§ 5.7.104 – L.R. 12 luglio 1994, n. 22.
Disposizione interpretativa dell'articolo 38 della L.R. 23 aprile 1990, n. 36, in materia di indennità di funzione dirigenziale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:12/07/1994
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Norma interpretativa.
Art. 2.  Norma finanziaria.


§ 5.7.104 – L.R. 12 luglio 1994, n. 22. [1]

Disposizione interpretativa dell'articolo 38 della L.R. 23 aprile 1990, n. 36, in materia di indennità di funzione dirigenziale.

(B.U. 20 luglio 1994, n. 29).

 

Art. 1. Norma interpretativa.

     1. Il comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 36 (Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il triennio 1988-1990) si interpreta nel senso che l'indennità di funzione dirigenziale in esso prevista, nella misura complessivamente determinata e corrisposta in relazione all'incarico conferito, ha natura retributiva in quanto costituisce emolumento fisso e continuativo, ordinariamente costitutivo della remunerazione spettante al dirigente.

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. Per l'applicazione della presente legge con riferimento al periodo dal 1990 al 1993 è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 6.000.000.000.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994, di apposito capitolo avente la seguente denominazione: «Maggiori oneri riflessi dovuti per il personale dirigente per gli anni 1990, 1991, 1992, 1993» e con la dotazione di lire 6.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     3. Alla copertura degli oneri su indicati si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15950 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994.

     4. Ai maggiori oneri riferiti all'anno 1994 si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 10130 che, se necessario, verrà incrementato mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.