Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 23/03/1995 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. Stato di previsione dell'entrata. |
Art. 2. Stato di previsione della spesa. |
Art. 3. Quadro generale riassuntivo. |
Art. 4. Bilancio pluriennale. |
Art. 5. Riclassificazione della spesa. |
Art. 6. Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo. |
Art. 7. Spese obbligatorie e d'ordine. |
Art. 8. Variazioni di bilancio. |
Art. 9. Garanzie prestate dalla Regione. |
Art. 10. Pagamenti mediante aperture di credito. |
Art. 11. Fondi globali. |
Art. 12. Fondo Investimenti Piemonte. |
Art. 13. Fondo di riserva di cassa. |
Art. 14. Organizzazione e partecipazione a convegni. |
Art. 15. Contributo all'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte. |
Art. 16. Contributo all'Ente regionale di Sviluppo Agricolo del Piemonte. |
Art. 17. Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione. |
Art. 18. Contributi nelle spese di funzionamento alle Comunità Montane. |
Art. 19. Provvedimenti a favore del Movimento cooperativo. |
Art. 20. Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria. |
Art. 21. Personale dei Parchi e delle Riserve naturali. |
Art. 22. Interventi per i Parchi e le Riserve naturali. |
Art. 23. Museo regionale di Scienze naturali. |
Art. 24. Sostegno alla conservazione e protezione del «Lupo italiano». |
Art. 25. Equilibrio faunistico. |
Art. 26. Protezione Civile. |
Art. 27. Interventi in materia di opere e lavori pubblici. |
Art. 28. Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati. |
Art. 29. Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1994. |
Art. 30. Variazioni compensative. |
Art. 31. Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro. |
Art. 32. Approvazione del Piano di attività del Museo regionale di Scienze naturali. |
Art. 33. Bilancio degli Enti dipendenti. |
Art. 34. Trasferimento di autorizzazione di spesa. |
Art. 35. Finanziamento della legge regionale approvata dal Consiglio Regionale in data 24 gennaio 1995. |
Art. 36. Norma transitoria. |
Art. 37. Urgenza. |
§ 6.1.72 – L.R. 23 marzo 1995, n. 41. [1]
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995.
(B.U. 24 marzo 1995, n. 12 - suppl.).
Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.
1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1995 è approvato in lire 19.568.196.130.437 in termini di competenza e in lire 21.704.661.725.557 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, I'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla Cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1995.
Art. 2. Stato di previsione della spesa.
1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'anno finanziario 1995 è approvato in lire 19.568.196.130.437 in termini di competenza ed in lire 21.704.661.725.557 in termini di cassa.
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995, in conformità delle disposizioni di cui alla
Art. 3. Quadro generale riassuntivo.
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1995 con gli allegati prospetti di cui all'articolo 33 della
Art. 4. Bilancio pluriennale.
1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo 1995-1997 allegato alla presente legge.
Art. 5. Riclassificazione della spesa.
1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma della
Art. 6. Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo.
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1995, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 48 della
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 sono quelle iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo ai capitoli numero:
20023, 20030, 20070, 20075, 20090, 20100, 20110, 20130, 20140, 20150, 20155, 20156, 20160, 20170, 20200, 20210, 20220, 20270, 20360, 20370, 20390, 20400, 20450, 20455, 20460, 20470, 20565, 20640, 20665, 20667, 20930, 20935, 20975, 20990, 20998, 21132, 22010, 23025, 23294, 23324, 23326, 23348, 23600, 23710, 23770, 24080, 24310, 25020, 25120, 25360, 25450, 25460, 25470, 25570, 25575, 25580, 25636, 25656, 25990, 26080, 26090, 26100, 26110, 26120, 26130, 26190, 26205, 26300, 26640, 26660, 26726, 26736, 26740, 26741, 26756, 26766, 26776, 26809, 26816, 26860, 26905, 26940, 27025, 27160 (per l'importo di lire 6.975.067.462), 27170, 27190.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48 della
4. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 12 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.
5. La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti alle condizioni e con le modalità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
6. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui su indicati, previsti in lire 17.500.000.000 per l'anno finanziario 1995 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità esistenti alla voce «Oneri non ripartibili» del bilancio pluriennale 1995-1997.
Art. 7. Spese obbligatorie e d'ordine.
1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della
Art. 8. Variazioni di bilancio.
1. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della
Art. 9. Garanzie prestate dalla Regione.
1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 50 della
Art. 10. Pagamenti mediante aperture di credito.
1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 63 della
Art. 11. Fondi globali.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 della
a) del capitolo n. 15910 denominato: «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali» (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);
b) del capitolo n. 27170 denominato: «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo» (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa ).
Art. 12. Fondo Investimenti Piemonte.
1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della
Art. 13. Fondo di riserva di cassa.
1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 40 della
Art. 14. Organizzazione e partecipazione a convegni.
1. La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, lettera a), e 2 della
2. La spesa per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 della
3. La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 4 della
Art. 15. Contributo all'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte.
1. La spesa per la concessione all'Istituto di Ricerche Economico Sociali (I.R.E.S.) del contributo di cui all'articolo 22, della
Art. 16. Contributo all'Ente regionale di Sviluppo Agricolo del Piemonte.
1. I contributi, di cui all'articolo 17, lettera b), della
Art. 17. Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione.
1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione del contributo di cui all'articolo 9 della
Art. 18. Contributi nelle spese di funzionamento alle Comunità Montane.
1. La spesa per la concessione alle Comunità Montane del contributo nelle spese di funzionamento di cui all'articolo 2 della
Art. 19. Provvedimenti a favore del Movimento cooperativo.
1. La spesa per la concessione dei contributi alle Sezioni Regionali delle Associazioni Nazionali di Rappresentanza e Tutela del Movimento Cooperativo di cui alla
Art. 20. Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria.
1. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria, di cui alla
Art. 21. Personale dei Parchi e delle Riserve naturali.
1. Ai sensi ed in applicazione delle leggi regionali 31 agosto 1982, n. 29 e 23 giugno 1993, n. 31, in materia di Aree protette, la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali è determinata per l'anno finanziario 1995 in lire 16.000 milioni ed è iscritta al capitolo n. 15180.
Art. 22. Interventi per i Parchi e le Riserve naturali.
1. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla
Art. 23. Museo regionale di Scienze naturali.
1. La spesa per l'attuazione della
Art. 24. Sostegno alla conservazione e protezione del «Lupo italiano».
1. La spesa per gli interventi previsti dalla
Art. 25. Equilibrio faunistico.
1. La spesa per risarcimenti prevista dalla
Art. 26. Protezione Civile.
1. Per l'attuazione della
Art. 27. Interventi in materia di opere e lavori pubblici.
1. Per l'attuazione della
a) 23600, 24080, 23710.
Art. 28. Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati.
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 è istituito il capitolo n. 15965 con la seguente denominazione: «Fondo di riserva per le spese derivanti da economie sui fondi statali vincolati» e con lo stanziamento di lire 1.650.987.086.465 in termini di competenza e di lire 1.550.987.086.465 in termini di cassa.
2. Dal fondo di riserva di cui al precedente comma, in deroga al disposto dell'articolo 42 della
Art. 29. Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1994.
1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1994 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 1995, nell'ammontare di lire 1.504.369.543.905 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte al capitolo n. 15965.
Art. 30. Variazioni compensative.
1. Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di capitoli di spesa: 10330, 10930; 10470, 10940; 12720, 13360, ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di secondo grado acquisto di beni e servizi; trasferimenti è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi, in deroga al disposto dell'articolo 42 della LR. 55/1981 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono inoltre consentiti, per l'anno 1995, storni compensativi tra i capitoli iscritti per i pagamenti delle quote interesse e delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui.
Art. 31. Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro.
1. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro nn. 40020, 40030, 40040, 40050, 40090, 40100, 40120, 40130, 40160, 40170, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 32. Approvazione del Piano di attività del Museo regionale di Scienze naturali.
1. E' approvato ai sensi e per gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma della
Art. 33. Bilancio degli Enti dipendenti.
1. E' approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 dei seguenti Enti strumentali [2]:
a) Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte;
b) Ente per il Diritto allo Studio Universitario;
c) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;
d) Parco fluviale del Po e dell'Orba;
e) Parco naturale Val Troncea;
f) Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè;
g) Ente di gestione delle Riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione;
h) Ente Parco Lame del Sesia;
i) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore;
l) Ente di gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavrè e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco;
m) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;
n) Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola;
o) Ente di gestione delle Aree protette della fascia fluviale del Po della Pianura Torinese;
p) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve del Canavese;
q) Ente di gestione delle Aree protette della Collina torinese;
r) Ente di gestione dei Parchi naturali Alpe Veglia ed Alpe Devero;
s) Parco naturale Argentera;
t) Riserva naturale speciale della Bessa;
u) Ente di gestione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro, Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava Morozzo e dei Ciciu del Villar;
v) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
z) Parco naturale Alta Valsesia;
aa ) Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo;
bb) Ente di gestione del sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po del tratto Cuneese;
cc) Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte;
dd) Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa;
ee) Ente Riserva naturale speciale Parco Burcina «Felice Piacenza»;
ff) Parco naturale Monte Fenera;
gg) Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
hh) Ente di gestione dei Parchi e Riserve naturali Astigiani;
ii) Parco naturale della Rocca di Cavour;
ll) Riserva naturale orientata delle Baragge.
Art. 34. Trasferimento di autorizzazione di spesa.
1. L'autorizzazione di spesa contenuta nell'articolo 2 della
Art. 35. Finanziamento della legge regionale approvata dal Consiglio Regionale in data 24 gennaio 1995.
1. In attuazione del comma 2 dell'articolo 6 del testo della legge regionale approvata dal Consiglio Regionale il 24 gennaio 1995 (Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani) è autorizzata la spesa complessiva di lire 900.000.000 per l'anno 1995, come indicato nell'Allegato n. 4 con riferimento al disegno di legge ff Iniziative per i giovani».
Lo stanziamento di cui al capitolo previsto dal comma 1, lettera a) dell'articolo 6 su richiamato, è stabilito in lire 450.000.000.
Lo stanziamento di cui al capitolo previsto dal comma 1 lettera b) dell'articolo 6 su richiamato è stabilito in lire 450.000.000.
Art. 36. Norma transitoria.
1. Sono fatte salve le variazioni apportate con atto amministrativo nel corso dell'esercizio provvisorio autorizzato con
Art. 37. Urgenza.
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della
[2] Si veda l'art. 1 della