Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.7 formazione professionale |
Data: | 25/02/1980 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 14. (Convenzioni). |
Art. 15. (Strutture per lo svolgimento delle attività di formazione professionale). |
Art. 25. (Prove finali, attestati di qualifica, Commissioni esaminatrici). |
Art. 25 bis. (Compensi ai Presidenti ed ai componenti delle Commissioni esaminatrici). |
Art. 30. (Condizioni economiche e normative). |
Art. 31. (Omissis) |
§ 3.7.5 - Legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8.
Disciplina delle attività di formazione professionale. [*]
(B.U. 5 marzo 1980, n. 10). [1]
Artt. 1. - 13. (Omissis)
Art. 14. (Convenzioni).
La Regione stipula le convenzioni previste dall'art. 5, secondo comma, lett. b) della
La Regione approva uno schema di convenzione tipo, ispirato ai seguenti principi:
a) a tutti gli Enti è assicurata omogeneità di trattamento e parità di condizioni;
b) agli Enti convenzionati sono garantiti la responsabilità gestionale e il rispetto della loro proposta formativa;
c) gli Enti gestori sono tenuti a provvedere all'adeguamento delle attività formative dei Centri convenzionati in relazione alle condizioni determinate dalla Regione;
d) la Regione provvede all'assistenza tecnica e alla vigilanza dell'attività degli Enti convenzionati.
La Regione approva, inoltre, uno schema-tipo di convenzione tra le istituzioni di cui all'articolo 5 della legge 21.12.1978, n. 845, e le imprese, per l'effettuazione delle attività di cui all'articolo 15 della stessa legge, assicurando:
a) la completa copertura degli allievi e del personale dal rischi di infortunio;
b) la finalizzazione dell'attività lavorativa a scopi di apprendimento.
I titolari di delega, per l'attuazione dei piani e dei programmi di formazione professionale, possono avvalersi degli Enti di cui al II comma dell'articolo 5 della legge 21.12.1978, n. 845.
La Regione può riconoscere e contribuire al finanziamento di attività formative derivanti da altre convenzioni stipulate per iniziativa degli Enti di formazione professionale di cui all'articolo 5, II comma, della legge 21.12.1978, n. 845, e intese al raggiungimento delle finalità della presente legge.
La Regione può altresì stipulare, sentite le Organizzazioni sindacali e in relazione a particolari esigenze formative, specifiche convenzioni con imprese e loro consorzi nell'ambito dei programmi e dei piani di formazione professionale.
Art. 15. (Strutture per lo svolgimento delle attività di formazione professionale).
Sono considerati Centri di formazione professionale le unità formative di base costituite, con carattere di stabilità e di continuità, dall'insieme di operatori e di strumenti idonei ad assicurare la progettazione, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività didattico- formativa in ordine agli obiettivi formativi fissati dalle disposizioni e dai programmi nazionali e regionali.
I Centri di formazione professionale hanno, altresì, compiti di raccolta ed elaborazione delle esperienze formative e didattiche e di informazioni concernenti l'evoluzione tecnologica e della organizzazione del lavoro, nonché compiti di elaborazione di nuove proposte formative e di innovazioni didattiche.
I soggetti delegati realizzano i programmi annuali di attività formative tramite Centri ed altre strutture idonee proprie o di Enti pubblici o di Enti convenzionati.
Ai fini di cui ai precedenti commi gli Enti delegati, in accordo e collaborazione con la Regione, possono realizzare Centri di formazione idonei a rispondere a particolari esigenze formative presenti sul territorio, non comprese nei programmi e attività degli Enti di cui all'articolo 5 della legge 21.12.1978, n. 845.
L'attività didattica del Centro si esplica, in ottemperanza alle indicazioni espresse dall'articolo 11 della presente legge, mediante in lavoro interdisciplinare e di gruppo, espressione della collegialità degli operatori del Centro stesso, nella distinzione dei ruoli e delle competenze.
Gli Enti di cui all'articolo 5 della legge 21.12.1978, n. 845, hanno in compito di promuovere e organizzare i rapporti del personale dei Centri da loro dipendenti con la realtà sociale ed economica e con gli istituti di elaborazione scientifica e culturale, per assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Centri e per l'aggiornamento dell'attività didattica e in modo da utilizzare anche per lo svolgimento di essa le risorse tecnologiche ed umane esterne al Centro.
Artt. 16. - 24. (Omissis)
Art. 25. (Prove finali, attestati di qualifica, Commissioni esaminatrici).
Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità; tali prove sono pubbliche e si svolgono in conformità degli ordinamenti didattici. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore dallo stesso delegato e composte da:
- il Presidente designato dall'Assessore regionale competente;
- un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero della Pubblica Istruzione;
- un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- un esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;
- un rappresentante del personale didattico designato dal responsabile dei corsi.
Il superamento delle prove finali comporta il conseguimento dell'attestato di cui all'articolo 14, II comma, della legge 21.12.1978, n. 845.
L'attestato è firmato dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e dal responsabile del Centro.
Le Commissioni esaminatrici dei corsi per gli operatori sanitari non medici sono nominate dal Presidente della Giunta regionale e sono composte secondo le specifiche disposizioni legislative statali.
Per la durata e la conclusione del corsi destinati agli operatori sanitari non medici si applicano le disposizioni statali vigenti.
Le Commissioni esaminatrici per l'attribuzione di qualifiche o titoli previsti dalle vigenti leggi per l'esercizio di attività di lavoro autonomo, sono, all'atto della nomina, integrate da rappresentanti di categoria, associazioni o Enti interessati.
Il passaggio da un ciclo all'altro si consegue, di norma, sulla base di semplice scrutinio di fine ciclo.
Per qualifiche che richiedono conoscenze o addestramento di particolare impegno possono essere richieste prove intermedie.
Art. 25 bis. (Compensi ai Presidenti ed ai componenti delle Commissioni esaminatrici). [2]
1. In deroga alla
2. Ai Presidenti delle Commissioni che si trovano in rapporto d'impiego con l'amministrazione regionale, i compensi previsti al comma 1 sono corrisposti se è assicurato il pieno rispetto dei doveri d'ufficio, ivi compresa l'osservanza dell'orario di lavoro, se previsto. Ai dipendenti, per espletare le funzioni richiamate dalla presente legge, è consentito assentarsi dal servizio, con l'obbligo di recuperare le ore di assenza compatibilmente con le esigenze di servizio entro i novanta giorni successivi, o di usufruire di congedi a titolo personale nel rispetto della vigente normativa.
3. Ai Presidenti delle Commissioni in rapporto d'impiego con la Regione, quando ne ricorrono le condizioni, compete in aggiunta ai compensi stabili dalla presente legge, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta, come previsto dalla normativa in vigore per gli enti presso i quali si svolgono gli esami.
4. I compensi di cui al comma 1 e le indennità di cui al comma 3 sono a carico dell'ente presso il quale si svolge l'esame.
5. Agli enti convenzionati con la Regione Piemonte è riconosciuto il corrispettivo delle spese sostenute, limitatamente alle prove finali dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 24 della
6. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti previsti ai capitoli 11400 e 11540 del bilancio regionale per l'esercizio 1997 per gli enti convenzionati e agli stanziamenti previsti al capitolo 10590 del bilancio regionale per l'esercizio 1997 per i centri di formazione professionale regionali.
7. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.
Artt. 26. - 29. (Omissis)
Art. 30. (Condizioni economiche e normative).
Il personale espressamente assunto e attualmente addetto allo svolgimento di attività di formazione professionale e che, alla data di entrata in vigore della presente legge sia dipendente di ruolo o a tempo indeterminato di istituzioni pubbliche o gestite da Enti pubblici cui all'articolo 5, secondo comma lettera a) della legge 21.12.1978, n. 845, è attribuito, secondo le modalità di cui al precedente articolo 13, agli Enti delegati.
Il trattamento economico e normativo del personale di cui al comma precedente è stabilito da apposita legge regionale di primo inquadramento nei ruoli degli Enti delegati e di recepimento dell'accordo sindacale di cui all'articolo 9 della legge 21.12.1978, n. 845.
Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente il trattamento economico e giuridico del personale attribuito agli Enti delegati è quello attualmente in vigore nella formazione professionale.
Altro personale di ruolo o a tempo indeterminato, inquadrato con rapporto di lavoro diverso da quello di cui al comma precedente. mantiene, fino all'entrata in vigore della legge di cui al secondo comma, il trattamento economico e giuridico in atto e viene posto alle dipendenze funzionali degli Enti delegati mediante in comando.
Il trattamento economico e normativo del personale dipendente degli Enti di cui all'articolo 5, II comma, lettera b) della legge 21.12.1978, n. 846, è regolato dal contratto nazionale di categoria degli Enti terzi della formazione professionale.
Allo scopo di assicurare la presenza nelle attività formative di specifiche competenze professionali, oltre al personale di cui al commi precedenti, le istituzioni pubbliche e private possono avvalersi di collaboratori esterni di comprovata esperienza.
La Regione stabilisce con apposito provvedimento, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dagli Enti di formazione professionale, i limiti massimi di spesa per la remunerazione delle collaborazioni esterne di cui al comma precedente.
Art. 31. (Omissis)
[*] Modificata con LL.RR. 20 maggio 1980, n. 49 - B.U. 28 maggio 1980, n. 22; 3 settembre 1984, n. 50 - B.U. 12 settembre 1984, n. 37; 3 marzo 1988, n. 10 - B.U. 9 marzo 1988, n. 10; 12 marzo 1990, n. 8 - B.U. 21 marzo 1990, n. 12.
[1] La presente legge era stata abrogata dall'art. 31 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della