§ 5.7.19 - Legge regionale 2 maggio 1980, n. 34.
Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:02/05/1980
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Istituzione della Riserva naturale).
Art. 2.  (Confini).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Durata della destinazione).
Art. 5.  (Gestione).
Art. 6.  (Personale).
Art. 7.  (Controllo).
Art. 8.  (Norme vincolistiche).
Art. 9.  (Sanzioni).
Art. 10.  (Vigilanza).
Art. 11.  (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).
Art. 12.  (Finanziamenti per la gestione).
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico).
Art. 14.  (Entrate).


§ 5.7.19 - Legge regionale 2 maggio 1980, n. 34. [1]

Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco.

(B.U. 7 maggio 1980 n. 19).

 

Art. 1. (Istituzione della Riserva naturale).

     Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituita con la presente legge la Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco.

 

     Art. 2. (Confini).

     I confini della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco, incidente sul Comune di Chianocco, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1: 25000, facente parte integrante della presente legge.

     I confini della Riserva sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso, e recanti la scritta «Regione Piemonte - Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco».

     Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 3. (Finalità).

     Nell'ambito ed a completamento dei princìpi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco sono specificate secondo quanto segue:

     1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco, con particolare riguardo alle stazioni di leccio in essa esistenti;

     2) promuovere la valorizzazione delle attività forestali della zona, garantendo la continuità delle cure colturali al bosco;

     3) favorire la fruizione a fini scientifici e culturali, sociali e didattici.

 

     Art. 4. (Durata della destinazione).

     La destinazione a Riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

 

     Art. 5. (Gestione).

     I piani di intervento per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 sono predisposti dalla Giunta regionale d'intesa con il Comune di Chianocco.

     Le attività di attuazione dei Piani e di vigilanza sono esercitate dai Comune di Chianocco, che può avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge, e sentita la Giunta regionale, di proprio personale o degli uffici regionali, comprensoriali o provinciali, ovvero del personale di cui al successivo articolo 6.

 

     Art. 6. (Personale).

     L'ordinamento e la pianta organica del personale della Riserva naturale speciale sono disciplinati con legge regionale, sentito il Comune di Chianocco.

 

     Art. 7. (Controllo).

     Il Comune di Chianocco redige annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo, relativi alla gestione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Il bilancio preventivo deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

     I bilanci di cui al comma precedente sono allegati al bilancio comunale per essere sottoposti all'esame ed approvazione dei competenti organi di controllo.

     L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     Le deliberazioni del Consiglio Comunale di Chianocco, relative alla gestione della Riserva naturale speciale, quando comportino variazioni ai bilanci di cui al primo comma del presente articolo, devono essere adottate previo parere vincolante della Giunta regionale.

 

     Art. 8. (Norme vincolistiche).

     Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

     a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

     b) esercitare l'attività venatoria;

     c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo con particolare riferimento alle piante di leccio, fatte salve le normali attività colturali;

     e) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole e forestali;

     f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada.

     La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale del luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale.

     Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale e alla manutenzione e utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

     Fino all'approvazione del piano di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge succitata.

 

     Art. 9. (Sanzioni).

     Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), 1° comma, dell'articolo 8 della presente legge, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.

     Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d) e f), 1° comma, del precedente articolo 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

     Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), 1° comma, ed alla limitazione di cui al 2° comma del precedente articolo 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.

     I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

     Le violazioni al divieti richiamati ai commi precedenti comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

     Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.

     Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

     Le somme riscosse al sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'articolo 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 10. (Vigilanza).

     La vigilanza della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco è affidata:

     a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;

     b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;

     c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.

 

     Art. 11. (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).

     Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 1.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese relative alle opere di tabellazione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 1.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 12. (Finanziamenti per la gestione).

     Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco, di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 10.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 10.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico).

     Per la redazione del piano naturalistico, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 4.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese per la predisposizione del piano naturalistico della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 4.000.000.

     In Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 14. (Entrate).

     I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.