§ 5.7.26 - Legge regionale 30 maggio 1980, n. 66.
Istituzione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:30/05/1980
Numero:66


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del Parco naturale).
Art. 2.  (Confini).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Durata della Destinazione).
Art. 5.  (Consiglio Direttivo).
Art. 6.  (Personale).
Art. 7.  (Direttore).
Art. 8.  (Controllo).
Art. 9.  (Vincoli e permessi).
Art. 10.  (Sanzioni).
Art. 11.  (Vigilanza).
Art. 12.  (Piano dell'area).
Art. 13.  (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).
Art. 14.  (Finanziamenti per la gestione).
Art. 15.  (Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale).
Art. 16.  (Entrate).
Art. 17.  (Norma transitoria).


§ 5.7.26 - Legge regionale 30 maggio 1980, n. 66. [1]

Istituzione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè [2].

(B.U. 11 giugno 1980, n. 24).

 

Art. 1. (Istituzione del Parco naturale).

     Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito con la presente legge, il Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, Ente di diritto pubblico.

 

     Art. 2. (Confini).

     I Confini del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, incide sui Comuni di Bussoleno, Coazze, Fenestrelle, Mattie, Meana, Roure, San Giorio, Usseaux e Villarfocchiardo, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.

     Con la redazione del piano dell'area, di cui all'art. 12, saranno individuate aree interne al Parco naturale con differenti classificazioni, ed in particolare sarà individuata al Pian dell'Alpe un'area attrezzata in cui saranno ammesse attrezzature ricettive per l'impiego sociale del tempo libero, nel rispetto del patrimonio naturalistico.

     I confini del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè sono delimitati da tabelle portanti la scritta «Regione Piemonte - Parco naturale Orsiera- Rocciavrè» da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

     Le tabelle devono essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 3. (Finalità).

     Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè sono specificate secondo quanto segue:

     1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dell'area, in funzione dell'uso sociale di tali valori;

     2) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali.

     3) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali;

     4) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali.

 

     Art. 4. (Durata della Destinazione).

     La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal presente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

 

     Art. 5. (Consiglio Direttivo).

     Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 sono esercitate da un Consiglio direttivo composto da:

     a) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei Comuni di Bussoleno, Coazze, Fenestrelle, Mattie, Meana, Roure, San Giorio, Usseaux e Villarfocchiardo;

     b) tre rappresentanti per ciascuna delle Comunità Montane Bassa Val di Susa e Val Cenischia, Val Sangone, Valli Chisone e Germanasca, di cui uno della minoranza;

     c) tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale.

     Il Consiglio direttivo adotta, entro 9 giorni dalla sua costituzione, lo Statuto del Parco. Lo Statuto è approvato con decreto del presidente della Giunta regionale.

     Lo Statuto deve prevedere:

     a) il Consiglio Direttivo;

     b) la Giunta esecutiva;

     c) il Presidente.

     Il funzionamento del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva, la composizione di questa, i rispettivi poteri e i rapporti tra i due organi, sono stabiliti dallo Statuto.

     Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e la Giunta esecutiva almeno quattro volte all'anno.

     Lo Statuto dovrà altresì prevedere le forme di consultazione e di partecipazione delle popolazioni e degli organismi interessati.

     I membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.

     Alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal Consiglio regionale con propria deliberazione. I membri del Comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere inviati.

     Per l'espletamento delle funzioni di cui al 1° comma del presente articolo, il Consiglio Direttivo utilizza il personale di cui al successivo articolo 6 o può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali, nonché dei Comuni e delle Comunità Montane interessate.

 

     Art. 6. (Personale).

     L'ordinamento e la pianta organica del personale del parco sono disciplinati con legge regionale, sentito il consiglio Direttivo.

 

     Art. 7. (Direttore).

     Il Direttore del Parco naturale dell'Orsiera-Rocciavrè è nominato dal Presidente del consiglio Direttivo a seguito di pubblico concorso. Il relativo bando è predisposto sentito il Comitato tecnico-scientifico.

     Il direttore è membro del Consiglio tecnico-scientifico e partecipa con voto consuntivo alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva.

     Le funzioni del Direttore ed i suoi rapporti con il Consiglio Direttivo, con la Giunta esecutiva e con il Comitato tecnico-scientifico sono regolati dallo Statuto del Parco.

     Il Direttore del Parco naturale dell'Orsiera-Rocciavrè può svolgere funzioni di direzione anche di altri parchi o riserve naturali, previa apposita convenzione tra gli Enti Gestori.

 

     Art. 8. (Controllo).

     Il Parco naturale Orsiera-Rocciavrè ha un proprio bilancio.

     Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Consiglio Direttivo, sentito il Comitato tecnico-scientifico, alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

     I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione, con delibera della Giunta regionale.

     L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione da parte della Giunta regionale.

     Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla Regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono adottate e la Giunta regionale deve provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.

 

     Art. 9. (Vincoli e permessi).

     Sull'intero territorio del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

     a) aprire e coltivare cave e torbiere;

     b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50; per la predisposizione di piani di abbattimento e/o di cattura, da redigersi sentiti i comparti alpini interessati, al fine di ricostruire condizioni di equilibrio faunistico e botanico-forestale autoctone, secondo gli orientamenti che la tradizione e la presenza antropica e le attività agro- silvo-pastorali hanno configurato.

     c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole e colturali;

     e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;

     f) asportare rocce o minerali, se non per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;

     g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali presenti su territorio o della fruibilità pubblica del Parco;

     h) esercitare attività ricreativa e sportiva con mezzi meccanici fuoristrada;

     i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

     L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo art. 11.

     Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative;

     1) entro i limiti e le normative previste dagli strumenti vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui ai precedente art. 3;

     2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dai Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio Direttivo;

     3) il pascolo si esercita nelle forme e nei termini entro i quali è attualmente praticato.

     Fino all'approvazione del piano di assestamento forestale di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge medesima: il piano di assestamento forestale di cui al presente comma, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, è eseguito dall'Ente Parco su finanziamento regionale. L'area del parco è inoltre oggetto di apposito piano naturalistico redatto secondo le norme contenute negli artt. 7, 8 e 9 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

     In conformità a quanto previsto dall'art. 16, primo comma, della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, sono sempre ammessi, senza vincoli o limitazioni, lo sfalcio a scopo di fienagione, il pascolo ed ogni altra operazione, ivi compresa la pulizia dei pascoli con eliminazione delle specie infestanti, effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.

     Il Consiglio Direttivo del parco può interdire temporaneamente, con propria deliberazione, le attività di cui sopra con riferimento alle specie vegetali protette bisognose di particolare tutela, assegnando un equo indennizzo al proprietario e all'avente diritto.

     Con Regolamento, approvato dal Consiglio regionale, sentito il parere del Consiglio Direttivo e del Comitato tecnico-scientifico, saranno fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del Parco e saranno specificate le sanzioni per i trasgressori.

 

     Art. 10. (Sanzioni).

     Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'art. 9 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni 10 mc di materiale rimosso.

     Le violazioni al divieti di cui alle lettere c), d), e), f) e h) ed alla limitazione di cui al punto 3 del precedente art. 9 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

     Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) ed i) ed alla limitazione di cui al punto 9 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.

     I tagli boschivi effettuati in difformità della previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

     Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2 del precedente articolo 9 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

     Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1°, 3°, 4° e 5° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

     Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.

     Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 9 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

     Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 11. (Vigilanza).

     Le vigilanza del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè è affidata:

     a) al personale di sorveglianza del Parco previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;

     b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;

     c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

 

     Art. 12. (Piano dell'area).

     In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la Giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.

     La Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area, che trasmette ai Comuni e alle Comunità Montane interessate, al Comitato Comprensoriale di Torino e alla Provincia di Torino, e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

     Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale. Entro lo stesso termine i Comitati Comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.

     La Giunta regionale, entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.

     Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

 

     Art. 13. (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).

     Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione, di cui al precedente articolo 2, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 3.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè» e con lo stanziamento di lire 3.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 14. (Finanziamenti per la gestione).

     Agli oneri per la gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 30.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 30.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 15. (Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale).

     Per la redazione del piano dell'area, di cui al precedente articolo 12, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al 4° comma del precedente articolo 9, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 35.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese per la predisposizione del piano dell'area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 35.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 16. (Entrate).

     I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 10 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

     Art. 17. (Norma transitoria).

     I membri del Consiglio Direttivo, di cui al precedente articolo 5, vengono nominati dai Consigli Comunali, dai Consigli delle Comunità Montane e dal Consiglio regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Modificata con L.R. 20.2.1985, n. 13 - B.U. 27.2.1985, n. 9.