure urgenti in materia di formazione professionale), dopo le parole: “le convenzioni sono stipulate”, sono inserite le seguenti: “e gli atti unilaterali d’obbligo sono sottoscritti”;

f) all’alinea del comma 2, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett.a), della l.r. 32/2006, dopo le parole: “ accreditamento e di certificazione”, le parole: “delle strutture e dei relativi organismi”, sono sostituite dalle seguenti: “degli organismi formativi”;

g) la lettera c) del comma 2, come modificata dall’articolo 1, comma 1, lett. b), della l.r. 32/2006, è sostituita dalla seguente:

“c) applichino ai propri dipendenti e, ove compatibili, ai propri collaboratori autonomi, anche occasionali, il Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque, ove più favorevoli, i trattamenti economici e normativi previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore della formazione professionale.”;

h) al comma 3, dopo le parole: “le convenzioni”, sono inserite le seguenti: “oppure atti unilaterali d’obbligo”.

 

     Art. 3. Modifica della rubrica dell’articolo 24 della l.r. 15/2002

1 La rubrica dell’articolo 24 (Accreditamento delle strutture formative) della l.r. 15/2002 è sostituita dalla seguente: ”Accreditamento degli organismi formativi”.

 

     Art. 4. Modifica all’ articolo 25 della l.r. 15/2002

1. L’articolo 25 della l.r.15/2002, come modificato dall’articolo 1, comma 3, della l.r. 32/2006, è sostituito dal seguente:

 

“Art. 25 (Elenco regionale degli organismi formativi)

1. E’ istituito, presso il Servizio formazione professionale, l’elenco regionale degli organismi, previsto al comma 1 dell’articolo 23, accreditati per lo svolgimento delle attività formative.

2. L’iscrizione nell’elenco costituisce condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di formazione professionale previste e finanziate dalla presente legge.”.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.