Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 opere pubbliche |
Data: | 07/08/1986 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. I procedimenti amministrativi relativi alle opere pubbliche e lavori pubblici e di interesse pubblico per i quali l'approvazione del progetto è intervenuta prima del 18 maggio 1985 saranno [...] |
Art. 3. (Sanatoria dei provvedimenti già assunti). |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. (Norma transitoria). |
Art. 7. (Urgenza). |
§ 5.2.11 - Legge regionale 7 agosto 1986, n. 34 - Modificazioni alla legge
regionale 21 marzo 1984, n. 18 «Legge regionale in materia in materia di opere e lavori pubblici».
(B.U. 13 agosto 1986, n. 32).
I procedimenti amministrativi relativi alle opere pubbliche e lavori pubblici e di interesse pubblico per i quali l'approvazione del progetto è intervenuta prima del 18 maggio 1985 saranno definiti ai sensi ed in applicazione della
Art. 3. (Sanatoria dei provvedimenti già assunti).
Sono fatti salvi gli atti compiuti nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della
Art. 6. (Norma transitoria).
L'applicazione degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della
Fino a tale data sono da considerarsi in vigore - in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'art. 33 della
Art. 7. (Urgenza).
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Il testo è riportato alla L.R. 21.3.1984, n. 18.
[1] Il testo è riportato alla L.R. 21.3.1984, n. 18.
[1] Il testo è riportato alla L.R. 21.3.1984, n. 18.