§ 98.1.26409 - Legge 13 febbraio 1987, n. 22.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, concernente ammissione agli interventi della legge 17 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/02/1987
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, concernente ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo [...]


§ 98.1.26409 - Legge 13 febbraio 1987, n. 22.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, concernente ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria.

(G.U. 14 febbraio 1987, n. 37)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, concernente ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Per consentire, nell'interesse dello sviluppo tecnologico nazionale, la partecipazione dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonchè di quelli previsti dall'art. 14, comma quinto, e di quelli operanti nel settore di cui all'art. 18, comma quarto, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ad iniziative di cooperazione internazionali e comunitarie nel settore della ricerca applicata con finalità esclusivamente pacifiche, già approvate nelle sedi competenti, internazionali e comunitarie, sono estesi, a favore dei medesimi soggetti, gli interventi previsti dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle attività indicate nel secondo comma, n. 1, dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46";

     il comma 3 è soppresso.

     All'articolo 2:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. La scelta della forma e la misura del finanziamento a sostegno delle partecipazioni di cui all'art. 1 sono disposte dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle motivazioni dell'approvazione del progetto nella competente sede e del parere, in relazione alla domanda di ammissione, di un'apposita commissione tecnico-consultiva nominata dal Ministro medesimo e composta da un suo rappresentante, da un rappresentante del Ministro degli affari esteri, da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, nonchè, di volta in volta, da tre esperti di elevata qualificazione professionale nella materia oggetto del progetto";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. La commissione di cui al comma 1, acquisito il parere di competenza da parte dell'Istituto mobiliare italiano (IMI), trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica una relazione che indica il giudizio globale di rispondenza e gli interventi di sostegno comunque assicurati alla parte italiana del progetto dagli altri strumenti di incentivazione pubblica della ricerca applicata, per la loro effettiva armonizzazione, nella forma e nell'entità, con quelli riservati, dalla CEE o dalle rispettive autorità governative, ai partecipanti degli altri Paesi interessati allo stesso progetto";

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. In ogni caso i finanziamenti pubblici di sostegno comunque assicurati a favore di ciascun progetto non possono superare, nel loro complesso, il livello di armonizzazione previsto dal comma 2";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica verifica l'andamento della partecipazione italiana all'iniziativa, riferendone annualmente al Parlamento".

     2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.