Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.7 parchi e riserve |
Data: | 03/07/2006 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione). |
Art. 2. (Confini). |
Art. 3. (Finalità). |
Art. 4. (Gestione e personale). |
Art. 5. (Modifica della l. r. 28/1990). |
Art. 6. (Norme di salvaguardia). |
Art. 7. (Vigilanza). |
Art. 8. (Piano naturalistico). |
Art. 9. (Sanzioni). |
Art. 10. (Disposizioni transitorie). |
Art. 11. (Disposizioni finanziarie). |
§ 5.7.148 – L.R. 3 luglio 2006, n. 23. [1]
Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario.
(B.U. 6 luglio 2006, n. 27).
Art. 1. (Istituzione).
1. Sono istituite la Riserva naturale speciale e la Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e la Riserva naturale speciale e la Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario, ai sensi dell’articolo 6 della
Art. 2. (Confini).
1. I confini della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante incidenti sul Comune di Tricerro e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario incidenti sui Comuni di Crescentino, Fontanetto Po, Livorno Ferraris e Trino, sono individuati nelle allegate planimetrie in scala 1:10000.
2. Il territorio delle riserve naturali speciali di cui al comma 1 è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il loro perimetro, recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale speciale di Fontana Gigante, o Regione Piemonte - Riserva naturale speciale della Palude di San Genuario. Il territorio delle zone di salvaguardia è indicato mediante tabelle disposte sulle strade di accesso, recanti la scritta: Regione Piemonte - Zona di salvaguardia di Fontana Gigante, o Regione Piemonte - Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario. Le tabelle sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
Art. 3. (Finalità).
1. Le finalità della istituzione della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario, individuate nell’ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell’articolo 1 della
a) garantire il completo ripristino, il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri naturalistici delle zone umide che caratterizzano le aree protette e la ricostituzione degli habitat forestali, arbustivi ed erbacei planiziali ad esse connessi;
b) promuovere, sostenere e valorizzare le attività agricole che utilizzano tecniche colturali a basso impatto ambientale, che garantiscono l’utilizzo ecosostenibile delle risorse e che meglio si integrano e partecipano ad un processo di ricostruzione e di diversificazione paesaggistica ed alla definizione ed al mantenimento di corridoi ecologici, nonché contribuire allo sviluppo dell’eco-turismo;
c) ricostituire, con gli interventi di cui alle lettere a) e b), sul territorio complessivo delle aree protette una unità ambientale e paesistica che garantisca al meglio la conservazione delle caratteristiche biologiche e le interconnessioni con gli habitat naturali e seminaturali circostanti;
d) promuovere, organizzare e sostenere in tal senso attività di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche;
e) garantire il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle specie e degli habitat di cui agli allegati della
f) sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini di fruizione turistica del territorio delle aree protette e di quello circostante.
Art. 4. (Gestione e personale).
1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità istitutive sono esercitate dall’Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto vercellese e alessandrino previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera c), della
2. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l’ente, a cui è affidata la gestione della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica determinata ai sensi dell’articolo 49 della
Art. 5. (Modifica della
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 della
“c) per il Tratto Crescentino - confine Piemonte - Lombardia all’Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto vercellese e alessandrino, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell’articolo 60 (già articolo 72) dello Statuto regionale, il cui Consiglio direttivo è così composto:
1) sei membri nominati, con voto limitato, dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Alluvioni Cambiò, Bassignana, Bozzole, Camino, Casale Monferrato, Coniolo, Crescentino, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Livorno Ferraris, Molino dei Torti, Moncestino, Morano sul Po, Palazzolo Vercellese, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, Pontestura, Tricerro, Trino, Valenza, Valmacca, Verrua Savoia;
2) un membro nominato d’intesa tra i Comuni di Bosco Marengo, Casalcermelli e Predosa;
3) due rappresentanti della Provincia di Vercelli e due rappresentanti della Provincia di Alessandria;
4) quattro membri nominati dalla Provincia di Alessandria, di cui due designati dalle organizzazioni professionali agricole e due designati dalle associazioni ambientaliste;
5) due membri nominati dal Consiglio regionale.".
Art. 6. (Norme di salvaguardia).
1. Nel territorio della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario trovano applicazione la legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali e del paesaggio di cui al
a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostituzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall’ente di gestione oppure previste dai piani di gestione;
b) aprire e gestire discariche.
2. La costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e delle finalità dell’area protetta.
3. L’uso del suolo e l’edificabilità sono consentiti nel rispetto delle finalità istitutive e sono disciplinati nel piano naturalistico di cui all’articolo 8.
4. Per le specie faunistiche presenti nelle Aree protette ed elencate nell’Allegato D, lettera a) del
5. L’esercizio dell’attività venatoria all’interno dell’area protetta è vietato. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla
6. L’utilizzo e la fruizione delle riserve sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell’articolo 28 della
7. All’interno delle aree in proprietà e di quelle in gestione diretta, l’ente di gestione può regolamentarne l’accesso e la fruizione con proprio regolamento.
Art. 7. (Vigilanza).
1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario è affidata:
a) agli agenti di vigilanza dell’Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto vercellese e alessandrino;
b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
c) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Vercelli;
d) al Corpo forestale dello Stato;
e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 37 della
Art. 8. (Piano naturalistico).
1. La Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e la Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario sono soggette a Piano naturalistico di cui all’articolo 25 della
2. Il Piano naturalistico è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 143 del
3. Il piano naturalistico è predisposto per ciascuna delle due aree protette ed è redatto, approvato ed attuato secondo le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della
Art. 9. (Sanzioni).
1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), è punita con sanzioni amministrative da un minimo di euro 1500,00 ad un massimo di euro 3000,00 per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.
2. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 3 e di cui all’articolo 10, comma 2, è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
3. L’inosservanza delle disposizioni relative all’esercizio dell’attività venatoria è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.
4. L’inosservanza delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2, oltre ad essere punite con le sanzioni amministrative previste, comportano l’obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Vercelli, ai sensi dell’articolo 94, comma 3, lettera a), della
5. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della
Art. 10. (Disposizioni transitorie).
1. Fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo di cui all’articolo 5, le funzioni gestionali sono esercitate dal Consiglio direttivo dell’Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto vercellese e alessandrino in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all’approvazione del piano naturalistico, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, ad esclusione degli interventi di cui all’articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della
3. Fino all’approvazione del provvedimento regionale in materia di conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, da assumersi in attuazione delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali in materia, l’ente di cui all’articolo 4, comma 1, è individuato quale soggetto gestore dei Siti di Importanza Comunitaria Palude di San Genuario e Fontana Gigante inseriti nell’elenco provvisorio per la regione biogeografica alpina, adottato dalla Commissione europea con decisione del 7 dicembre 2004 ed i cui territori coincidono con quelli delle riserve naturali speciali istituite con la presente legge.
Art. 11. (Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario, stimati per l’anno 2006 in euro 250.000,00 in termini di competenza e di cassa, ripartiti in euro 50.000,00 nell’ambito della Unità previsionale di base (UPB) 21061 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette Titolo - I - spese correnti) e in euro 200.000,00 nell’ambito dell’UPB 21062 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette Titolo - II - spese d’investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006, si provvede con le risorse dell’UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - I - spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - II - spese d’investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.
2. Per gli anni 2007 e 2008, ai medesimi oneri del comma 1, si provvede, in termini di competenza, con le risorse delle UPB 09011 e 09012 del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.
3. Le somme riscosse ai sensi dell’articolo 9 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano d’area sono introitate nel bilancio della Provincia di Vercelli.
ALLEGATO
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 63 della