Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 03/04/1989 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Requisiti). |
Art. 3. (Disposizioni finanziarie). |
§ 4.1.34 - Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 18 - Norme per il sostegno
alla conservazione e protezione del «Lupo Italiano».
(B.U. 12 aprile 1989, n. 15)
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione Piemonte con la presente legge si propone di concorrere, attraverso un contributo annuale, all'attività dell'«Ente per la tutela del Lupo Italiano», il quale opera per attuare la conservazione e la protezione della razza del «Lupo Italiano».
2. Il contributo è concesso a titolo di adesione al relativo Ente e di compartecipazione alle spese dello stesso.
Art. 2. (Requisiti).
1. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al precedente articolo, la Regione considera la permanenza in capo all'«Ente per la tutela del Lupo Italiano» dei seguenti requisiti operativi:
- attività svolta senza scopo di lucro;
- qualificato livello della propria attività di sperimentazione e conservazione del «Lupo Italiano».
Art. 3. (Disposizioni finanziarie).
1. Il contributo annuale di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzato per l'anno 1989 nell'ammontare di L. 50 milioni, da iscriversi su apposito capitolo con denominazione «Contributo annuale all'"Ente per la tutela del Lupo Italiano"».
2. All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante l'inserimento della relativa previsione nei fondi globali di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1989.
3. All'onere derivante dall'erogazione del contributo negli anni 1990 e successivi si provvederà con l'approvazione della corrispondente legge di bilancio.
4. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.