Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.9 inquinamento idrico |
Data: | 29/12/2000 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni transitorie in materia di competenze previste dalla normativa di tutela delle acque dall'inquinamento). |
Art. 2. (Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque). |
Art. 3. (Regolamenti di attuazione della legislazione in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque). |
Art. 4. (Scarico delle acque di lavaggio provenienti da alpeggi e da piccoli caseifici annessi ad aziende agricole). |
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 5.9.15 - Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61.
Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque.
(B.U. 3 gennaio 2001, n. 1).
Art. 1. (Disposizioni transitorie in materia di competenze previste dalla normativa di tutela delle acque dall'inquinamento).
1. Sino alla data di effettivo esercizio delle funzioni attribuite con la
2. Sino alla data di cui al comma 1, l'autorità competente per effetto della disposizione di cui allo stesso comma 1 alla vigilanza o al controllo delle relative fattispecie procede altresì all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del
3. Spetta alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 40 del
4. Sino alla data di cui al comma 1, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dall'articolo 54 del
5. Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 55 del
6. Ai sensi della
Art. 2. (Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque).
1. In attuazione dell'articolo 20, comma 7 della
2. Per effetto dell'articolo 23, comma 9 ter del
Art. 3. (Regolamenti di attuazione della legislazione in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque).
1. Ai fini della prima attuazione del
Art. 4. (Scarico delle acque di lavaggio provenienti da alpeggi e da piccoli caseifici annessi ad aziende agricole).
1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 7, lettera e) del
a) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati all'attività di caseificazione esercitata, anche in forma cooperativa, da aziende agricole che procedano, con carattere di normalità e complementarietà funzionale al ciclo produttivo aziendale, alla valorizzazione o trasformazione di latte proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività zootecnica esercitata dall'azienda stessa oppure dalle aziende socie e per un quantitativo complessivo di latte non superiore a 500 mila litri all'anno;
b) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature zootecniche e di caseificazione degli alpeggi che producano un quantitativo di latte non superiore a 500 mila litri all'anno.
2. Lo scarico delle acque reflue di cui al comma 1, lettera a) è ammesso in acque superficiali oppure sul suolo. In caso di scarico in corpi idrici superficiali, le acque reflue sono sottoposte ai limiti di accettabilità di cui all'Allegato 2, tabella 2-IV della
3. Lo scarico delle acque reflue di cui al comma 1, lettera b) è ammesso esclusivamente sul suolo. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a) del
4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Allegato A
(Art. 2)
Procedimenti oggetto di delegificazione
1. Procedimenti relativi alle derivazioni di acqua superficiale o sotterranea (principali riferimenti normativi:
2. Autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio o in caso di realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane per lotti funzionali (principali riferimenti normativi:
3. Immissioni di sole acque meteoriche di dilavamento, nonché di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne sottoposte ad autorizzazione o comunicazione ai sensi del regolamento di cui all'Allegato B (principali riferimenti normativi:
4. Comunicazioni per l'effettuazione dell'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari (principali riferimenti normativi:
5. Procedimento di definizione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (principali riferimenti normativi:
Allegato B
(Art. 3)
Materie oggetto di disciplina regolamentare
1. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (articolo 21 del
2. Deflusso minimo vitale (articolo 22 del
3. Definizione degli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati e restituiti, nonché degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni (articolo 22 del
4. Risparmio idrico e riutilizzo dell'acqua (articoli 25 e 26 del
5. Scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti (articolo 31 del
Immissioni di sole acque meteoriche di dilavamento, nonché di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (articolo 39 del
Progetti e modalità di gestione degli impianti di depurazione di acque reflue urbane (articolo 47 del
6. Interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune (articolo 41 del
7. Integrazione del codice di buona pratica agricola (articolo 19 del
Programmi d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (articolo 19 del
Utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari (articolo 38 del