Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.1 norme statutarie |
Data: | 15/03/2001 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44). |
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 17 della L.R. 44/2000). |
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 24 della L.R. 44/2000). |
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 30 della L.R. 44/2000). |
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 32 della L.R. 44/2000). |
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 33 della L.R. 44/2000). |
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 74 della L.R. 44/2000). |
Art. 8. (Integrazione alla L.R. 44/2000. Inserimento del Titolo VI (artt. 81 - 86) relativo a Turismo, Acque minerali e termali). |
Art. 9. (Integrazioni alla L.R. 44/2000. Inserimento del Titolo VII (artt. 87 - 104) relativo a Urbanistica, Edilizia, Aree protette, Trasporti e Viabilità). |
Art. 10. (Integrazioni alla L.R. 44/2000. Inserimento del Titolo VIII (artt. 105 - 135) relativo a Servizi alla persona e alla comunità). |
Art. 11. (Modificazioni alla L.R. 44/2000). |
Art. 12. (Norma finanziaria). |
Art. 13. (Personale). |
Art. 14. (Urgenza). |
§ 1.1.7 - Legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59").
(B.U. 21 marzo 2001, n. 12 - 3° suppl.).
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 1 della
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 17 della
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 24 della
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 30 della
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 32 della
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 33 della
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 74 della
Art. 8. (Integrazione alla
Art. 9. (Integrazioni alla
Art. 10. (Integrazioni alla
Art. 11. (Modificazioni alla
1. Il titolo VI della
Art. 12. (Norma finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della Commissione d'esame di cui all'articolo 99, comma 5, lettera b), della
2. All'individuazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni conferite, si provvede con le modalità di cui all'articolo 16, comma 4 della
Art. 13. (Personale).
1. Alla dotazione organica del ruolo della Giunta regionale è aggiunto, per le rispettive categorie, un numero di posti pari al numero delle unità di personale che transitano alla Regione direttamente o attraverso i finanziamenti sostitutivi.
2. L'esatta quantificazione è definita con provvedimento della Giunta regionale a seguito della emanazione dei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 14. (Urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Sostituisce l'art. 1 della
[2] Modifica la lettera a), comma 1, art. 17 della
[3] Sostituisce il comma 4, art. 24 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[7] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 74 della
[8] Inserisce il Titolo VI nella
[9] Inserisce il Titolo VII nella
[10] Inserisce il Titolo VIII nella