Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica |
Data: | 10/11/1994 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. [2] |
Art. 3. [3] |
Art. 4. [4] |
Art. 5. [5] |
Art. 6. [6] |
Art. 7. [7] |
Art. 8. [8] |
Art. 9. [9] |
Art. 10. 1. L'articolo 8 ter della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente |
Art. 11. 1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 8 quater della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente |
Art. 12. [10] |
Art. 13. 1. L'articolo 8 sexies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente |
Art. 14. 1. Dopo l'articolo 9 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è inserito il seguente nuovo articolo |
Art. 15. [11] |
Art. 16. 1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è inserito il seguente nuovo articolo |
Art. 17. [12] |
Art. 18. [13] |
Art. 19. [14] |
Art. 20. 1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, le parole: «, di cui all'articolo 9, comma 4» sono sostituite dalle seguenti |
Art. 21. [15] |
Art. 22. 1. Per effetto della presente legge e dalla data della sua entrata in vigore, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni |
§ 5.1.17 - Legge regionale 10 novembre 1994, n. 45.
Norme in materia di pianificazione del territorio: modifiche alla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e alle LL.RR. 16 marzo 1989, n. 16 e 3 aprile 1989, n. 20.
(B.U. 16 novembre 1994, n. 46).
1. L'articolo 2 della
(Omissis).
1. L'articolo 3 della
(Omissis).
1. Il titolo II della
(Omissis).
1. L'articolo 4 della
(Omissis).
1. L'articolo 5 della
(Omissis).
1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 6 della
2. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 6 della
(Omissis).
1. L'articolo 7 della
(Omissis).
1. L'articolo 8 della
(Omissis).
1. L'articolo 8 bis della
(Omissis).
1. L'articolo 8 ter della
(Omissis).
1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 8 quater della
(Omissis).
2. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 8 quater della
(Omissis).
3. Il secondo comma dell'articolo 8 quater della
1. L'articolo 8 quinquies della legge regionale dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. L'articolo 8 sexies della
(Omissis).
1. Dopo l'articolo 9 bis della
(Omissis).
1. L'articolo 10 della
(Omissis).
1. Dopo l'articolo 10 della
(Omissis).
1. Il primo comma dell'articolo 58 della
(Omissis).
2. Il settimo comma dell'articolo 58 della
(Omissis).
1. Il primo comma dell'articolo 77 bis della
(Omissis).
1. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 11 della
2. Al secondo comma dell'articolo 37 della
3. Al quinto comma dell'articolo 41 della
4. Al primo comma dell'articolo 67 della
5. Il terzo comma dell'articolo 74 della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della
(Omissis).
1. L'articolo 4 della
(Omissis).
1. Per effetto della presente legge e dalla data della sua entrata in vigore, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 80, 80 bis e 82 della
b) il secondo comma dell'articolo 2 e il titolo II della
c) gli articoli 3 e 7 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 90 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 90 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 90 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 90 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 90 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 90 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 90 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 90 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 90 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 90 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 90 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 90 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 90 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 90 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 90 della