§ 5.7.21 - Legge regionale 16 maggio 1980, n. 46.
Istituzione del Parco naturale dei laghi di Avigliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:16/05/1980
Numero:46


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del Parco naturale).
Art. 2.  (Confini).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Durata della destinazione).
Art. 5.  (Gestione).
Art. 6.  (Personale).
Art. 7.  (Controllo).
Art. 8.  (Vincoli e permessi).
Art. 9.  (Sanzioni).
Art. 10.  (Vigilanza).
Art. 11.  (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).
Art. 12.  (Finanziamenti per la gestione).
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico).
Art. 14.  (Entrate).
Art. 15.  (Norma transitoria).


§ 5.7.21 - Legge regionale 16 maggio 1980, n. 46. [1]

Istituzione del Parco naturale dei laghi di Avigliana.

(B.U. 28 maggio 1980 n. 22).

 

Art. 1. (Istituzione del Parco naturale).

     Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è Istituito con la presente legge il Parco naturale dei Laghi di Avigliana, Ente di diritto pubblico.

 

     Art. 2. (Confini).

     I confini del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, incidente sul Comune di Avigliana, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:10.000, facente parte integrante della presente legge.

     Con la redazione del piano naturalistico di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della presente legge possono essere individuate aree interne del Parco naturale con differenti classificazioni: l'area individuata con la lettera A nella planimetria di cui al comma precedente è fin d'ora individuata come «area attrezzata», ed è preordinata all'espropriazione o all'acquisizione.

     I confini del Parco sono delimitati da tabelle portanti la scritta «Regione Piemonte - Parco naturale dei Laghi di Avigliana», da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

     Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità a cura dell'Ente gestore del Parco.

 

     Art. 3. (Finalità).

     Nell'ambito ed a completamento del principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'Istituzione del Parco naturale del Laghi di Avigliana sono specificate secondo quanto segue:

     1) ripristinare le condizioni idrobiologiche dei Laghi di Avigliana, concorrendo ad eliminare le cause d'inquinamento;

     2) concorrere al miglioramento delle condizioni naturali dell'area della Palude dei Mareschi;

     3) disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali e turistici;

     4) tutelare, valorizzare e restaurare le risorse paesaggistiche, storiche, ambientali e naturali della zona;

     5) promuovere ogni iniziativa necessaria o utile alla qualificazione delle attività agricole esistenti;

     6) incentivare le attività produttive locali che siano compatibili con la valorizzazione e la riqualificazione dell'ambiente.

 

     Art. 4. (Durata della destinazione).

     La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

 

     Art. 5. (Gestione).

     Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 sono esercitate da un Consiglio Direttivo composto da:

     a) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del Comune di Avigliana;

     b) tre rappresentanti della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, di cui uno della minoranza;

     c) tre rappresentanti del Consiglio regionale.

     d) tre esperti, nominati dal Consiglio regionale, in materia zoologica, botanica e idrobiologica.

     Il Consiglio Direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione, lo Statuto del Parco. La Statuto è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     La Statuto deve prevedere:

     a) il Consiglio Direttivo;

     b) il Presidente.

     Lo Statuto deve altresì prevedere le forme di consultazione e di partecipazione dei residenti nel Parco.

     I membri del Consiglio Direttivo e il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.

     Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, istituito dal Consiglio regionale con propria deliberazione. I membri del Comitato tecnico- scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.

     Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio Direttivo utilizza il personale di cui al successivo articolo 8 e può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali e del Comune di Avigliana.

 

     Art. 6. (Personale).

     L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio Direttivo.

 

     Art. 7. (Controllo).

     Il Parco naturale del Laghi di Avigliana ha un proprio bilancio.

     Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Consiglio Direttivo, sentito il Comitato tecnico-scientifico, alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziato, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

     I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione con deliberazione della Giunta regionale.

     L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     Le deliberazioni del Consiglio Direttivo diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della Giunta regionale.

     Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla Regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la Giunta regionale deve provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.

 

     Art. 8. (Vincoli e permessi).

     Sull'intero territorio del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

     a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

     b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

     c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole;

     e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in fruizione delle attività agricole e della fruibilità del Parco;

     f) esercitare attività sportive e ricreative con mezzi meccanici fuoristrada;

     g) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, tranne che per lo svolgimento delle attività agricole o delle attività di vigilanza o di soccorso;

     h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

     L'uso del suolo e l'edificabilità del territorio del Parco debbono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dallo strumento urbanistico generale.

     La costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni allo stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio Direttivo del Parco naturale ed il Comune di Avigliana.

     La navigazione sui laghi sarà regolamentata dal Consiglio Direttivo del Parco, sentita la Giunta regionale. Tale regolamento dovrà prevedere anche le sanzioni per i trasgressori.

     Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e del relativo piano di assestamento, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge medesima.

 

     Art. 9. (Sanzioni).

     Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), 1° comma, dell'articolo 8 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000, per ogni 10 mc. di materiale rimosso.

     Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), f), e g) 10 comma del precedente articolo 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

     Le violazioni ai divieti di cui alle lettere e) e h) 1° comma del precedente articolo 8, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di 10.000.000.

     Le violazioni di cui al 3° comma del precedente articolo 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

     I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

     Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1°, 3°, 4° e 5° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

     Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronuncerà entro 90 giorni.

     Per le violazioni di cui alla lettera b), 1° comma, del precedente articolo 8, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

     Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della regione.

 

     Art. 10. (Vigilanza).

     La vigilanza del Parco naturale dei Laghi di Avigliana è affidata:

     a) al personale di sorveglianza del Parco previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 8 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;

     b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;

     c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.

 

     Art. 11. (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).

     Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 2.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'Istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 2.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 12. (Finanziamenti per la gestione).

     Agli oneri per la gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 50.000.000 per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 50.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico).

     Per la redazione del piano naturalistico e relativo piano di assestamento, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 15.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione «Spese per la predisposizione del piano naturalistico del Parco naturale dei Laghi di Avigliana» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 15.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 14. (Entrate).

     I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1980 ed al corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

     Art. 15. (Norma transitoria).

     I membri del Consiglio Direttivo di cui al precedente articolo 5 vengono nominati dal Consiglio Comunale di Avigliana, dal Consiglio della Comunità Montana e dal Consiglio regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.