§ 5.8.4 - Legge regionale 9 giugno 1994, n. 16.
Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.8 foreste
Data:09/06/1994
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Programmazione.
Art. 3.  Corpo Forestale dello Stato.
Art. 4.  Volontariato.
Art. 5.  Segnalazione degli incendi boschivi.
Art. 6.  Mezzi di protezione e ricostituzione.
Art. 7.  Divieti, deroghe e cautele per l'accensione del fuoco dei boschi e dei pascoli montani.
Art. 8.  Ulteriori divieti per i boschi distrutti o danneggiati dal fuoco.
Art. 9.  Fuoco controllato e tecniche di estinzione con il fuoco durante gli incendi boschivi.
Art. 10.  Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi.
Art. 11.  Ricostituzione boschiva a seguito incendio.
Art. 12.  Vigilanza.
Art. 13.  Sanzioni.
Art. 14.  Procedura amministrativa.
Art. 15.  Proventi.
Art. 16.  Copertura finanziaria.
Art. 17.  Abrogazione di norme.


§ 5.8.4 - Legge regionale 9 giugno 1994, n. 16. [1]

Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi.

(B.U. 15 giugno 1994, n. 24).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Piemonte nell'ambito della politica di difesa del suolo e dell'ambiente naturale, in applicazione del comma 3 dell'articolo 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, attraverso l'attuazione del Piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, sentiti gli Enti locali, assicura la protezione del patrimonio boschivo; provvede a compiere le azioni atte a ridurre il rischio di incendio; promuove azioni di sensibilizzazione pubblica e di educazione soprattutto nella scuola dell'obbligo d'intesa con le Autorità scolastiche competenti; favorisce studi e ricerche circa i mezzi di prevenzione e di lotta; promuove corsi di formazione, di base ed avanzati, d'intesa con il Corpo Forestale dello Stato e le organizzazioni di volontariato impiegate nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi; provvede agli interventi di ricostituzione dei beni boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco.

 

     Art. 2. Programmazione.

     1. Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione provvede:

     a) alla revisione periodica del Piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1 marzo 1975, n. 47 ed alla sua attuazione attraverso le realizzazioni di Programmi annuali di intervento, anche in relazione all'articolo 6, approvati dalla Giunta Regionale;

     b) alla stipula di convenzioni con organizzazioni di volontariato, rappresentate a livello regionale o provinciale, da impiegare nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi con riferimento alla legge 11 agosto 1991, n. 266;

     c) agli interventi necessari per la ricostituzione dei beni forestali danneggiati o distrutti dall'incendio;

     d) alla stipula di convenzioni con Enti pubblici e di contratti con imprese private per l'impiego di mezzi aerei nella lotta agli incendi boschivi.

     2. Il territorio regionale è diviso in Aree di Base individuate dal Piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi quali aree territoriali omogenee per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano stesso.

 

     Art. 3. Corpo Forestale dello Stato.

     1. Per effetto della «Convenzione tra la Regione Piemonte ed il Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito delle competenze regionali in materia di agricoltura e foreste», la direzione e il coordinamento delle operazioni di prevenzione ed estinzione degli incendi, ivi compresa la gestione operativa dei mezzi aerei e del personale volontario, sono affidati al Corpo Forestale dello Stato.

     2. Nei casi previsti dalla legge i Coordinamenti regionali o provinciali del Corpo Forestale dello Stato richiedono l'intervento dei Vigili del Fuoco e, ove occorra, tramite la competente Prefettura, delle forze armate.

 

     Art. 4. Volontariato.

     1. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ed in possesso di attitudine e capacità operativa nella materia antincendi boschivi (A.I.B.).

     2. I collaboratori volontari sono assicurati contro gli infortuni durante ogni fase della loro prestazione mediante assicurazioni da stipularsi a norma del decreto ministeriale 14 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, applicativo della legge 11 agosto 1991, n. 266. Gli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato antincendi boschivi relativi alle attività di formazione, prevenzione, avvistamento e pronto intervento, sono a carico della Regione che vi provvederà con le modalità stabilite con la convenzione di cui al comma 1.

     3. La Regione, tramite convenzione con gli Enti pubblici interessati e limitatamente al territorio di loro competenza, può avvalersi, per i compiti di avvistamento, segnalazione, sorveglianza e, all'occorrenza, estinzione, dell'opera dei guardiaparco del personale di consorzi forestali e delle guardie ecologiche.

 

     Art. 5. Segnalazione degli incendi boschivi.

     1. Chiunque scopra in bosco o nei terreni limitrofi un fuoco incustodito è tenuto a segnalarlo immediatamente al Corpo Forestale dello Stato o ai Vigili del Fuoco o agli altri Corpi di Polizia o alle Autorità comunali, in modo che possa tempestivamente venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.

 

     Art. 6. Mezzi di protezione e ricostituzione.

     1. Ai fini della presente legge la Regione o, su delega affidata con decreto della Giunta Regionale, gli Enti locali, attenendosi al massimo rispetto possibile per la biocenosi forestale, curano la realizzazione delle seguenti opere ed interventi:

     a) viali o fasce tagliafuoco le cui caratteristiche tecniche devono essere conformi a quanto indicato nel Piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi;

     b) strade forestali di servizio e piste di attraversamento dei beni silvopastorali;

     c) torri e posti di avvistamento, compresi gli impianti di monitoraggio e telerilevamento A.I.B.;

     d) impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione;

     e) eventuali canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi idrici, punti d'acqua, uso di estinguenti e ritardanti non nocivi alla flora ed alla fauna;

     f) interventi colturali nei boschi e nei pascoli atti a diminuire il carico di incendio, attuati secondo le indicazioni del Piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi o dei Programmi annuali di intervento;

     g) interventi selvicolturali e di sistemazione del suolo connessi alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio del fuoco secondo le indicazioni del Piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi o dei Programmi annuali di intervento.

     2. La Regione provvede:

     a) all'acquisizione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature meccaniche connesse alle attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi affidandone, in base a criteri di funzionalità operativa, manutenzione, uso e custodia al Corpo Forestale dello Stato, agli Enti locali e alle associazioni di volontariato A.I.B. convenzionate;

     b) a fornire al personale adibito alle operazioni di cui alla presente legge l'assistenza logistica, il necessario equipaggiamento personale e di gruppo ed i medicamenti di pronto soccorso.

     3. Le opere e gli interventi di cui alle lettere da a) a g) del comma 1, identificate e localizzate, su proposta del Settore Economia Montana e Foreste, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sono contestualmente dichiarate di pubblica utilità urgenti ed indifferibili.

     4. Per l'occupazione temporanea dei terreni a pascolo o boscati nei quali vengono realizzati, direttamente dalla Regione Piemonte o da Enti pubblici dalla stessa autorizzati, gli interventi di cui alle lettere f) e g) del comma 1 non viene corrisposta al proprietario alcuna indennità. Dell'intervento viene data opportuna preventiva informazione ai proprietari, fatte salve le necessità di interventi in condizioni di indifferibilità ed urgenza.

 

     Art. 7. Divieti, deroghe e cautele per l'accensione del fuoco dei boschi e dei pascoli montani.

     1. I divieti e le sanzioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i terreni boscati e cespugliati compresi e non nel Piano regionale A.I.B.

     2. E' sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a metri 50 da essi.

     3. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo nei seguenti casi e solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate con vento:

     a) l'accensione di fuochi per attività turistico ricreative è consentita solo in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli Enti locali, da altre Amministrazioni o da privati previa autorizzazione della Regione Piemonte che accerti l'idoneità tecnica dei siti e delle opere progettate;

     b) l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui degli interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;

     c) per l'accensione di fuochi nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti. Il fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato;

     d) per l'accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;

     e) per l'uso del fuoco controllato ai fini e secondo le modalità previste dall'articolo 9.

     4. Le procedure per l'individuazione, la realizzazione e l'autorizzazione delle opere di cui alla lettera a) ed i criteri per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera b) saranno definiti con apposita circolare applicativa del Presidente della Giunta Regionale, da diramarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     5. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco deve essere preventivamente isolato e circoscritto con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco.

     6. E' fatto obbligo alle persone autorizzate per l'accensione di fuochi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, o in deroga per l'accensione di fuochi di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma, di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

     7. L'abbruciamento dei pascoli montani è sempre vietato salvo quanto stabilito all'articolo 9.

     8. Ai fini della presente legge, per «accensione fuoco» è da intendersi la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme mentre per «abbruciamento», si intende la combustione di residui vegetali sparsi.

     9. Nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47 è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio, e sono inoltre annullate tutte le deroghe previste nel presente articolo.

 

     Art. 8. Ulteriori divieti per i boschi distrutti o danneggiati dal fuoco.

     1. Nei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento e quanto stabilito all'articolo 9, comma 4, della legge 1° marzo 1975, n. 47.

     2. Il suddetto divieto permane fino alla completa rinnovazione del bosco e al totale ripristino delle preesistenti condizioni vegetative del bene danneggiato o distrutto.

     3. E' inoltre vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno cinque anni, salvo l'applicazione di norme più restrittive di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti in ciascuna Provincia.

     4. In presenza di particolari tipi di boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, il Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato, d'intesa con l'Amministrazione Provinciale competente per territorio che deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni, propone al Presidente della Giunta Regionale l'imposizione nei boschi suddetti del divieto di caccia, per il periodo di tempo necessario alla ricostituzione dell'habitat faunistico e comunque non inferiore a cinque anni. Il provvedimento emesso dal Presidente della Giunta Regionale conterrà tutti gli elementi necessari alla identificazione dell'area interessata, dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni interessati e diverrà operativo il ventunesimo giorno dalla data di affissione.

 

     Art. 9. Fuoco controllato e tecniche di estinzione con il fuoco durante gli incendi boschivi.

     1. Per fuoco controllato è da intendersi l'applicazione in sicurezza del fuoco su precise superfici prestabilite. Gli obiettivi gestionali del fuoco controllato sono sempre motivati da interessi di rilevanza scientifica o economica e sono circoscritti ai seguenti:

     a) diminuzione dell'intensità e della diffusibilità degli incendi boschivi mediante la riduzione della biomassa bruciabile esclusivamente nelle formazioni erbacee o basso arbustive limitrofe alle formazioni forestali;

     b) manutenzione dei viali tagliafuoco;

     c) conservazione di specifici habitat erbacei o arbustivi, biotopi o di specie vegetali la cui esistenza è consentita o favorita dal fuoco periodico.

     2. Le modalità tecniche di esecuzione del fuoco controllato devono essere conformi a quanto disposto dal Piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi.

     3. E' fatto divieto di applicazione del fuoco controllato nelle formazioni forestali naturali e negli ambienti in cui il novellame di specie forestali tende a diffondersi naturalmente.

     4. La possibilità di utilizzare il fuoco controllato, anche quale intervento sperimentale, è demandata al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, previa acquisizione e valutazione degli elementi utili ed in particolare: le condizioni meteorologiche e orografiche della zona, la quantità e la natura del combustibile nonché la possibilità di predisporre gli accorgimenti necessari per evitare il diffondersi del fuoco dall'area di terreno interessata. Il Corpo Forestale dello Stato propone al competente Assessorato regionale l'attuazione del fuoco controllato in determinati periodi e località; l'Assessorato autorizza, con propria determinazione, l'applicazione richiesta del fuoco controllato comunicandola al Corpo Forestale stesso.

     5. Previo avviso alla competente Prefettura, all'Ente territoriale interessato ed al locale distaccamento dei Vigili del Fuoco, l'uso del fuoco controllato deve avvenire sotto il diretto controllo del Corpo Forestale dello Stato, il quale può impiegare anche il personale aderente alle organizzazioni di volontariato.

     6. Sono consentite le pratiche del controfuoco e del fuoco tattico nello spegnimento degli incendi boschivi e, ove necessarie e possibili, sono ordinate dal componente di grado più elevato del Corpo Forestale dello Stato presente sull'incendio.

 

     Art. 10. Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi.

     1. L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., le aziende esercenti le ferrovie in concessione e gli organi di gestione delle ferrovie in gestione commissariale governativa, le società di gestione delle autostrade, l'Azienda Nazionale Autonoma Strade, le Amministrazioni Provinciali sono tenute a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate.

     2. Le suindicate operazioni dovranno essere eseguite senza provocare danni alla limitrofa vegetazione forestale.

 

     Art. 11. Ricostituzione boschiva a seguito incendio.

     1. Per la ricostituzione dei beni silvopastorali danneggiati o distrutti dal fuoco, la Regione provvede direttamente o concede ai proprietari, pubblici o privati, contributi per le spese necessarie, in applicazione dell'articolo 23 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63.

     2. Nei boschi cedui le opere necessarie devono essere eseguite entro e non oltre l'anno solare successivo a quello in cui si è verificato l'incendio nelle fustaie entro il triennio successivo.

     3. La ricostituzione deve essere eseguita secondo le direttive tecniche impartite dai Servizi Decentrati Economia Montana e Foreste competenti per territorio in conformità ai piani di gestione forestale e territoriale.

     4. In caso di inadempienza dei proprietari si attuano le procedure previste dall'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e degli articoli 75 e 76 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

     Art. 12. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato.

     2. La vigilanza è altresì affidata:

     a) alle guardie provinciali, alla polizia municipale e ai guardiaparco regionali, limitatamente al territorio di rispettiva competenza;

     b) alle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 limitatamente ai divieti di cui all'articolo 7 della presente legge. Per gli altri divieti si dovrà provvedere ad apposita segnalazione al Corpo Forestale dello Stato;

     c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

 

     Art. 13. Sanzioni.

     1. Per le violazioni ai divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge, nei territori boscati e cespugliati compresi e non nel piano di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, si applicano le seguenti sanzioni:

     a) per le violazioni di cui all'articolo 7 si applica la sanzione da lire 100.000 a lire 1.000.000;

     b) per le violazioni di cui all'articolo 7 durante il periodo di grave pericolosità incendi boschivi di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47 si applica la sanzione da lire 150.000 a lire 1.500.000;

     c) per le violazioni di cui all'articolo 8, comma 1 si applica la sanzione da lire 400.000 a lire 2.000.000 per ogni decara o frazione di decara;

     d) per le violazioni di cui all'articolo 8, comma 3 si applica la sanzione da lire 4.000 a lire 12.000 per ogni capo di bestiame;

     e) per le violazioni di cui all'articolo 8, comma 4 si applica la sanzione da lire 200.000 a lire 1.200.000;

     f) per le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1 si applica la sanzione da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita, o frazione di essi;

     g) per le violazioni di cui all'articolo 10, comma 2 si applica la sanzione prevista dall'articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

     Art. 14. Procedura amministrativa.

     1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 15. Proventi.

     1. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 13 saranno introitati sul capitolo n. 2190 dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione regionale e saranno destinati a parziale copertura del capitolo dello stato di previsione della spesa di cui all'articolo 16.

 

     Art. 16. Copertura finanziaria.

     1. Gli oneri di cui alla presente legge sono quantificati in lire 3.000 milioni per ciascun esercizio a partire dal 1995, di cui lire 1.200 milioni per spese relative alla prevenzione ed all'estinzione degli incendi boschivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) e all'articolo 4, comma 2, lire 1.300 milioni per le spese per attrezzature, impianti, opere, mezzi di protezione e di trasporto, assistenza logistica di cui all'articolo 6 e lire 500 milioni per i contributi alle organizzazioni di volontariato antincendi boschivi di cui all'articolo 4.

     2. Alla spesa complessiva di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996 si farà fronte in sede di predisposizione dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 17. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate:

     a) la legge regionale 6 maggio 1974, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni;

     b) gli articoli 9 e 10 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.

     2. Sono inoltre abrogati i seguenti articoli delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale delle Giunte Camerali attive nelle Province sotto elencate:

     a) Provincia di Alessandria: articoli 27, 29, 30 e 31;

     b) Provincia di Asti: articoli 27, 29, 30 e 31;

     c) Provincia di Cuneo: articoli 28, 28 bis, 30, 31 e 32;

     d) Provincia di Novara: articoli 27, 29, 30 e 31;

     e) Provincia di Torino: articoli 28, 30, 31 e 32;

     f) Provincia di Vercelli: articoli 27, 29, 30 e 31;

     ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 15 della L.R. 19 novembre 2013, n. 21.