§ 5.6.6 - Legge regionale 30 maggio 1980, n. 69 - Tutela del patrimonio
speleologico della regione Piemonte.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.6 ambiente
Data:30/05/1980
Numero:69


Sommario
Art. 1.      L'ambiente carsico e delle grotte del Piemonte è parte del patrimonio naturale.
Art. 2.      Vengono definite aree carsiche tutte le zone del Piemonte nelle quali si verifichino fenomeni carsici e la conseguente formazione di grotte.
Art. 3.      Le attività di protezione riguardano:
Art. 4.      Le attività di studio riguardano:
Art. 5.      Le attività di documentazione riguardano:
Art. 6.      La qualificazione dell'attività speleologica riguarda:
Art. 7.      Ogni anno la Regione, a mezzo dell'Assessorato alla Pianificazione Territoriale e Parchi Regionali, redige un piano di attività relativo alla materia contemplata in questa legge, tenendo conto [...]
Art. 8.      E' istituita la Commissione Regionale tecnico-consultiva composta da:
Art. 9.      I soggetti beneficiari della presente legge sono:
Art. 10.      L'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento del Catasto Speleologico Regionale sono delegati all'Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi, la quale cura in particolare che tale Catasto [...]
Art. 11.      Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di 30 milioni.


§ 5.6.6 - Legge regionale 30 maggio 1980, n. 69 - Tutela del patrimonio

speleologico della regione Piemonte.

(B.U. 11 giugno 1980, n. 24)

 

Art. 1.

     L'ambiente carsico e delle grotte del Piemonte è parte del patrimonio naturale.

     Le Regione, a norma dell'art. 5 dello Statuto e nei limiti delle proprie competenze, concorre a regolare l'attività speleologica piemontese e ne promuove la protezione, l'incentivazione, lo studio e la qualificazione, nonchè la documentazione, la gestione e la diffusione dei dati raccolti.

 

     Art. 2.

     Vengono definite aree carsiche tutte le zone del Piemonte nelle quali si verifichino fenomeni carsici e la conseguente formazione di grotte.

     Esse rivestono caratteristica di pubblico interesse per:

     a) l'esistenza di un patrimonio di bellezze naturali sia nell'ambito epigeo sia in quello ipogeo;

     b) la presenza di fenomeni naturali caratteristici dell'ambiente carsico, di interesse scientifico, anche applicativo, concernente i campi geologico, fisico, chimico, biologico e medico;

     c) la presenza di potenziali risorse idriche ed energetiche correlate all'esistenza di corsi d'acqua ipogei;

     d) l'esistenza di rischi di inquinamento delle vene idriche ipogee e delle relative risorgenti sfruttate per l'approvvigionamento di centri abitati, correlati alla estrema permeabilità dei terreni carsici;

     e) la possibilità di utilizzazione delle cavità sotterranee come sedi di attività escursionistiche, sportive, culturali e didattiche;

     f) l'esistenza di un patrimonio turistico ipogeo già attualmente sfruttato o potenzialmente valorizzabile ed utilizzabile.

 

     Art. 3.

     Le attività di protezione riguardano:

     a) in patrimonio di valori estetici e paesaggistici caratteristici delle aree carsiche;

     b) le cavità che rivestano particolare importanza sotto l'aspetto estetico, scientifico e turistico;

     c) le vene idriche del sottosuolo carsico captate o captabili in acquedotti urbani.

 

     Art. 4.

     Le attività di studio riguardano:

     a) il potenziamento delle ricerche nelle aree di cui al 1° comma dell'art. 2;

     b) lo studio geografico, geoidrologico, chimico, fisico e biologico dei sistemi carsici, anche attraverso apposite stazioni scientifiche sperimentali;

     c) la promozione di collaborazione con istituti universitari o di ricerca interessati agli studi inerenti le aree carsiche.

 

     Art. 5.

     Le attività di documentazione riguardano:

     a) l'istituzione di un Catasto regionale che provveda a raccogliere ed archiviare tutti i dati riguardanti le grotte piemontesi, offrendo la possibilità di consultazioni a chiunque vi fosse interessato;

     b) la promozione delle pubblicazioni utili alla documentazione dei dati raccolti e delle ricerche effettuate;

     c) la creazione di una biblioteca speleologica regionale che raccolga le pubblicazioni specialistiche del settore.

 

     Art. 6.

     La qualificazione dell'attività speleologica riguarda:

     a) la realizzazione di corsi di speleologia da realizzarsi in Piemonte;

     b) l'accesso degli speleologi a manifestazioni e convegni nazionali ed internazionali ed a corsi specialistici atti ad aumentarne la qualificazione.

     c) l'installazione, la gestione e il potenziamento di apposite stazioni scientifiche.

 

     Art. 7.

     Ogni anno la Regione, a mezzo dell'Assessorato alla Pianificazione Territoriale e Parchi Regionali, redige un piano di attività relativo alla materia contemplata in questa legge, tenendo conto delle segnalazioni fornite dalla Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi e dai singoli Gruppi stessi, coordinandolo, per quanto necessario, con gli interventi previsti sul territorio regionale.

     Le scadenza per le segnalazioni e le domande è fissata con provvedimento della Giunta regionale.

     Il programma annuale di attività è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui al successivo art. 8.

 

     Art. 8.

     E' istituita la Commissione Regionale tecnico-consultiva composta da:

     - l'Assessore alla Pianificazione Territoriale e ai Parchi Regionali, o suo delegato, che la presiede;

     - tre rappresentanti del Consiglio regionale, nominati dal Consiglio stesso con voto limitato a due nominativi;

     - quattro esperti del settore designati dall'Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi e due esperti designati dal Club Alpino Italiano;

     - due esperti nominati dal Consiglio regionale, sentita l'Università degli Studi di Torino.

     Svolge le funzioni di Segretario un funzionario addetto all'Assessorato Pianificazione Territoriale e Parchi Regionali.

     La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale.

 

     Art. 9.

     I soggetti beneficiari della presente legge sono:

     1) L'Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi;

     2) I singoli Gruppi Speleologici;

     3) in Club Alpino Italiano.

     I soggetti beneficiari delle sovvenzioni devono fornire ogni anno la dimostrazione e la documentazione dell'impiego dei fondi assegnati per gli scopi indicati dalla presente legge, e devono presentare, ogni anno, una relazione illustrativa della attività svolta.

 

     Art. 10.

     L'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento del Catasto Speleologico Regionale sono delegati all'Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi, la quale cura in particolare che tale Catasto contenga l'elenco di tutte le grotte della Regione, con la descrizione di ciascuna di esse, l'indicazione dei dati topografici e metrici, i rilievi speleologici eseguiti, nonchè ogni altra notizia utile.

     Il Catasto può essere consultato a titolo gratuito da chiunque; l'eventuale rilascio di copie avverrà a spese dell'interessato.

 

     Art. 11.

     Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di 30 milioni.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 in corrispondenza dell'accantonamento ivi iscritto al punto 3.7.2. «Interventi per il potenziamento delle strutture ricettive a carattere sociale», e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione:

     «Spese per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Piemonte», con lo stanziamento di 30 milioni in termini di competenza e di cassa.

     Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.