§ 5.7.106 – L.R. 5 gennaio 1995, n. 1.
Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Monte Fenera.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:05/01/1995
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Accesso.
Art. 3.  Circolazione dei mezzi motorizzati.
Art. 4.  Circolazione dei veicoli non motorizzati.
Art. 5.  Accesso alle grotte.
Art. 6.  Divieto temporaneo di accesso.
Art. 7.  Abbandono di piccoli rifiuti.
Art. 8.  Lavaggio di stoviglie ed automezzi.
Art. 9.  Accensione di fuochi.
Art. 10.  Abbruciamenti.
Art. 11.  Raccolta della flora spontanea.
Art. 12.  Raccolta dei funghi.
Art. 13.  Raccolta dei prodotti del sottobosco.
Art. 14.  Raccolta di frutta.
Art. 15.  Cattura di anfibi, molluschi e gamberi.
Art. 16.  Raccolta di insetti.
Art. 17.  Asportazione di rocce e minerali.
Art. 18.  Asportazione di fossili e di materiale archeologico, etnologico e paleontologico.
Art. 19.  Introduzione di cani.
Art. 20.  Attività ludico-sportive.
Art. 21.  Disturbo della quiete e dell'ambiente naturale.
Art. 22.  Attività cine-fotografica.
Art. 23.  Cartelli pubblicitari.
Art. 24.  Danneggiamenti.
Art. 25.  Deroghe.
Art. 26.  Vigilanza.
Art. 27.  Procedure.


§ 5.7.106 – L.R. 5 gennaio 1995, n. 1. [1]

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Monte Fenera.

(B.U. 11 gennaio 1995, n. 2).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione del Parco naturale del Monte Fenera istituito con legge regionale 30 marzo 1987, n. 22.

 

     Art. 2. Accesso.

     1. L'accesso al Parco è libero e consentito tutti i giorni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6.

     2. Le comitive organizzate e le scolaresche possono avvalersi dell'accompagnamento di personale messo a disposizione dall'Ente di gestione, previo avviso di almeno dieci giorni.

 

     Art. 3. Circolazione dei mezzi motorizzati.

     1. La circolazione con mezzi motorizzati è consentita lungo la rete viabile principale e lungo le strade di accesso alle abitazioni ed ai fondi di proprietà.

     2. E' vietato compiere percorsi fuoristrada e percorrere strade e sentieri preclusi al traffico.

     3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 2:

     a) i mezzi di servizio e quelli autorizzati;

     b) i mezzi delle pubbliche Amministrazioni;

     c) i mezzi utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole e selvicolturali;

     d) i mezzi impiegati nelle sistemazioni ed opere idrauliche e forestali, nonché nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio.

     4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 4. Circolazione dei veicoli non motorizzati.

     1. La circolazione dei veicoli non motorizzati è consentita lungo le strade ed i sentieri.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 5. Accesso alle grotte.

     1. L'accesso alle grotte di interesse archeologico denominate Ciota Ciara, Ciutarun, Belvedere, Grotta del Laghetto e Tana della Volpe è consentito previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologica del Piemonte.

     2. L'accesso alle grotte di interesse speleologico non elencate al comma 1 è consentito:

     a) ai visitatori accompagnati da personale autorizzato, previo avviso all'Ente di gestione;

     b) agli speleologi, previa compilazione di moduli con i quali sia segnalata la loro presenza in grotta e sia specificata l'eventuale campagna di lavoro o di addestramento da effettuare.

     3. Nelle aree carsiche del Parco le attività di studio, ricerca e documentazione, di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 69 «Tutela del Patrimonio speleologico della Regione Piemonte», sono condotte sulla base di accordi e convenzioni con l'Ente di gestione.

     4. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato.

     5. Le violazioni delle norme di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa da lire 50 000 a lire 500.000.

 

     Art. 6. Divieto temporaneo di accesso.

     1. L'Ente di gestione può temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone a fini selvicolturali, faunistici e di salvaguardia di particolari emergenze individuate in sintonia con le finalità del Parco; tali zone sono opportunamente indicate con apposite tabelle.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 7. Abbandono di piccoli rifiuti.

     1. E' vietato l'abbandono anche temporaneo di rifiuti derivanti dal consumo di pasti, bevande e da pic-nic.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000. La sanzione è raddoppiata qualora il trasgressore, invitato dall'agente verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti.

 

     Art. 8. Lavaggio di stoviglie ed automezzi.

     1. Il lavaggio di stoviglie, biancheria ed automezzi nelle acque di sorgente, lungo i corsi d'acqua e negli specchi d'acqua ferma è vietato.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000.

 

     Art. 9. Accensione di fuochi.

     1. L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno.

     2. Nelle aree appositamente attrezzate, individuate e segnalate dall'Ente di gestione, nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 16, è ammesso l'uso di fornelli da campo e di attrezzature per la cottura di cibi.

     3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

 

     Art. 10. Abbruciamenti.

     1. L'abbruciamento diffuso di materiale vegetale è consentito nel rispetto delle norme previste dalla L.R. 16/1 994.

     2. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i cinquanta metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di Polizia forestale, a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidità atmosferica ed in assenza di vento.

     3. Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti, fino al totale esaurimento della combustione, con personale sufficiente e con mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.

     4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di lire 100.000 a lire 1.000.000.

 

     Art. 11. Raccolta della flora spontanea.

     1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono regolati dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni; sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 38, primo comma, lettera g), della L.R. 32/1982, pari a lire 20.000 più lire 5.000 per ogni esemplare raccolto, nel caso di specie a protezione assoluta, e da lire 5.000 a lire 50.000 nel caso delle altre specie.

 

     Art. 12. Raccolta dei funghi.

     1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei funghi epigei, anche non commestibili, sono regolati dalla L.R. 32/1982 e dalla legge 23 agosto 1993, n. 352.

     2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione può stabilire diverse disposizioni per la raccolta dei funghi ai sensi dell'articolo 6 della legge 352/1993.

     3. I Comuni e la Comunità Montana comunicano alla Direzione del Parco, ai fini della vigilanza l'avvenuto rilascio dei tesserini previsti dall'articolo 22 della L.R. 32/1982.

     4. Al proprietario, all'usufruttuario al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari sono consentite la raccolta e la commercializzazione dei funghi, ai sensi della L.R. 32/1982 e della legge 352/1993, previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

     5. Le violazioni della norma di cui al presente articolo comportano le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 32/1982 e dalla legge 352/1993.

 

     Art. 13. Raccolta dei prodotti del sottobosco.

     1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei prodotti del sottobosco sono regolati dalla L.R. 32/1982.

     2. Al proprietario all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari sono consentite la raccolta e la commercializzazione dei prodotti del sottobosco, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 della L.R. 32/1982, previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

     3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 38, primo comma, lettera 1), della L.R. 32/1982, pari a lire 10.000 più lire 3.000 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita.

     4. Le violazioni della norma di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 14. Raccolta di frutta.

     1. La raccolta di castagne e di altra frutta è consentita al proprietario, all'usufruttuario, al fittavolo, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso, ai loro familiari, nonché alle persone autorizzate dagli stessi.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000.

 

     Art. 15. Cattura di anfibi, molluschi e gamberi.

     1. La raccolta, l'asportazione, l'uccisione volontaria e la detenzione per la vendita di anfibi, molluschi e gamberi d'acqua dolce sono vietati.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000 per ogni esemplare.

 

     Art. 16. Raccolta di insetti.

     1. La cattura, l'asportazione o l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti di qualsiasi ordine e specie sono vietate.

     2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché l'applicazione delle norme di Polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.

     3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 17. Asportazione di rocce e minerali.

     1. L'asportazione ed il danneggiamento di rocce e di minerali sono vietati.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 18. Asportazione di fossili e di materiale archeologico, etnologico e paleontologico.

     1. L'asportazione ed il danneggiamento di fossili e di materiale archeologico, etnologico e paleontologico, nonché il calco ed il danneggiamento delle incisioni rupestri sono vietati.

     2. L'imbrattamento delle superfici e delle pareti rocciose, anche a scopo di segnalazione, sono vietati.

     3. Le violazioni del divieto di cui al comma 1 comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato.

     4. Le violazioni del divieto di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.

 

     Art. 19. Introduzione di cani.

     1. E' consentita l'introduzione di cani purché al guinzaglio e lungo i sentieri lontani dagli abitati.

     2. Sono esclusi dalla limitazione di cui al comma 1 i cani a seguito delle mandrie e greggi autorizzate al pascolo, quelli utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, nonché i cani da fiuto e quelli utilizzati per operazioni di soccorso, sotto il controllo diretto del relativo operatore.

     3. La presenza di cani da guardia nelle case rurali sprovviste di recinzione deve essere segnalata da appositi cartelli.

     4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 20. Attività ludico-sportive.

     1. Le attività sportive, ludiche e ricreative sono consentite nel rispetto della presente legge; qualora presuppongano un afflusso notevole di persone, il loro svolgimento è subordinato all'autorizzazione dell'Ente di gestione.

     2. L'uso di cavalli e di biciclette da montagna è consentito lungo i percorsi appositamente segnalati.

     3. L'attività di arrampicata sportiva è consentita nei luoghi appositamente attrezzati e segnalati previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

     4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 21. Disturbo della quiete e dell'ambiente naturale.

     1. Il disturbo della quiete, dell'ambiente naturale le molestie alla fauna, sono vietati.

     2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 22. Attività cine-fotografica.

     1. L'attività fotografica e la ripresa di filmati, sia a livello professionale che amatoriale, sono consentite quando non danneggino con l'uso di proiettori luminosi l'ambiente interessato e quando non arrechino disturbo ed oggettivo pericolo alle attività di nidificazione e di riproduzione degli animali, a tal fine, l'Ente di gestione dà pubblicità con idonea segnaletica ai periodi in cui le attività sono vietate in relazione ad ogni specie animale.

     2. L'esercizio dell'attività professionale a scopo divulgativo è subordinato all'autorizzazione dell'Ente di gestione, previo assenso di eventuali altri Enti competenti. L'operatore è tenuto a consegnare all'Ente di gestione una copia del materiale prodotto e, a garanzia di ciò, versa un'idonea cauzione che è restituita dall'Ente medesimo alla consegna del materiale.

     3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 23. Cartelli pubblicitari.

     1. L'installazione di cartelli e l'apposizione di manifesti pubblicitari, al di fuori degli spazi appositamente individuati, sono vietati.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000.

 

     Art. 24. Danneggiamenti.

     1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi del Parco comporta la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000, oltre alla facoltà dell'Ente di gestione di rivalersi dei danni subiti.

 

     Art. 25. Deroghe.

     1. Il Consiglio Direttivo del Parco può concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi od Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.

     2. Le autorizzazioni in deroga devono essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.

     3. Il personale dell'Ente di gestione può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio Direttivo.

 

     Art. 26. Vigilanza.

     1. La vigilanza e l'accertamento delle violazioni sono affidati al personale dell'Ente di gestione ed i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 22/1987, previa convenzione con gli Enti di appartenenza.

 

     Art. 27. Procedure.

     1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono introitate nel bilancio della Regione al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate per l'anno 1994 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

     3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui all'articolo 24, sono introitate nel Bilancio del Parco per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.

     4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.