Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.7 parchi e riserve |
Data: | 02/03/1984 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi regionali in materia di Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate, si applicano le norme ed i [...] |
Art. 2. |
Art. 3. Le sanzioni minime previste dalle seguenti normative regionali in L. 50.000: |
Art. 4. Per le violazioni a norme di legge in materia di Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate, accettate e non definite alla data di entrata in vigore della presente legge, [...] |
Art. 5. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono introitate nel capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1984 e nei corrispondenti capitoli [...] |
§ 5.7.32 - Legge regionale 2 marzo 1984, n. 15. [1]
Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o aree attrezzate [2].
(B.U. 14 marzo 1984, n. 15).
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi regionali in materia di Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate, si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della
Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa sono compiuti dal personale di vigilanza oppure dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 della
Fatta salva la facoltà per l'interessato di presentare scritti difensivi e documenti e di richiedere di essere personalmente sentito dall'ufficio regionale competente e fatti salvi gli altri adempimenti previsti dal 1° e 2° comma dell'articolo 18 della citata
Entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai sensi degli articoli 22 e 23 della
Le sanzioni minime previste dalle seguenti normative regionali in L. 50.000:
sono ridotte a L. 25.000.
Le sanzioni minime previste dalle seguenti normative regionali in L. 100.000:
sono ridotte a L. 25.000.
Contestualmente per le violazioni previste con la sanzioni di cui ai commi precedenti il massimo è ridotto, ai sensi dell'art. 10 della
Per le violazioni al divieto di esercizio venatorio ed al divieto di pesca previsti dalle leggi regionali in materia di Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate, si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di caccia e pesca.
Ove normative statali prevedano l'applicazione di sanzioni penali, non si applicano le eventuali sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali di cui alla presente legge, salvo il disposto di cui all'ultima parte del 2° comma dell'art. 9 della
Sono abrogate le norme di cui alle leggi regionali richiamate ai commi precedenti, contrastanti con le norme di cui alla presente legge.
Per le violazioni a norme di legge in materia di Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate, accettate e non definite alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione Regionale, entro 90 giorni da tale data, provvede a notificare ai trasgressori il relativo processo verbale di contestazione con l'invito ad effettuare il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'articolo 16 della
Qualora il pagamento in misura ridotta non sia stato effettuato nei termini di cui al precedente comma, la sanzione amministrativa è applicata secondo le procedure previste al capo 1 della
Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono introitate nel capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1984 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
[1] Abrogata dall'art. 63 della
[2] Modificata con L.R. 23.4.1985, n. 46 - B.U. 30.4.1985 n. 18.
[3] Articolo abrogato dalla L.R. 23.4.1985, n. 46.