§ 5.9.15 - Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61.
Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.9 inquinamento idrico
Data:29/12/2000
Numero:61


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni transitorie in materia di competenze previste dalla normativa di tutela delle acque dall'inquinamento).
Art. 2.  (Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque).
Art. 3.  (Regolamenti di attuazione della legislazione in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque).
Art. 4.  (Scarico delle acque di lavaggio provenienti da alpeggi e da piccoli caseifici annessi ad aziende agricole).
Art. 5.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.9.15 - Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61.

Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque.

(B.U. 3 gennaio 2001, n. 1).

 

Art. 1. (Disposizioni transitorie in materia di competenze previste dalla normativa di tutela delle acque dall'inquinamento).

     1. Sino alla data di effettivo esercizio delle funzioni attribuite con la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), la Regione, le Province, i Comuni e gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano l'esercizio delle competenze nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, già loro spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

     2. Sino alla data di cui al comma 1, l'autorità competente per effetto della disposizione di cui allo stesso comma 1 alla vigilanza o al controllo delle relative fattispecie procede altresì all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del d.lgs. 152/1999, modificato dall'articolo 21, comma 1 del d.lgs. 258/2000, fatte salve le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) in materia di accertamento degli illeciti amministrativi.

     3. Spetta alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 40 del d.lgs. 152/1999 inerenti al controllo delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sulla base dei criteri di cui all'articolo 40, comma 4 del d.lgs. 152/1999, nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 54, comma 10 del d.lgs. 152/1999.

     4. Sino alla data di cui al comma 1, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dall'articolo 54 del d.lgs. 152/1999 sono introitati in appositi capitoli di bilancio degli enti irrogatori e sono utilizzati dai medesimi per la realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.

     5. Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 55 del d.lgs. 152/1999, sostituito dall'articolo 21, comma 2 del d.lgs. 258/2000, sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia).

     6. Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) l'Agenzia regionale per la protezione ambientale assicura il supporto tecnico-scientifico necessario all'esercizio delle competenze disciplinate dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque).

     1. In attuazione dell'articolo 20, comma 7 della l. 59/1997 sono emanati regolamenti per la delegificazione e la semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi di cui all'Allegato A, in conformità ai criteri ed ai principi di cui all'articolo 20, comma 5 della l. 59/1997, nonché della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque.

     2. Per effetto dell'articolo 23, comma 9 ter del d.lgs. 152/1999, modificato dall'articolo 7, comma 1 del d.lgs. 258/2000, dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'Allegato A, punto 1, non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili indicate dagli stessi regolamenti.

 

     Art. 3. (Regolamenti di attuazione della legislazione in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque).

     1. Ai fini della prima attuazione del d.lgs. 152/1999 e delle normative dallo stesso modificate o integrate sono emanati regolamenti nelle materie indicate nell'Allegato B in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque.

 

     Art. 4. (Scarico delle acque di lavaggio provenienti da alpeggi e da piccoli caseifici annessi ad aziende agricole).

     1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 7, lettera e) del d.lgs. 152/1999, sostituito dall'articolo 9, comma 2 del d.lgs. 258/2000, sono assimilate alle acque reflue domestiche, a condizione che sia effettuata la separazione dalle stesse della totalità del siero o della scotta:

     a) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati all'attività di caseificazione esercitata, anche in forma cooperativa, da aziende agricole che procedano, con carattere di normalità e complementarietà funzionale al ciclo produttivo aziendale, alla valorizzazione o trasformazione di latte proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività zootecnica esercitata dall'azienda stessa oppure dalle aziende socie e per un quantitativo complessivo di latte non superiore a 500 mila litri all'anno;

     b) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature zootecniche e di caseificazione degli alpeggi che producano un quantitativo di latte non superiore a 500 mila litri all'anno.

     2. Lo scarico delle acque reflue di cui al comma 1, lettera a) è ammesso in acque superficiali oppure sul suolo. In caso di scarico in corpi idrici superficiali, le acque reflue sono sottoposte ai limiti di accettabilità di cui all'Allegato 2, tabella 2-IV della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili), modificato dalla legge regionale 21 dicembre 1994, n. 66. Lo scarico sul suolo è ammesso secondo prescrizioni stabilite nell'atto di autorizzazione volte a garantire allo scarico finale valori di pH compresi tra 5,5 e 9,5 e modalità di effettuazione che evitino ristagni o ruscellamenti.

     3. Lo scarico delle acque reflue di cui al comma 1, lettera b) è ammesso esclusivamente sul suolo. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a) del d.lgs. 152/1999, sostituito dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 258/2000, lo scarico deve avvenire a valle di eventuali punti di prelievo di acqua per uso potabile e, se a monte, ad una distanza minima di cento metri dagli stessi, nonché secondo prescrizioni stabilite nell'atto di autorizzazione volte a garantire allo scarico finale valori di pH compresi tra 5,5 e 9,5 e modalità di effettuazione che evitino ristagni o ruscellamenti.

     4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l.r. 13/1990, da ultimo modificata dalla legge regionale 3 luglio 1996, n. 37.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Allegato A

(Art. 2)

Procedimenti oggetto di delegificazione

     1. Procedimenti relativi alle derivazioni di acqua superficiale o sotterranea (principali riferimenti normativi: regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, legge 5 gennaio 1994, n. 36, d.lgs. 152/1999, legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, legge regionale 29 novembre 1996, n. 88).

     2. Autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio o in caso di realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane per lotti funzionali (principali riferimenti normativi: d.lgs. 152/1999, l.r. 13/1990).

     3. Immissioni di sole acque meteoriche di dilavamento, nonché di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne sottoposte ad autorizzazione o comunicazione ai sensi del regolamento di cui all'Allegato B (principali riferimenti normativi: d.lgs. 152/1999).

     4. Comunicazioni per l'effettuazione dell'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari (principali riferimenti normativi: d.lgs. 152/1999, l.r. 13/1990).

     5. Procedimento di definizione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (principali riferimenti normativi: decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 e d.lgs. 152/1999).

 

Allegato B

(Art. 3)

Materie oggetto di disciplina regolamentare

     1. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (articolo 21 del d.lgs. 152/1999).

     2. Deflusso minimo vitale (articolo 22 del d.lgs. 152/1999).

     3. Definizione degli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati e restituiti, nonché degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni (articolo 22 del d.lgs. 152/1999).

     4. Risparmio idrico e riutilizzo dell'acqua (articoli 25 e 26 del d.lgs. 152/1999).

     5. Scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti (articolo 31 del d.lgs. 152/1999) da emanare entro il 31 gennaio 2001.

     Immissioni di sole acque meteoriche di dilavamento, nonché di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (articolo 39 del d.lgs. 152/1999).

     Progetti e modalità di gestione degli impianti di depurazione di acque reflue urbane (articolo 47 del d.lgs. 152/1999).

     6. Interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune (articolo 41 del d.lgs. 152/1999).

     7. Integrazione del codice di buona pratica agricola (articolo 19 del d.lgs. 152/1999) ed elaborazione di codici di buona pratica agricola con valenza regionale riguardanti l'irrigazione, l'uso di concimi contenenti fosforo e l'utilizzo di fitofarmaci.

     Programmi d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (articolo 19 del d.lgs. 152/1999).

     Utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari (articolo 38 del d.lgs. 152/1999).