§ 5.1.17 - Legge regionale 10 novembre 1994, n. 45.
Norme in materia di pianificazione del territorio: modifiche alla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica
Data:10/11/1994
Numero:45


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.  [4]
Art. 5.  [5]
Art. 6.  [6]
Art. 7.  [7]
Art. 8.  [8]
Art. 9.  [9]
Art. 10.      1. L'articolo 8 ter della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente
Art. 11.      1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 8 quater della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente
Art. 12.  [10]
Art. 13.      1. L'articolo 8 sexies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente
Art. 14.      1. Dopo l'articolo 9 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è inserito il seguente nuovo articolo
Art. 15.  [11]
Art. 16.      1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è inserito il seguente nuovo articolo
Art. 17.  [12]
Art. 18.  [13]
Art. 19.  [14]
Art. 20.      1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, le parole: «, di cui all'articolo 9, comma 4» sono sostituite dalle seguenti
Art. 21.  [15]
Art. 22.      1. Per effetto della presente legge e dalla data della sua entrata in vigore, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni


§ 5.1.17 - Legge regionale 10 novembre 1994, n. 45.

Norme in materia di pianificazione del territorio: modifiche alla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e alle LL.RR. 16 marzo 1989, n. 16 e 3 aprile 1989, n. 20.

(B.U. 16 novembre 1994, n. 46).

 

Art. 1. [1]

     1. L'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. [2]

     1. L'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. [3]

     1. Il titolo II della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. [4]

     1. L'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. [5]

     1. L'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6. [6]

     1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate le seguenti parole: «e del relativo programma pluriennale di intervento e di spesa secondo quanto previsto al punto d) dell'articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43».

     2. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. [7]

     1. L'articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. [8]

     1. L'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9. [9]

     1. L'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. L'articolo 8 ter della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 8 quater della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 8 quater della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Il secondo comma dell'articolo 8 quater della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è abrogato.

 

     Art. 12. [10]

     1. L'articolo 8 quinquies della legge regionale dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     1. L'articolo 8 sexies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     1. Dopo l'articolo 9 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è inserito il seguente nuovo articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 15. [11]

     1. L'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è inserito il seguente nuovo articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 17. [12]

     1. Il primo comma dell'articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il settimo comma dell'articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 18. [13]

     1. Il primo comma dell'articolo 77 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 19. [14]

     1. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, sono abrogate le seguenti parole: «e delle sue articolazioni sub-comprensoriali ed intercomunali ».

     2. Al secondo comma dell'articolo 37 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate le seguenti parole: «e al Comprensorio».

     3. Al quinto comma dell'articolo 41 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate le seguenti parole: «dei Comitati Comprensoriali».

     4. Al primo comma dell'articolo 67 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, sono abrogate le seguenti parole: «, o su proposta del Comitato Comprensoriale competente per territorio,».

     5. Il terzo comma dell'articolo 74 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 20.

     1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, le parole: «, di cui all'articolo 9, comma 4» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 21. [15]

     1. L'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 22.

     1. Per effetto della presente legge e dalla data della sua entrata in vigore, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 80, 80 bis e 82 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

     b) il secondo comma dell'articolo 2 e il titolo II della legge regionale 16 marzo 1989, n. 16;

     c) gli articoli 3 e 7 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

[6] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

[7] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

[8] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

[9] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

[10] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

[11] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

[12] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

[13] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

[14] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

[15] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.