Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 programmazione |
Data: | 24/12/2014 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF) |
Art. 2. (Detrazioni all’addizionale regionale all’IRPEF per carichi di famiglia) |
Art. 3. (Riduzione dell’IRAP per le start up innovative) |
Art. 4. (Rideterminazione di alcuni importi della tassa automobilistica) |
Art. 5. (Disposizioni a favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2014) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) |
Art. 7. (Misura del canone per l'uso energetico e di riqualificazione dell'energia) |
Art. 8. (Norma finale) |
Art. 9. (Entrata in vigore) |
§ 6.2.22 - L.R. 24 dicembre 2014, n. 22.
Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria.
(B.U. 24 dicembre 2014, n. 52 - suppl. n. 2)
Art. 1. (Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF)
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio, nonché per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del
a) per i redditi sino a 15.000,00 euro: 0,39 per cento;
b) per i redditi oltre 15.000,00 euro e sino a 28.000,00 euro: 0,90 per cento;
c) per i redditi oltre 28.000,00 euro e sino a 55.000,00 euro: 1,52 per cento;
d) per i redditi oltre 55.000,00 euro e sino a 75.000,00 euro: 2,09 per cento;
e) per i redditi oltre 75.000,00 euro: 2,10 per cento.
2. Le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF sono differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti a livello nazionale; in caso di modifica di quest'ultimi le maggiorazioni previste dal comma 1 sono applicate sui nuovi scaglioni.
Art. 2. (Detrazioni all’addizionale regionale all’IRPEF per carichi di famiglia)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le detrazioni previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi) sono maggiorate, nell’ambito dell’addizionale regionale all’IRPEF e secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del
2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le detrazioni previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c) del
3. Ai fini della spettanza, della determinazione e della ripartizione delle detrazioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c) e commi seguenti del
Art. 3. (Riduzione dell’IRAP per le start up innovative) [1]
1. Le imprese di cui all’articolo 25 del
Art. 4. (Rideterminazione di alcuni importi della tassa automobilistica)
1. Con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2015 e relativi ai periodi posteriori a tale data gli importi della tassa automobilistica regionale dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di potenza superiore ai 53 kw sono aumentati:
a) del 6 per cento per i veicoli di potenza fino a 100 kw;
b) dell’8 per cento per i veicoli di potenza superiore a 100 kw e fino a 130 kw;
c) del 10 per cento per i veicoli di potenza superiore a 130 kw.
2. Gli aumenti previsti dal comma 1 non si applicano per i veicoli di proprietà delle società di leasing e loro utilizzatori.
Art. 5. (Disposizioni a favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2014)
1. Il tributo speciale a favore della Regione per il conferimento in discarica, di cui alla
1 bis. La minore entrata derivante dall'applicazione del presente articolo, stimata in euro 180.000,00 ed imputabile, in termini di competenza e cassa, allo stati di previsione dell'entrata nell'ambito della UPB A1102 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, è compensata mediante riduzione di euro 180.000,00, in termini di competenza e cassa, dell'importo iscritto nello stato di previsione della spesa nell'ambito della UPB A11011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 [3].
Art. 6. (Modifiche all'articolo 15 della
1. Il comma 2 dell'articolo 15 della
"2. Nella determinazione dei canoni di cui al comma 1, la Giunta regionale si attiene ai principi di cui alla
a) incentivare un uso razionale della risorsa idrica;
b) conseguire, in applicazione del principio 'chi inquina paga ', un adeguato contributo al recupero dei costi, compresi quelli ambientali e della risorsa.".
Art. 7. (Misura del canone per l'uso energetico e di riqualificazione dell'energia)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino all'adozione di un nuovo regolamento della Giunta regionale in attuazione della
a) per l'uso energetico:
1) 42,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw 3.000;
2) 38,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw 1.000 e inferiore a kw 3.000;
3) 36,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw 220 e inferiore a kw 1.000;
4) 33,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw 20 e inferiore a kw 220;
5) 28,50 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione inferiore a kw 20;
b) per l'uso riqualificazione dell'energia:
1) euro 1,00 per ogni kw di potenza nominale di pompaggio.
Art. 8. (Norma finale)
1. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 7 è approvato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, l'articolo 7 è abrogato.
Art. 9. (Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Articolo abrogato dall'art. 74 della
[2] Comma così modificato dall'art. 27 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 27 della