§ 6.1.240 - L.R. 1 giugno 2010, n. 15.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:01/06/2010
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Stato di previsione dell'entrata)
Art. 2.  (Stato di previsione della spesa)
Art. 3.  (Indebitamento)
Art. 4.  (Quadro generale riassuntivo)
Art. 5.  (Spese obbligatorie e d'ordine)
Art. 6.  (Garanzie prestate dalla Regione)
Art. 7.  (Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari)
Art. 8.  (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
Art. 9.  (Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2009)
Art. 10.  (Variazioni compensative)
Art. 11.  (Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)
Art. 12.  (Bilancio pluriennale)
Art. 13.  (Destinazione minore spesa del Consiglio regionale)
Art. 14.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 6.1.240 - L.R. 1 giugno 2010, n. 15.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012.

(B.U. 4 giugno 2010, n. 22 - S.O.)

 

Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata)

1. Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A è approvato in euro 16.607.572.411,75 in termini di competenza e in euro 21.701.134.406,00 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2010.

 

     Art. 2. (Stato di previsione della spesa)

1. Il totale generale delle spese di cui all'allegato A è approvato in euro 16.607.572.411,75 in termini di competenza ed in euro 21.701.134.406,00 in termini di cassa.

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2010.

3. Sino al 30 giugno 2010, l'assegnazione delle risorse in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è disposta in relazione ai mesi di gestione.

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2010.

 

     Art. 3. (Indebitamento)

1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2010, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui o ad emettere prestiti obbligazionari per un importo pari a euro 558.428.275,40.

2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o all'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle unità previsionali di base (UPB) DB09021 e UPB DB09043 (ex UPB DB09023) del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012.

 

     Art. 4. (Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2010 con i prospetti di cui all'articolo 17 della l.r. 7/2001 (Allegato A).

 

     Art. 5. (Spese obbligatorie e d'ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 6. (Garanzie prestate dalla Regione)

1. E’ approvato, ai sensi dell’articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all’elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 7. (Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari)

1. E’ approvato il fondo di cui alla UPB DB08022 per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. E’ approvato il fondo di cui alla UPB DB09011 per il cofinanziamento dei programmi comunitari per la spesa corrente.

3. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinziamento dei singoli programmi comunitari [1].

4. [E’ autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinziamento dei singoli programmi comunitari] [2].

 

     Art. 8. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2010 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 353.000.000,00 ed è iscritto nella UPB DB09011 [3].

 

     Art. 9. (Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2009) [4]

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2009, determinato in euro 4.479.851,72 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2010, è utilizzato a parziale copertura del fondo di riserva per le spese di parte corrente derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB DB09011.

 

     Art. 10. (Variazioni compensative)

1. Per l'anno finanziario 2010 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:

a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;

b) occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.

 

     Art. 11. (Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

 

     Art. 12. (Bilancio pluriennale)

1. È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012, allegato alla presente legge (Allegato B).

 

     Art. 13. (Destinazione minore spesa del Consiglio regionale)

1. Al fine di dare concreta attuazione al comma 5 dell’articolo 2 della deliberazione legislativa in tema di legge finanziaria approvata in data 26 maggio 2010, relativo alla modifica del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e s.m.i., il trasferimento corrispondente alla minore spesa sostenuta dal Consiglio regionale per l’anno finanziario 2010 avviene, a modifica dell’allegato A della presente legge, mediante la seguente variazione:

UPB DB09101 – 397.923,60

UPB DB15041 + 397.923,60.

 

     Art. 14. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

Allegato A.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 (Art. 4 comma 1)

(Omissis)

 

 

Allegato B.

Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012 (Art. 10 comma 1)

(Omissis)


[1] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 3 agosto 2010, n. 18.

[2] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 3 agosto 2010, n. 18.

[3] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 3 agosto 2010, n. 18.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 3 agosto 2010, n. 18.