Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.7 parchi e riserve |
Data: | 02/06/1978 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione della riserva naturale). |
Art. 2. (Confini). |
Art. 3. (Finalità). |
Art. 4. (Durata della destinazione). |
Art. 5. (Gestione). |
Art. 6. (Controllo). |
Art. 7. (Norme vincolistiche). |
Art. 8. (Sanzioni). |
Art. 9. (Vigilanza). |
Art. 10. (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione). |
Art. 11. (Finanziamenti per la gestione). |
Art. 12. (Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano di assestamento forestale). |
Art. 13. (Entrate). |
§ 5.7.5 - Legge regionale 2 giugno 1978, n. 29. [1]
Istituzione della riserva naturale speciale del bosco del Vaj.
(B.U. 13 giugno 1978, n. 24).
Art. 1. (Istituzione della riserva naturale).
Ai sensi della
Art. 2. (Confini).
I confini della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj, incidente sul Comune di Castagneto Po, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:5000, facente parte integrante della presente legge.
I confini della riserva sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso, e recanti la scritta «Regione i Piemonte riserva naturale speciale dei Bosco del Vaj».
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
Art. 3. (Finalità).
Nell'àmbito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della
1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Bosco del Vaj, con particolare riguardo agli aspetti forestali e botanici;
2) promuovere la valorizzazione delle attività forestali ed agricole della zona, garantendo la continuità delle cure colturali al bosco;
3) favorire la fruizione a fini scientifici e culturali, sociali e didattici. Le modalità di fruizione sono stabilite, sentiti gli Enti e le Associazioni interessate, secondo le indicazioni del Consiglio comunale di Castagneto Po, recepito nel regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 7.
Art. 4. (Durata della destinazione).
La destinazione a riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.
Art. 5. (Gestione).
I Piani di intervento per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 sono predisposti dalla Giunta regionale d'intesa con il Comune di Castagneto Po.
Le attività di attuazione dei Piani e di vigilanza sono esercitate dal Comune di Castagneto Po, che può avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge, e sentita la Giunta regionale, di proprio personale o degli uffici regionali, comprensoriali o provinciali.
Art. 6. (Controllo).
Il Comune di Castagneto Po redige annualmente un bilancio preventivo, ed uno consuntivo, relativi alla gestione della riserva naturale del Bosco del Vaj, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, il bilancio preventivo deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
I bilanci di cui al comma precedente sono allegati al bilancio comunale per essere sottoposti all'esame ed approvazione dei competenti organi di controllo.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Le deliberazioni del Consiglio Comunale di Castagneto Po, relative alla gestione della riserva naturale del Bosco del Vaj, quando comportino variazioni ai bilanci di cui al primo comma del presente articolo, devono essere adottate previo parere vincolante della Giunta regionale.
Art. 7. (Norme vincolistiche).
Sull'intero territorio della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali;
e) costruire nuove strade e ampliare le estensioni se non in funzione delle attività agricole e forestali;
f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
g) costruire nuovi edifici od opere sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.
Sino all'approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Castagneto Po è fatto divieto di costruire nuovi edifici sui terreni non soggetti a vincolo idrogeologico.
Su tutto il territorio della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj è concesso ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso alle finalità di cui al precedente articolo 3.
La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta-regionale.
Le norme relative all'utilizzazione delle aree boschive del territorio della Riserva saranno previste in apposito piano di assestamento forestale, sentita l'Amministrazione comunale.
Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:
1) per quanto concerne la silvi-coltura, sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e i diradamenti;
2) i tagli dei boschi di alto fusto debbono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Torino.
Con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio regionale, sentito il parere del Comune di Castagneto Po, saranno fissate norme specifiche relative alle modalità d'uso del territorio della riserva, e saranno specificate le sanzioni per i trasgressori.
Art. 8. (Sanzioni).
Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), 1° comma, dell'articolo 7 della presente legge, fino all'approvazione della specifica normativa regionale, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d) e f) del 1° comma del precedente articolo 7 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere e) e g) del 1° comma ed alle limitazioni di cui al 2°, 3° e 4° comma del precedente articolo 7 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.
Le violazioni alla limitazione di cui al numero 2) del precedente articolo 7 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il o taglio boschivo.
Le violazioni ai divieti di cui ai commi 1°, 3° e 4° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni del Presidente della Giunta regionale.
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 7 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.
Art. 9. (Vigilanza).
La vigilanza della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj è affidata:
a) a personale di sorveglianza dipendente dal Comune di Castagneto Po;
b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della
c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con
Art. 10. (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).
Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 1.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della
Art. 11. (Finanziamenti per la gestione).
Agli oneri per la gestione della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj, di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 25.000.000 per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12. (Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano di assestamento forestale).
Per la redazione del piano di assestamento forestale, di cui al quinto comma del precedente articolo 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 10.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente sul fondo speciale di cui al capitolo n. 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'articolo 13, quinto comma, della
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13. (Entrate).
I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 8 saranno iscritti al capitolo n. 2220 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1978 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
[1] Abrogata dall'art. 63 della