Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.7 parchi e riserve |
Data: | 13/04/1995 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1. 1. La presente legge disciplina la ridefinizione della perimetrazione, della struttura organizzativa e del relativo ambito di competenza del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del [...] |
Art. 28. 1. I componenti dei Consigli direttivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. 28/1990, come modificato dalla presente legge, sono nominati entro quarantacinque giorni [...] |
Art. 29. 1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: |
§ 5.7.115 - Legge regionale 13 aprile 1995, n. 65. [1]
Modifiche alle leggi regionali relative al sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po ed alle leggi regionali relative al Parco naturale della Rocca di Cavour e della Riserva naturale speciale del Torrente Orba.
(B.U. 19 aprile 1995, n. 16, suppl.).
1. La presente legge disciplina la ridefinizione della perimetrazione, della struttura organizzativa e del relativo ambito di competenza del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, istituito con la
2. L'asta fluviale del Po, ricompresa nell'ambito del Sistema di cui al comma 1, è individuata come rotta di migrazione dell'avifauna ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della
Artt. 2. - 13. [2].
Artt. 14.
1. Il Parco naturale della Rocca di Cavour, istituito con la
2. [3].
Artt. 15. - 19. [4].
Artt. 20. - 21. [5].
Artt. 22. - 25. [6].
Artt. 26. - 27. [7]
1. I componenti dei Consigli direttivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) della
2. Fino all'avvenuto insediamento dei Consigli direttivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) della
3. I membri dei Consigli direttivi durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento e possono essere rinominati ai sensi dell'articolo 9, comma 29, della
4. Fino all'approvazione delle norme di utilizzo e fruizione del Parco naturale della Fascia fluviale del Po, nell'Area attrezzata Le Vallere, si applicano le norme di cui alla
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la
b) l'articolo 7 della
c) la
d) la
e) la
f) l'articolo 4 della
g) il comma 7 dell'articolo 7 ed il comma 19 dell'articolo 9 della
h) gli articoli 6, 7 e 19 della
i) la
l) le lettere c) e d) del comma 4 ed il comma 6 dell'articolo 6 della
m) la
[1] Abrogata dall'art. 63 della
[2] Modificano la
[3] Modificano la
[4] Modificano la
[5] Modificano la
[6] Modificano la
[7] Modificano la
[8] Si veda Errata Corrige in B.U. 30 agosto 1995, n. 35.