Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 13/02/1987 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, concernente ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo [...] |
§ 98.1.26409 - Legge 13 febbraio 1987, n. 22.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, concernente ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria.
(G.U. 14 febbraio 1987, n. 37)
1. Il
All'articolo 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per consentire, nell'interesse dello sviluppo tecnologico nazionale, la partecipazione dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 2 della
il comma 3 è soppresso.
All'articolo 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La scelta della forma e la misura del finanziamento a sostegno delle partecipazioni di cui all'art. 1 sono disposte dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle motivazioni dell'approvazione del progetto nella competente sede e del parere, in relazione alla domanda di ammissione, di un'apposita commissione tecnico-consultiva nominata dal Ministro medesimo e composta da un suo rappresentante, da un rappresentante del Ministro degli affari esteri, da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, nonchè, di volta in volta, da tre esperti di elevata qualificazione professionale nella materia oggetto del progetto";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La commissione di cui al comma 1, acquisito il parere di competenza da parte dell'Istituto mobiliare italiano (IMI), trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica una relazione che indica il giudizio globale di rispondenza e gli interventi di sostegno comunque assicurati alla parte italiana del progetto dagli altri strumenti di incentivazione pubblica della ricerca applicata, per la loro effettiva armonizzazione, nella forma e nell'entità, con quelli riservati, dalla CEE o dalle rispettive autorità governative, ai partecipanti degli altri Paesi interessati allo stesso progetto";
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. In ogni caso i finanziamenti pubblici di sostegno comunque assicurati a favore di ciascun progetto non possono superare, nel loro complesso, il livello di armonizzazione previsto dal comma 2";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica verifica l'andamento della partecipazione italiana all'iniziativa, riferendone annualmente al Parlamento".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.