Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.9 inquinamento idrico |
Data: | 03/07/1996 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. 1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 21, comma 5 della legge 319/1976, così come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni [...] |
Art. 9. 1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 21, comma 5 della legge 319/1976, così come modificato dall'articolo 6 del d.l. 79/1995, convertito dalla legge 172/1995, per l'apertura o [...] |
Art. 10. 1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 21, comma 4, della l.r. 13/1990 come modificato dalla presente legge, all'utilizzazione in agricoltura dei liquami [...] |
Art. 11. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 5.9.12 – L.R. 3 luglio 1996, n. 37.
Modifiche della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 «Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili» e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature.
(B.U. 10 luglio 1996, n. 28 suppl.).
Capo I
Modifiche della
«Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili»
1. [2]
2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 7, comma 4, della
Capo II
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione
per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti
e per gli scarichi delle pubbliche fognature
1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 21, comma 5 della
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si considerano valide le domande di autorizzazione presentate nel periodo intercorrente tra la scadenza del termine di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della
1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 21, comma 5 della
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si considerano valide le domande di autorizzazione presentate nel periodo intercorrente tra il 1° marzo 1994 e la data di entrata in vigore della presente legge.
Capo III
Transitorietà ed urgenza
1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 21, comma 4, della
a) le autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale 2 giugno 1995, n. 235 si intendono rilasciate ai sensi della
b) per gli insediamenti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b) della
c) possono essere applicati su o nel terreno soltanto i liquami idonei a produrre un effetto fertilizzante e ammendante; al momento del loro impiego in agricoltura tali liquami sono soggetti esclusivamente ai limiti di accettabilità di mille milligrammi per chilogrammo di sostanza secca per il rame e di duemila 500 milligrammi per chilogrammo di sostanza secca per lo zinco, fermo restando che non devono contenere sostanze estranee alla normale attività di allevamento;
d) per quanto non in contrasto con la presente legge, restano valide le disposizioni tecniche stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Sostituisce l'art. 1 della
[2] Sostituisce l'art. 7 della
[3] Sostituisce l'art. 9 della
[4] Sostituisce il comma 4, art. 13, della
[5] Articolo abrogato dall’art. 10 della
[6] Sostituisce l'art. 19 della
[7] Sostituisce l'art. 21 della
[8] Vedi art. 1 della
[9] Vedi art. 1 della