§ 4.11.24 - L.R. 27 luglio 2022, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), alla legge regionale 5 agosto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.11 energia
Data:27/07/2022
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Abrogazione del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 26/2020.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020.
Art. 3.  Sostituzione della rubrica del Capo IV della legge regionale 26/2020.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 26/2020.
Art. 5.  Modifica all'articolo 8 della legge regionale 26/2020.
Art. 6.  Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 26/2020.
Art. 7.  Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 26/2020.
Art. 8.  Modifica alla rubrica del Capo XI della legge regionale 26/2020.
Art. 9.  Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2020.
Art. 10.  Inserimento dell'articolo 19-bis nella legge regionale 26/2020.
Art. 11.  Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 26/2020.
Art. 12.  Modifica all'articolo 23 della legge regionale 26/2020.
Art. 13.  Modifica all'articolo 14-ter della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20.
Art. 14.  Modifica all'articolo 55 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.
Art. 15.  Clausola di invarianza finanziaria.
Art. 16.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.11.24 - L.R. 27 luglio 2022, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), alla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) e alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59").

(B.U. 28 luglio 2022, n. 30 - S.O. n. 3)

 

Art. 1. Abrogazione del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 26/2020.

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico) è abrogato.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 26/2020 è sostituito dal seguente:

"1. Le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico sono affidate, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla presente legge:

a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). L'affidamento a società partecipate avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 26/2020 dopo le parole "di cui al comma 1, lettera b)" sono aggiunte le seguenti: "o lettera c)".

3. Al comma 3 dell'articolo 4 della L.R. 26/2020 dopo le parole "grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico" sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della L.R. 26/2020 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. L'assegnazione della concessione ad una società a capitale misto pubblico-privato avviene a seguito della selezione di un socio privato, svolta con procedura ad evidenza pubblica, che ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento della concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

L'assegnazione della concessione è in ogni caso subordinata:

a) all'acquisizione da parte del socio privato di una quota di capitale sociale non inferiore al 30 per cento;

b) all'assunzione da parte del soggetto selezionato degli obblighi di gestione operativa e di esecuzione delle attività ricomprese nell'oggetto sociale, per il tempo corrispondente alla durata della concessione, assicurando alla società tutte le risorse tecniche, finanziarie, organizzative e di personale necessarie.

3-ter. Alla procedura per l'individuazione del socio privato di cui al comma 3-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 e al regolamento di cui al comma 2 del medesimo articolo, in quanto compatibili.".

 

     Art. 3. Sostituzione della rubrica del Capo IV della legge regionale 26/2020.

1. La rubrica del Capo IV della L.R. 26/2020 è sostituita dalla seguente: "Bando di gara".

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 26/2020.

1. La rubrica dell'articolo 7 della L.R. 26/2020 è sostituita dalla seguente: "Bando di gara".

2. Il comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 26/2020 è sostituito dal seguente:

"1. Il bando per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico riporta i seguenti elementi minimi:

a) la descrizione dell'oggetto della concessione e la durata della stessa;

b) lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le somme dovute al concessionario uscente per i beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), ai sensi dell'articolo 18, comma 1;

c) l'eventuale indennizzo dovuto al concessionario uscente, da parte del concessionario subentrante, per gli investimenti sulle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933, per la parte di bene non ammortizzato;

d) i requisiti per la partecipazione alla procedura di assegnazione;

e) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di assegnazione e della documentazione tecnica e amministrativa da produrre a corredo, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle offerte;

f) le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione, in applicazione delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 11, comma 2, nonché l'inquadramento sulle modalità di svolgimento delle procedure di valutazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

g) gli obblighi specifici e le limitazioni gestionali ai quali sono soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque ai sensi dell'articolo 13;

h) gli obiettivi minimi in termini di miglioramento energetico e di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, da conseguire ai sensi degli articoli 14 e 15, nonché le compensazioni ambientali e territoriali ai sensi dell'articolo 16;

i) le modalità di quantificazione dei canoni dovuti dal concessionario e il relativo valore posto a base di gara;

l) le clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, ai sensi dell'articolo 19;

m) i criteri di valutazione delle proposte progettuali, l'individuazione degli elementi di valutazione dell'offerta, la metodologia di attribuzione del punteggio e i criteri di aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 e dal regolamento della Giunta regionale ivi previsto;

n) i termini e le condizioni per la prestazione delle garanzie provvisorie e definitive a corredo dell'offerta, ai sensi dell'articolo 19-bis.".

 

     Art. 5. Modifica all'articolo 8 della legge regionale 26/2020.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 26/2020 le parole "I soggetti di cui al primo periodo non devono essere stati destinatari di provvedimenti di revoca o decadenza da una concessione per uso idroelettrico." sono soppresse.

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 26/2020.

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 26/2020 le parole "di cui all'articolo 5" sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 26/2020 è sostituito dal seguente:

"2. I requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in relazione all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, alla complessità e alle dimensioni degli impianti da gestire, nonché all'entità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico e di incremento della potenza di generazione e della producibilità, al fine di assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi e delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza. Le domande di partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni devono essere corredate da idonee garanzie, da prestarsi con le modalità e i termini previsti dal bando di gara.".

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 26/2020.

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 26/2020 è sostituito dal seguente:

"1. La valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate avviene nell'ambito di un procedimento unico, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale vigente. In base a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del D.Lgs. 79/1999, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della cultura e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 26/2020 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Il procedimento unico di cui al comma 1, fatte salve le peculiarità relative alla modalità di affidamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), si articola nelle seguenti fasi:

a) indizione della procedura di assegnazione, pubblicazione del bando e invio, qualora previsto, delle lettere di invito per la partecipazione;

b) presentazione delle domande di partecipazione e della relativa documentazione tecnica e amministrativa comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti;

c) valutazione preliminare di ammissibilità delle domande e del possesso dei requisiti di qualificazione;

d) esame delle proposte progettuali presentate, nel corso del quale hanno luogo la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza, nonché, nell'ambito di una conferenza di servizi, la verifica delle condizioni necessarie per l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente;

e) eventuale adeguamento delle proposte progettuali alle prescrizioni stabilite in esito alla fase di cui alla lettera d) e relativa verifica;

f) fissazione del termine per la presentazione dell'offerta economica riferita alle proposte progettuali di cui alla lettera e);

g) valutazione delle proposte progettuali e delle offerte presentate da parte di una commissione giudicatrice, secondo i criteri stabiliti dal bando di gara;

h) aggiudicazione della concessione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

i) emissione del provvedimento unico di concessione e sottoscrizione del relativo disciplinare.

1-ter. Il provvedimento unico di concessione comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza e tutti i titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, pareri, permessi, licenze e atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'esercizio degli impianti e per la realizzazione degli interventi e delle opere previsti nel progetto. Il provvedimento unico di concessione costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

1-quater. La durata massima della fase procedurale di cui al comma 1-bis, lettera d), non può eccedere i trecentosessantacinque giorni.".

3. Il comma 2 dell'articolo 11 della L.R. 26/2020 è sostituito dal seguente:

"2. Le modalità di svolgimento del procedimento unico di cui al presente articolo sono disciplinate con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.".

 

     Art. 8. Modifica alla rubrica del Capo XI della legge regionale 26/2020.

1. Alla rubrica del Capo XI della L.R. 26/2020 dopo le parole "Clausole sociali" sono aggiunte le seguenti: "e garanzie finanziarie".

 

     Art. 9. Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2020.

1. L'articolo 19 della L.R. 26/2020 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. (Clausole sociali)

1. I bandi di gara prevedono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a:

a) assorbire, compatibilmente con il fabbisogno richiesto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal concessionario subentrante, il personale adibito alla gestione dell'impianto idroelettrico oggetto dell'affidamento, risultante nell'organico al momento della pubblicazione del bando di gara, e mantenere i diritti acquisiti dai lavoratori sulla base di contratti nazionali, regionali e territoriali, compresi il trattamento economico, le qualifiche e gli inquadramenti in essere e l'anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge;

b) applicare i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.".

 

     Art. 10. Inserimento dell'articolo 19-bis nella legge regionale 26/2020.

1. Dopo l'articolo 19 della L.R. 26/2020 è inserito il seguente:

"Art. 19 bis. (Garanzie finanziarie)

1. Il soggetto aggiudicatario costituisce una garanzia fideiussoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, a garanzia del rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico e dal relativo disciplinare, compresi gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino dello stato dei luoghi conseguenti all'eventuale rimozione delle opere, nonché del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni assunte.

2. Il bando di cui all'articolo 7 definisce i termini, le condizioni e l'importo della garanzia di cui al comma 1, in rapporto alle caratteristiche della concessione oggetto della procedura di assegnazione e all'entità degli investimenti previsti.

3. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata alla scadenza della concessione. Nel caso in cui sia prevista l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di ripristino dello stato dei luoghi, conseguenti all'eventuale rimozione delle opere, la garanzia è svincolata a seguito della verifica dell'attuazione di tali interventi.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, nelle modalità e con i termini previsti, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.".

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 26/2020.

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della L.R. 26/2020 è sostituito dal seguente:

"1. Il procedimento di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico che interessano il territorio di due o più regioni è disciplinato, in ciascuna regione, dalla normativa in essa vigente. Le specifiche modalità procedimentali da seguire per l'assegnazione delle concessioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, sono definite in accordo tra le regioni interessate, sulla base di protocolli d'intesa approvati dalla Giunta regionale.".

2. Al comma 2 dell'articolo 20 della L.R. 26/2020 dopo le parole "derivazione d'acqua in concessione" sono aggiunte le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera p), del D.Lgs. 79/1999".

 

     Art. 12. Modifica all'articolo 23 della legge regionale 26/2020.

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della L.R. 26/2020 le parole ", nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione" sono soppresse.

 

     Art. 13. Modifica all'articolo 14-ter della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20.

1. Il comma 3 dell'articolo 14-ter della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), come inserito dall'articolo 21 della L.R. 26/2020, è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina con proprio regolamento, secondo i principi di cui all'articolo 15, l'importo unitario della componente fissa, la percentuale della componente variabile, la modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, nonché le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione del canone. L'importo unitario della componente fissa non può essere inferiore a euro 40,00 per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione.".

 

     Art. 14. Modifica all'articolo 55 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.

1. Alla lettera g bis) del comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), come inserita dall'articolo 22, comma 1 della L.R. 26/2020, sono soppresse le parole ", nel caso di scadenza, decadenza o rinuncia, ".

 

     Art. 15. Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 16. Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.